Sentenze nº T-264/15 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, April 28, 2017

Resolution DateApril 28, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-264/15

Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a un procedimento per inadempimento - Documenti elaborati da uno Stato membro - Domanda di accesso ai documenti rivolta allo Stato membro - Domanda di accesso deferita alla Commissione - Diniego di accesso - Competenza della Commissione - Documento che proviene da un’istituzione - Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1049/2001

Nella causa T-264/15,

Gameart sp. z o.o., con sede in Bielsko-Biała (Polonia), rappresentata da P. Hoffman, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Hottiaux, A. Buchet e M. Konstantinidis, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, M. Kamejsza e M. Pawlicka, in qualità di agenti,

da

Parlamento europeo, rappresentato da D. Warin e A. Pospíšilová Padowska, in qualità di agenti,

e da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente da J.-B. Laignelot, K. Pleśniak e E. Rebasti, successivamente da J.-B. Laignelot e E. Rebasti, in qualità di agenti,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione della Commissione del 18 febbraio 2015 nella parte in cui essa ha respinto la domanda di accesso ai documenti elaborati dalla Repubblica di Polonia, domanda che quest’ultima ha deferito alla Commissione sulla base dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, J. Schwarcz (relatore) e C. Iliopoulos, giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 novembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La Gameart sp. z o.o., ricorrente, è un’impresa del settore dell’intrattenimento con sede in Polonia.

2 Il 10 novembre 2014 la ricorrente ha adito, ai sensi delle polskie przepisy o dostępie do informacji publicznej (disposizioni polacche sull’accesso alle informazioni pubbliche), il Ministero degli Affari esteri polacco (in prosieguo: il «MAE») di una domanda di accesso ai documenti riguardanti i procedimenti della Commissione europea relativi alla violazione del diritto dell’Unione europea da parte della legge polacca del 19 novembre 2009 sui giochi d’azzardo.

3 In particolare, la ricorrente ha chiesto, da un lato, l’accesso alle copie delle lettere che la Commissione aveva inviato alla Repubblica di Polonia nell’ambito di tali procedimenti. Essa ha chiesto, dall’altro, l’accesso alle copie, in possesso del MAE, delle lettere della Repubblica di Polonia alla Commissione riguardanti i medesimi procedimenti (in prosieguo: i «documenti controversi»).

4 Il 18 novembre 2014 il MAE ha trasmesso alla Commissione, per posta elettronica, la domanda della ricorrente ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

5 Il 19 novembre 2014 il MAE ha comunicato alla ricorrente che la sua domanda verteva su documenti delle istituzioni dell’Unione, che essa era soggetta alle disposizioni del regolamento n. 1049/2001 e che, di conseguenza, ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, di detto regolamento, era stata trasmessa alla Commissione affinché la esaminasse.

6 Il 15 dicembre 2014 la Commissione ha negato l’accesso ai documenti richiesti, basandosi sull’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, vertente sulla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, nonché sul fatto che il procedimento relativo alla violazione del diritto dell’Unione da parte della Repubblica di Polonia era ancora in corso.

7 Il 2 gennaio 2015 la ricorrente ha presentato alla Commissione una domanda di conferma di accesso ai documenti, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001. In detta domanda la ricorrente ha segnatamente fatto valere che la Commissione non era competente ad adottare una decisione sulla sua domanda di accesso ai documenti controversi, i quali non rientrerebbero nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001. In particolare, essa ha sostenuto che l’articolo 5, secondo comma, di tale regolamento non può applicarsi ai citati documenti, dal momento che la suddetta disposizione riguarda solo i documenti che provengono da istituzioni dell’Unione.

8 Con decisione del 18 febbraio 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha respinto la domanda confermativa e ha segnatamente negato l’accesso ai documenti controversi basandosi nuovamente sull’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, nonché sul fatto che il procedimento relativo alla violazione del diritto dell’Unione da parte della Repubblica di Polonia era ancora in corso.

Procedimento e conclusioni delle parti

9 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 maggio 2015, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

10 Con atti depositati, rispettivamente, l’8, l’11 e il 18 settembre 2015, la Repubblica di Polonia, il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione.

11 Con ordinanze del 19 ottobre 2015, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha ammesso tali interventi.

12 A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Quarta Sezione alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

13 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui conferma il diniego di accesso ai documenti controversi;

- in subordine, dichiarare che, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, l’articolo 5, secondo comma, del regolamento n. 1049/2011 non può applicarsi nella presente causa;

- condannare la Commissione alle spese.

14 La Commissione, sostenuta...

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