Ordinanze nº T-75/16 P of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, May 03, 2017

Resolution DateMay 03, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-75/16 P

Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2010 - Errori di diritto - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata

Nella causa T-75/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F-128/11, EU:F:2015:168), e diretta all’annullamento di tale ordinanza,

Carlo De Nicola, residente a Strassen (Lussemburgo), rappresentato da G. Ferabecoli, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata inizialmente da G. Nuvoli e T. Gilliams, successivamente da G. Nuvoli e G. Faedo, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger (relatore), presidente, G. Berardis e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Carlo De Nicola, chiede l’annullamento parziale dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F-128/11; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:F:2015:168), con la quale detto Tribunale ha respinto il menzionato ricorso in quanto manifestamente irricevibile, condannando il ricorrente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

Fatti all’origine della controversia, procedimento in primo grado e ordinanza impugnata

2 I fatti all’origine della controversia sono esposti, ai punti da 7 a 24 dell’ordinanza impugnata, nei termini seguenti:

7 Il ricorrente è stato assunto dalla BEI il 1° febbraio 1992. All’epoca dei fatti che rilevano nella presente causa, egli era inquadrato nella funzione E e lavorava presso la divisione “Studi economici e finanziari” della Banca.

8 Il 25 marzo 2011 il ricorrente ha ricevuto, da parte dei suoi superiori gerarchici, il rapporto di valutazione per il 2010.

9 Il Tribunale rileva che il rapporto di valutazione per il 2010 è il quarto rapporto di valutazione contestato dal ricorrente dinanzi a questa giurisdizione, successivamente a quello attinente all’anno 2006. Peraltro, tutte le decisioni del comitato per i ricorsi contestate dal ricorrente ai fini dell’annullamento e/o della modifica di tali rapporti di valutazione sono state annullate dal giudice dell’Unione, eccezion fatta per quella contestata nella causa iscritta al ruolo con il numero F-13/10, riguardante il rapporto di valutazione per il 2008.

10 In considerazione di quel che precede e nell’ambito della presente ordinanza, è sufficiente ricordare altresì i seguenti fatti.

11 Il 30 giugno 2011 il ricorrente ha proposto dinanzi al comitato per i ricorsi una domanda diretta essenzialmente all’annullamento del suo rapporto di valutazione per il 2010 e alla modifica di quest’ultimo, nonché all’annullamento della sua mancata promozione alla funzione D (in prosieguo: il “ricorso interno del 30 giugno 2011”).

12 Il 1° luglio 2011 la segreteria del comitato per i ricorsi ha comunicato di aver ricevuto il ricorso interno del 30 giugno 2011 e ha invitato il ricorrente a regolarizzarlo, in conformità delle disposizioni delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi.

13 Non avendo ricevuto risposta a tale invito alla regolarizzazione, il 4 luglio seguente la segreteria del comitato per i ricorsi ha invitato il ricorrente, per la seconda volta, a trasmetterle, su carta, l’originale e le copie del ricorso interno del 30 giugno 2011, corredati dei corrispondenti allegati (in prosieguo: il “messaggio di posta elettronica del 4 luglio 2011”), precisando al ricorrente che “la sanzione per la mancata produzione di tali [documenti in formato cartaceo] (conformemente alle linee direttrici relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi, punto 4) [sarebbe stata] che il [suo] caso non s[arebbe stato] preso in considerazione dal comitato per i ricorsi”.

14 Il 12 luglio 2011 il ricorrente ha informato la segreteria del comitato per i ricorsi del fatto di essere stato assente per malattia, di essere in ferie in quel momento e che avrebbe proceduto alla regolarizzazione del ricorso interno del 30 giugno 2011 al suo ritorno in ufficio.

15 Con lettera in data 2 agosto 2011 il ricorrente ha chiesto al presidente della Banca di procedere all’avvio della procedura di conciliazione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI al fine di riesaminare, nell’ambito di tale procedura, il suo rapporto di valutazione per il 2010, senza tuttavia segnalare al presidente della Banca di aver proposto il ricorso interno del 30 giugno 2011.

16 Con messaggio di posta elettronica dell’8 agosto 2011 la segreteria del comitato per i ricorsi ha comunicato al ricorrente che il comitato per i ricorsi aveva fissato l’audizione delle parti per il 12 settembre 2011. La segreteria gli ha anche chiesto di confermare la sua presenza e di indicare gli eventuali rappresentanti e/o testimoni che egli intendesse far assistere a tale audizione.

17 Con messaggio di posta elettronica in data 9 agosto 2011 il ricorrente ha comunicato alla segreteria del comitato per i ricorsi la sua decisione di non proseguire la procedura di ricorso interno dinanzi al comitato per i ricorsi e di seguire la procedura di conciliazione prevista dall’articolo 41 del regolamento del personale (in prosieguo: la “decisione di rinuncia alla procedura di ricorso interno”).

18 Con messaggio di posta elettronica del 12 agosto 2011 la segreteria del comitato per i ricorsi, su istruzione ricevuta dal suddetto comitato con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, ha informato il ricorrente che la data dell’audizione delle parti era stata modificata e posposta dal 12 al 13 settembre 2011, salvo il caso in cui egli avesse inteso mantenere la sua decisione di rinuncia alla procedura di ricorso interno, circostanza di cui era invitato a dare conferma con messaggio di posta elettronica (in prosieguo: il “messaggio di posta elettronica del 12 agosto 2011”).

19 Con messaggio di posta elettronica del 16 agosto 2011 il ricorrente ha confermato la sua decisione di rinuncia alla procedura di ricorso interno. Egli ha inoltre indicato quanto segue: “Qualora il comitato per i ricorsi intendesse comunque incontrarmi, desidererei venire assistito dal mio avvocato”.

20 Il 23 agosto 2011, con messaggio di posta elettronica, il presidente del comitato per i ricorsi ha comunicato al ricorrente che il comitato per i ricorsi avrebbe preso atto della sua decisione di rinuncia alla procedura di ricorso interno nel corso dell’audizione prevista per il 13 settembre 2011, senza che fosse necessaria la presenza delle parti.

21 Il ricorrente non ha risposto al messaggio di posta elettronica del 23 agosto 2011.

22 Con messaggio di posta elettronica del 2 settembre 2011 il ricorrente ha comunicato al direttore del dipartimento risorse umane della Banca (in prosieguo: il “direttore delle risorse umane”) che, non avendo ricevuto, dopo un mese, nessuna risposta alla sua richiesta di avviare una procedura di conciliazione, benché l’articolo 41 del regolamento del personale della BEI preveda, a tal proposito, il termine di una settimana, “prend[eva] atto del fallimento di tale procedura”.

23 Con lettera del 6 settembre 2011 il presidente della Banca, in risposta alla richiesta del ricorrente, in data 2 agosto 2011, di avviare una procedura di conciliazione, comunicava a quest’ultimo che tale richiesta doveva essere considerata “inopportuna e in ogni caso irricevibile” e che sarebbe stato nel...

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