Sentenze nº T-754/14 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, May 10, 2017

Resolution DateMay 10, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-754/14

Diritto delle istituzioni - Iniziativa dei cittadini europei - Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti - Accordo economico e commerciale globale - Assenza manifesta di competenza della Commissione - Proposta di atto giuridico ai fini dell’attuazione dei trattati - Articolo 11, paragrafo 4, TUE - Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 - Parità di trattamento

Nella causa T-754/14,

Michael Efler, residente in Berlino (Germania), e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato (2), rappresentati da B. Kempen, professore,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da J. Laitenberger e H. Krämer, successivamente da H. Krämer e, infine, da H. Krämer e F. Erlbacher, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 6501 final della Commissione, del 10 settembre 2014 d’iniziativa dei cittadini europei denominata «Stop TTIP»,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente E. Buttigieg (relatore) e L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 settembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Con decisione del 27 aprile 2009, il Consiglio dell’Unione europea autorizzava la Commissione delle Comunità europee ad avviare negoziati con il Canada finalizzati alla conclusione di un accordo di libero scambio, denominato successivamente «Accordo economico e commerciale globale» (Comprehensive Economic and Trade Agreement; in prosieguo: il «CETA»). Con decisione del 14 giugno 2013, il Consiglio autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d’America finalizzati alla conclusione di un accordo di libero scambio, denominato successivamente «Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti» (Transatlantic Trade and Investment Partnership; in prosieguo: il «TTIP»).

2 Il 15 luglio 2014, i ricorrenti, il sig. Michael Efler e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato, trasmettevano alla Commissione, in qualità di membri del comitato di cittadini costituito a tale scopo, una domanda di registrazione di una proposta di iniziativa dei cittadini europei (in prosieguo: l’«ICE») denominata «Stop TTIP» (in prosieguo: la «proposta di ICE»). La proposta dell’ICE prospetta, nell’oggetto, che «la Commissione europea (...) raccomandi al Consiglio di annullare il mandato negoziale per il [TTIP] e di non concludere il [CETA]». Come obiettivo perseguito, la proposta dell’ICE dichiara di «ostacolare il TTIP e il CETA poiché essi contengono vari aspetti critici come procedure di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati e disposizioni sulla cooperazione normativa che costituiscono una minaccia per la democrazia e lo Stato di diritto (...), [di] evitare che negoziati poco trasparenti conducano ad un indebolimento delle norme sulla tutela del lavoro, sulla protezione sociale, sulla tutela dell’ambiente, sulla tutela della vita privata e sulla protezione dei consumatori e che servizi pubblici (per esempio la fornitura d’acqua) e cultura siano deregolamentati» e di sostenere «una politica commerciale e di investimenti diversa nell’[Unione europea]». La proposta dell’ICE fa riferimento agli articoli 207 e 218 TFUE come fondamento giuridico di detta iniziativa.

3 Con decisione C(2014) 6501, del 10 settembre 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la Commissione si rifiutava di registrare la proposta di ICE, invocando l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini (GU 2011, L 65, pag. 1).

4 La decisione impugnata afferma, in sostanza, che una decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo con un paese terzo non costituisce un atto giuridico dell’Unione europea e che una raccomandazione ad essa afferente non costituisce quindi una proposta adeguata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, TUE e dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 211/2011, poiché siffatta decisione costituisce un atto preparatorio rispetto alla decisione successiva del Consiglio di autorizzare la firma e la conclusione dell’accordo risultante dai negoziati. Una simile decisione preparatoria produrrebbe effetti giuridici unicamente tra le istituzioni interessate, senza modificare il diritto dell’Unione, contrariamente a quanto avviene nel caso della decisione di firmare e concludere un determinato accordo, la quale potrebbe costituire invece l’oggetto di una ICE. La Commissione conclude che la registrazione della proposta di ICE, costituendo un invito ad essa rivolto a sottoporre al Consiglio una raccomandazione di revoca dell’autorizzazione ad avviare negoziati finalizzati alla conclusione del TTIP, deve essere respinta.

5 La decisione impugnata stabilisce, peraltro, che, poiché la proposta dell’ICE può essere intesa come un invito rivolto alla Commissione a non sottoporre al Consiglio proposte di decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione del CETA o del TTIP o a sottoporre al Consiglio proposte di decisioni che non autorizzano la firma di tali accordi o la conclusione dei medesimi, tale invito non ricade nemmeno nel campo d’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 211/2011, ai sensi del quale l’ICE riguarda l’adozione di atti giuridici necessari ai fini dell’attuazione dei trattati e che producono effetti giuridici autonomi.

6 La decisione impugnata conclude che la proposta dell’ICE esula, pertanto, dalla competenza della Commissione in virtù della quale quest’ultima può presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Procedimento e conclusioni delle parti

7 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 novembre 2014, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

8 Con atto separato, presentato presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2016, i ricorrenti hanno proposto domanda di provvedimenti provvisori, respinta con ordinanza del 23 maggio 2016, Efler e a./Commissione (T-754/14 R, non pubblicata, EU:T:2016:306). Con atto del 17 luglio 2016, i ricorrenti hanno proposto impugnazione, ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che è stato respinto con ordinanza del vicepresidente della Corte del 29 settembre 2016, Efler e a./Commissione [C-400/16 P(R), non pubblicata, EU:C:2016:735].

9 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare la Commissione alle spese.

10 La...

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