Sentenze nº T-15/15 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, May 12, 2017

Resolution DateMay 12, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-15/15

Trattamento economico dei deputati del Parlamento - Pensione di anzianità - Sospensione - Recupero - Norma anticumulo - Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento - Rinvio alla legislazione nazionale - Articolo 12, comma 2 bis, lettera v), del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati - Indennità percepita per l’esercizio della carica di presidente di un’autorità portuale italiana - Legittimo affidamento

Nelle cause riunite T-15/15 e T-197/15,

Paolo Costa, residente in Venezia (Italia), rappresentato da G. Orsoni e M. Romeo, avvocati,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da G. Corstens e S. Seyr, in qualità di agenti,

convenuto,

aventi ad oggetto due domande fondate sull’articolo 263 TFUE e dirette all’annullamento delle decisioni dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 20 ottobre 2014 e del 9 febbraio 2015 concernenti, rispettivamente, la sospensione della pensione provvisoria di cessata attività di cui beneficia il ricorrente e il recupero dell’importo di EUR 49 770,42 pagato a tal titolo, nonché della nota di addebito 2015-239, del 23 febbraio 2015, concernente detto recupero,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, V. Kreuschitz (relatore) e N. Półtorak, giudici,

cancelliere: G. Predonzani, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 dicembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il sig. Paolo Costa, ricorrente, è stato deputato al Parlamento europeo durante la quinta e la sesta legislatura, vale a dire dal 20 luglio 1999 al 13 luglio 2009.

2 L’11 luglio 2008 il ricorrente è stato nominato presidente dell’autorità portuale di Venezia (Italia), ente competente per la gestione del porto di Venezia nonché per la programmazione, il coordinamento e il controllo delle operazioni portuali. Il ricorrente ha comunicato tale nomina al Parlamento mediante dichiarazione sugli interessi del 12 gennaio 2009, senza tuttavia indicare gli importi mensili percepiti a titolo dell’esercizio di tale funzione.

3 Previa domanda del ricorrente del 26 maggio 2009, pervenuta al Parlamento il 6 luglio 2009, quest’ultimo gli ha versato, a partire dal luglio 2009, una pensione provvisoria di cessata attività in base all’allegato III alla regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo (in prosieguo: la «regolamentazione SID»).

4 Con lettera del 17 giugno 2010, la direzione generale delle finanze del Parlamento ha informato il ricorrente che da una verifica avviata d’ufficio risultava che in data 11 giugno 2008 egli era stato nominato presidente dell’autorità portuale di Venezia. In forza dell’articolo 12, comma 2 bis, lettera v), del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati italiani, adottato dall’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) il 30 luglio 1997 e modificato infine da quest’ultimo il 23 luglio 2007 (in prosieguo: il «regolamento del 1997»), l’esercizio di una siffatta funzione comporterebbe la sospensione del versamento della pensione provvisoria di cessata attività. Conformemente a detto regolamento il ricorrente, in qualità di ex deputato del Parlamento, avrebbe tuttavia la facoltà di optare per l’erogazione di tale pensione in luogo dell’indennità che gli viene corrisposta per l’esercizio della carica di presidente dell’autorità portuale di Venezia. Con tale lettera, il ricorrente era stato inoltre informato del fatto che il pagamento della pensione provvisoria di cessata attività era sospeso dal mese di giugno 2010 e che il Parlamento si riservava il diritto di recuperare le mensilità precedentemente versate. Infine, il ricorrente è stato invitato a presentare le prove degli importi mensili percepiti in qualità di presidente dell’autorità portuale di Venezia per il periodo tra il 1° agosto 2009 e il 31 maggio 2010.

5 Con lettera del 30 luglio 2010, il ricorrente ha sostenuto che, a suo parere, non sussistevano i presupposti per la sospensione della sua pensione provvisoria di cessata attività e per il recupero delle mensilità che gli erano già state versate. Egli ha fornito la prova degli importi mensili percepiti in qualità di presidente dell’autorità portuale di Venezia per il periodo tra il 1° agosto 2009 e il 31 maggio 2010.

6 Con lettera del 20 maggio 2011, la direzione generale delle finanze del Parlamento ha informato il ricorrente che era stata avviata nei suoi confronti la procedura di recupero di un importo totale di EUR 49 770,42 indebitamente corrisposti, e l’ha invitato a versare detto importo su un conto del Parlamento.

