Sentenze nº T-115/15 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, May 11, 2017

Resolution DateMay 11, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-115/15

REACH - Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Integrazione all’iscrizione della sostanza ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) in detto elenco - Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006

Nella causa T-115/15,

Deza, a.s., con sede in Valašské Meziříčí (Repubblica ceca), rappresentata da P. Dejl, avvocato,

ricorrente,

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata inizialmente da M. Heikkilä, W. Broere e T. Zbihlej, successivamente da Heikkilä, Broere e C. Buchanan, in qualità di agenti, assistiti da M. Procházka e M. Mašková, avvocati,

convenuta,

sostenuta da

Regno di Danimarca, rappresentato da C. Thorning e N. Lyshøj Malta, in qualità di agenti,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M. Bulterman, B. Koopman e H. Stergiou, in qualità di agenti,

Regno di Svezia, rappresentato da E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson e N. Otte Widgren, in qualità di agenti,

Regno di Norvegia, rappresentato da K. Moen e K. Moe Winther, in qualità di agenti,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento di una decisione del 12 dicembre 2014 del direttore esecutivo dell’ECHA, mediante la quale la voce esistente relativa alla sostanza DEHP nell’elenco delle sostanze candidate ai fini di un’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifica GU 2007, L 136, pag. 3), è stata integrata nel senso che detta sostanza è identificata anche come sostanza che perturba il sistema endocrino e che può avere effetti gravi per l’ambiente, il tutto ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del medesimo regolamento,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, A. Dittrich (relatore) e P.G. Xuereb, giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 dicembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente, Deza, a.s., società anonima di diritto ceco, è attiva nel settore chimico. Essa produce, commercializza e utilizza, tra l’altro, la sostanza chimica ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) (CE n. 204-211-0, CAS n. 117-81-7) (in prosieguo: il «DEHP» oppure la «sostanza DEHP»).

2 Mediante una decisione del 28 ottobre 2008, recante il riferimento ED/67/2008, il direttore esecutivo dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha incluso il DEHP nell’«elenco delle sostanze candidate», vale a dire l’elenco delle sostanze identificate ai fini di un’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifica GU 2007, L 136, pag. 3), con la motivazione che la sostanza DEHP era stata identificata come sostanza tossica per la riproduzione, di categoria 1B, ai sensi dell’articolo 57, lettera c), del regolamento n. 1907/2006.

3 Quando ha adottato il regolamento (UE) n. 143/2011, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 (GU 2011, L 44, pag. 2), la Commissione europea ha incluso il DEHP nell’allegato XIV. L’allegato XIV indica una proprietà intrinseca di tale sostanza, segnatamente che è «tossica per la riproduzione (categoria 1B)», e si tratta di termini che corrispondono alla formulazione dell’articolo 57, lettera c), del regolamento n. 1907/2006. Inoltre, l’allegato XIV indica una data entro cui deve pervenire la domanda d’autorizzazione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), ii), del regolamento n. 1907/2006, segnatamente il 21 agosto 2013, e una data di scadenza ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento n. 1907/2006, segnatamente il 21 febbraio 2015.

4 Il 12 agosto 2013, la ricorrente ha depositato, ai sensi dell’articolo 62 del regolamento n. 1907/2006, una domanda d’autorizzazione per l’uso del DEHP. La ricorrente ha allegato alla stessa una serie di studi e di documenti dettagliati, inclusa una relazione sulla sicurezza chimica, un’analisi delle alternative e un’analisi socioeconomica. Alla data dell’udienza, non risultava adottata alcuna decisione in merito a tale domanda.

5 Il 26 agosto 2014, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006, il Regno di Danimarca ha presentato quattro fascicoli conformi all’allegato XV di tale regolamento, proponendo, da un lato, che il DEHP e tre altre sostanze chimiche, segnatamente il dibutil ftalato (in prosieguo: il «DBP»), il benzil-butil-ftalato (in prosieguo: il «BBP») e il diisobutilftalato (in prosieguo: il «DIBP»), che erano già state identificate come tossiche per la riproduzione ai sensi dell’articolo 57, lettera c), del regolamento n. 1907/2006 e, per tale motivo, incluse nell’elenco delle sostanze candidate, fossero identificate anche come sostanze che perturbano il sistema endocrino per le quali era stato scientificamente comprovato che esse potevano avere effetti gravi per la salute umana e per l’ambiente, ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del regolamento n. 1907/2006, e, dall’altro, che l’elenco delle sostanze candidate fosse integrato in senso corrispondente (in seguito: la «proposta iniziale del Regno di Danimarca»).

