Ordinanze nº T-55/16 P of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, May 03, 2017

Resolution DateMay 03, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-55/16 P

Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Rapporto di valutazione della carriera - Esercizio di valutazione 2009 - Errori di diritto - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata

Nella causa T-55/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F-45/11, EU:F:2015:167) e diretta all’annullamento parziale di tale sentenza,

Carlo De Nicola, residente a Strassen (Lussemburgo), rappresentato da G. Ferabecoli, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da G. Nuvoli e G. Faedo, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger (relatore), presidente, G. Berardis e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il sig. Carlo De Nicola, ricorrente, chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F-45/11; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:F:2015:167), con la quale il Tribunale della funzione pubblica ha, in primo luogo, annullato la decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 22 settembre 2010 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), in secondo luogo, dichiarato il non luogo a statuire sulle domande del ricorrente dirette all’annullamento del suo rapporto di valutazione per l’anno 2009, della decisione della BEI del 25 marzo 2010 di diniego di promozione nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti e, in terzo luogo, respinto il ricorso quanto al resto.

Fatti, procedimento di primo grado e sentenza impugnata

2 I fatti all’origine della controversia sono enunciati ai punti da 9 a 16 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

9 Il ricorrente è stato assunto dalla BEI il 1° febbraio 1992. All’epoca dei fatti che rilevano nella presente causa, egli era inquadrato nella funzione E e lavorava presso la divisione “Studi economici e finanziari” della Banca.

10 Nel rapporto di valutazione relativo all’anno 2009, firmato dal ricorrente, i suoi superiori gerarchici hanno giudicato che egli aveva conseguito tutti gli obiettivi che gli erano stati assegnati, che il suo rendimento era stato conforme alle attese e che doveva essergli accordato un aumento della retribuzione corrispondente a due “mini scaglioni” (in prosieguo: il “rapporto di valutazione per [il] 2009”).

11 Con comunicazione al personale del 25 marzo 2010 la BEI ha pubblicato l’elenco delle promozioni approvate in esito all’esercizio di valutazione relativo all’anno 2009. Il nome del ricorrente non compariva in tale elenco (in prosieguo: la “decisione di diniego della promozione”).

12 Il 29 aprile 2010 il ricorrente ha adito il comitato per i ricorsi al fine di contestare il rapporto di valutazione per il 2009 e di ottenere una valutazione migliore. Con decisione in data 22 settembre 2010 il comitato per i ricorsi ha respinto il ricorso interno del ricorrente, giacché quest’ultimo non aveva dimostrato che la BEI avesse commesso un errore manifesto di valutazione (in prosieguo: la “decisione controversa del comitato per i ricorsi”).

13 Con lettera in data 26 ottobre 2010 il ricorrente ha chiesto, in forza dell’articolo 41 del regolamento del personale, l’avvio di una procedura di conciliazione dinanzi alla commissione di conciliazione della Banca, per contestare, da un lato, la decisione controversa del comitato per i ricorsi e, d’altro lato, la lettera del 1° settembre 2010 del presidente della BEI che gli comunicava le conclusioni del comitato d’inchiesta competente per la Politica in materia di dignità sul lavoro, secondo le quali il ricorrente non aveva dimostrato di essere stato vittima di molestie ad opera dei membri del personale della BEI in discussione né da parte della BEI in quanto organizzazione.

14 Con lettera del 17 novembre 2010 il presidente della BEI ha, in particolare, informato il ricorrente del fatto che la sua domanda di avvio di un procedimento di conciliazione del 26 ottobre 2010 era ricevibile, ma che non poteva “accettare la proposta [del ricorrente] di “autorappresentarsi” nell’ambito di tale procedimento.

15 Con lettera del 30 novembre 2010 il presidente della BEI ha comunicato al ricorrente che accettava la designazione, da parte del ricorrente, dell’avvocato G. Isola per rappresentarlo dinanzi alla commissione di conciliazione e di aver, dal canto suo, designato il sig. Gilliams per rappresentare la BEI.

16 Con lettera del 27 gennaio 2011 la commissione di conciliazione ha informato il presidente della BEI di non essere pervenuta ad una soluzione accettabile per entrambe le parti

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3 Con atto introduttivo depositato...

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