7 Con lettera del 29 giugno 2011, il ricorrente ha proposto un reclamo ai sensi dell’articolo 72 della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento, del 19 maggio e 9 luglio 2009, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU 2009, C 159, pag. 1; in prosieguo: le «MAS») presso il segretario generale del Parlamento, chiedendogli di revocare la sospensione del pagamento della pensione di cessata attività e di interrompere la procedura di recupero.

8 Con lettera del 22 aprile 2013, il segretario generale del Parlamento ha comunicato al ricorrente che aveva deciso di confermare la sospensione della sua pensione di cessata attività, gli ha reso noto la sua intenzione di procedere a una decisione di recupero delle somme indebitamente percepite e l’ha informato del fatto che disponeva di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale lettera, nel caso volesse far valere il diritto di sottoporre il proprio reclamo all’esame dei questori. Il segretario generale del Parlamento ha inoltre informato il ricorrente della sua intenzione di procedere al recupero di un importo totale di EUR 49 770,42 indebitamente corrispostogli a titolo di pensione provvisoria di cessata attività e l’ha invitato a comunicare, entro 30 giorni a decorrere dal ricevimento di detta lettera, se volesse essere ascoltato prima dell’adozione di tale decisione.

9 Il 14 giugno 2013 il ricorrente ha presentato un nuovo reclamo presso il segretario generale del Parlamento contro la sospensione della sua pensione di cessata attività e il recupero degli importi indebitamente percepiti, in forza dell’articolo 72, paragrafo 2, delle MAS. Egli ha affermato, in sostanza, che la sua nomina a presidente dell’autorità portuale non aveva alcun profilo di rappresentanza politica, bensì era basata sulle sue specifiche qualifiche e competenze professionali. Tale valutazione sarebbe confermata da una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia nella causa che ha dato luogo successivamente alla sentenza del 10 settembre 2014, Haralambidis (C-270/13, EU:C:2014:2185), relativa alla natura della carica di presidente di un’autorità portuale alla luce dell’articolo 45 TFUE.

10 Con lettera del 24 giugno 2013, sulla base dei medesimi motivi, il ricorrente ha chiesto al segretario generale del Parlamento l’esame del suo reclamo del 29 giugno 2011 da parte dei questori, conformemente all’articolo 72, paragrafo 2, delle MAS.

11 Il 17 settembre 2013 si è tenuto un incontro tra il ricorrente e il segretario generale del Parlamento.

12 Con lettera dell’11 marzo 2014, il segretario generale del Parlamento ha informato il ricorrente della sua decisione di procedere al recupero delle somme indebitamente versate.

13 Con lettera del 7 maggio 2014, il ricorrente ha chiesto il riesame di tale decisione da parte dei questori.

14 Con lettera del 20 maggio 2014, i questori hanno informato il ricorrente della loro decisione, adottata durante la riunione del 15 aprile 2014, di confermare la decisione del segretario generale del Parlamento relativa alla sospensione della sua pensione di cessata attività.

15 Con due lettere del 15 luglio 2014, il ricorrente ha chiesto, da un lato, un nuovo esame del suo reclamo da parte dei questori, adducendo che essi, durante la riunione del 15 aprile 2014, non avrebbero potuto tenere conto della sua domanda di riesame del 7 maggio 2014, e, dall’altro, il rinvio del suo reclamo all’Ufficio di presidenza del Parlamento ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, delle MAS.

16 Con lettera del 16 ottobre 2014, i questori hanno informato il ricorrente che avevano deciso di confermare la decisione del segretario generale del Parlamento relativa al recupero delle somme indebitamente percepite. In detta lettera si precisava che tale decisione dei questori riguardava esclusivamente il recupero, dato che essi si erano già pronunciati nella riunione del 15 aprile 2014 sulla questione della sospensione della pensione di cessata attività.

17 Con lettera dell’11 novembre 2014, il presidente del Parlamento ha informato il ricorrente che l’Ufficio di presidenza del Parlamento, nel corso della riunione del 20 ottobre 2014, aveva esaminato la questione della sospensione della pensione di cessata attività e deciso di confermare la...

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