Ordinanze nº T-60/16 P of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, May 03, 2017

Resolution DateMay 03, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-60/16 P

Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Rapporto di valutazione della carriera - Esercizio di valutazione 2011 - Errori di diritto - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata

Nella causa T-60/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F-55/13, EU:F:2015:165) e diretta all’annullamento parziale di tale sentenza,

Carlo De Nicola, residente a Strassen (Lussemburgo), rappresentato da G. Ferabecoli, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata inizialmente da G. Nuvoli e F. Martin, successivamente da G. Nuvoli e G. Faedo, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

composto da M. Jaeger (relatore), presidente, G. Berardis e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il sig. Carlo De Nicola, ricorrente, chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F-55/13; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:F:2015:165), con la quale il Tribunale della funzione pubblica ha, in primo luogo, annullato la decisione del comitato dei ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 18 dicembre 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), in secondo luogo, dichiarato il non luogo a statuire sulle domande del ricorrente dirette all’annullamento del rapporto di valutazione per l’anno 2011 nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti e, in terzo luogo, respinto il ricorso quanto al resto.

Fatti, procedimento di primo grado e sentenza impugnata

2 I fatti all’origine della controversia sono illustrati ai punti da 10 a 16 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

10 Il ricorrente è stato assunto dalla BEI il 1° febbraio 1992. All’epoca dei fatti che rilevano nella presente causa, egli era inquadrato nella funzione E e lavorava presso la divisione “Studi economici e finanziari” della Banca.

11 Nel rapporto di valutazione per il 2011, i superiori gerarchici del ricorrente hanno giudicato che il suo rendimento era stato conforme a tutte le attese, attribuendogli pertanto il voto B, lo hanno incoraggiato ad adottare un approccio più pragmatico e gli hanno accordato un bonus di EUR 1 144.

12 Con comunicazione al personale, risalente senza indicazione del giorno al maggio 2012, la BEI ha pubblicato l’elenco delle promozioni approvate in esito all’esercizio di valutazione relativo all’anno 2011 (in prosieguo: “le decisioni di promozione del maggio 2012”). Il nome del ricorrente non compariva in detto elenco.

13 Il 18 luglio 2012 il ricorrente ha adito il comitato per i ricorsi. Egli chiedeva al comitato per i ricorsi, in primo luogo, di constatare che il rapporto di valutazione per il 2011 non era stato obiettivo, giusto e equo, in secondo luogo, di constatare che egli aveva dovuto lavorare in condizioni anormali che erano la prosecuzione delle condizioni che egli si è trovato ad affrontare dal 1993, in terzo luogo, di annullare il suddetto rapporto di valutazione per il 2011 e di attribuirgli il miglior voto possibile, nonché di emanare una raccomandazione affinché ottenesse una promozione (in prosieguo: il “ricorso interno del 18 luglio 2012”).

14 Con decisione in data 18 dicembre 2012, il comitato per i ricorsi ha respinto il ricorso interno del 18 luglio 2012, in quanto, in primo luogo, non sussistevano anomalie relative alla procedura di valutazione, in secondo luogo, in quanto “la documentazione fornita dall’autore del ricorso interno non dimostra[va] in che modo la qualità del lavoro da lui svolto (...) [fosse] qualificabile come ‘ottimo rendimento’ o, a fortiori, ‘rendimento eccezionale superiore alle attese’”, e, infine, che egli “non presenta[va] uno dei requisiti necessari per la promozione” (in prosieguo: la “decisione controversa del comitato per i ricorsi”).

15 Con lettera del 29 gennaio 2013 il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI, di avviare una procedura di conciliazione dinanzi alla commissione di conciliazione della Banca.

16 Con lettera del 5 marzo 2013 la commissione di conciliazione ha informato il presidente della BEI di non essere...

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