6 La proposta iniziale del Regno di Danimarca è stata sottoposta a una consultazione delle parti interessate conformemente a quanto richiesto dall’articolo 59, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1907/2006. Diversi Stati membri e qualche entità non statale, tra cui la ricorrente, hanno formulato osservazioni sul progetto.

7 In seguito, come previsto dall’articolo 59, paragrafo 7, del regolamento n. 1907/2006, l’ECHA ha trasmesso i quattro fascicoli al comitato degli Stati membri. Così, la proposta iniziale del Regno di Danimarca è stata iscritta all’ordine del giorno della 39a riunione del comitato degli Stati membri, tenutasi dall’8 all’11 dicembre 2014.

8 Durante l’esame di tali fascicoli nel corso della riunione è emerso che, a motivo dell’opposizione di numerosi rappresentanti degli Stati membri, la proposta iniziale del Regno di Danimarca non sarebbe stata approvata all’unanimità. Solo l’identificazione del DEHP come sostanza che perturba il sistema endocrino e che può avere effetti gravi per l’ambiente non ha suscitato opposizione da parte dei membri del comitato.

9 In considerazione di tale risultato, il Regno di Danimarca, durante detta riunione, ha diviso la sua proposta iniziale in otto parti, segnatamente:

- in quattro parti volte a identificare le quattro sostanze chimiche DBP, BBP, DIBP e DEHP come sostanze che perturbano il sistema endocrino che possono avere effetti gravi per la salute umana ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del regolamento n. 1907/2006 e ad integrare, mediante tale nuova identificazione, la voce esistente relativa a tali quattro sostanze nell’elenco delle sostanze candidate in applicazione dell’articolo 57, lettera c), del regolamento n. 1907/2006;

- in quattro parti volte a identificare tali quattro sostanze chimiche come sostanze che perturbano il sistema endocrino che possono avere effetti gravi per l’ambiente ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del regolamento n. 1907/2006 e ad integrare, mediante tale nuova identificazione, la voce esistente relativa a tali quattro sostanze nell’elenco delle sostanze candidate in applicazione dell’articolo 57, lettera c), del regolamento n. 1907/2006.

10 Inoltre, i rappresentanti del Regno di Danimarca hanno chiesto che ciascuna delle otto parti della sua proposta fosse assoggettata a una votazione separata.

11 In seguito, i rappresentanti del Regno di Danimarca hanno ritirato la loro proposta nella parte in cui essa mirava ad includere le sostanze DBP, BBP e DIBP nell’elenco delle sostanze candidate per il motivo che si trattava di sostanze che perturbano il sistema endocrino che possono avere effetti gravi sull’ambiente ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del regolamento n. 1907/2006.

12 Il comitato degli Stati membri non è pervenuto ad un accordo unanime riguardo alle parti della proposta iniziale del Regno di Danimarca volte ad identificare le sostanze DEHP, DBP, BBP e DIBP come sostanze che perturbano il sistema endocrino per le quali risulterebbe scientificamente comprovato che esse possono avere effetti gravi per la salute umana ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del regolamento n. 1907/2006.

13 Per contro, detto comitato ha approvato all’unanimità la parte della proposta volta ad identificare il DEHP come sostanza che perturba il sistema endocrino per la quale risulterebbe scientificamente comprovato che essa può avere effetti gravi per l’ambiente ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del regolamento n. 1907/2006.

14 Il 12 dicembre 2014, il direttore esecutivo dell’ECHA ha adottato la decisione ED/108/2014, aggiornando ed integrando la voce esistente relativa alla sostanza DEHP nell’elenco delle sostanze candidate e identificando la medesima sostanza come...

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