Ordinanze nº T-73/16 P of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, May 03, 2017

Resolution DateMay 03, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-73/16 P

Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BEI - Molestie psicologiche - Responsabilità extracontrattuale - Errori di diritto - Impugnazione manifestamente infondata

Nella causa T-73/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F-37/12, EU:F:2015:162), e diretta all’annullamento parziale di tale sentenza,

Carlo De Nicola, residente a Strassen (Lussemburgo), rappresentato da G. Ferabecoli, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata inizialmente da G. Nuvoli e T. Gilliams, successivamente da G. Nuvoli, e G. Faedo, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger (relatore), presidente, G. Berardis e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Carlo De Nicola, chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F-37/12; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:F:2015:162), con la quale detto Tribunale ha annullato la decisione del presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 20 dicembre 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata») ed ha respinto il ricorso quanto al resto.

Fatti, procedimento in primo grado e sentenza impugnata

2 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 10 a 20 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

10 Il ricorrente è stato assunto dalla BEI il 1° febbraio 1992. Al momento dei fatti oggetto della presente causa, era inquadrato nella funzione E e lavorava alla divisione “Analisi paesi e settore finanziario” del dipartimento degli affari economici della direzione delle operazioni al di fuori dell’Unione europea e dei paesi candidati della Banca.

11 Con messaggio di posta elettronica del 26 agosto 2010, il ricorrente ha chiesto al direttore del dipartimento delle risorse umane della Banca (in prosieguo: il “direttore delle risorse umane”) di avviare un procedimento d’inchiesta ai sensi della Politica in materia di dignità sul posto di lavoro, in particolare sul comportamento di tre membri del personale, i sigg. P., M. e J., firmatari di una nota di osservazioni nell’ambito della procedura di ricorso interno che il ricorrente aveva promosso avverso il suo rapporto di valutazione redatto per l’anno 2009 (in prosieguo: la “denuncia”). Nel medesimo messaggio, il ricorrente ha precisato che, “[c]ome per le mie precedenti analoghe denunce, non ritengo che la questione principale sia quella delle relazioni personali (in particolare non da parte mia), quanto piuttosto quella che riguarda la politica/la strategia/l’attitudine che la Banca ha da molti anni nei miei confronti”.

12 L’8 ottobre 2010 il ricorrente ha depositato presso i servizi competenti della Banca un memorandum nel quale descriveva in dettaglio le molestie di cui sarebbe stato vittima nel periodo interessato dall’indagine, compreso tra l’inizio dell’anno 2009 e il 31 agosto 2010. Il ricorrente menzionava inoltre fatti che si sarebbero verificati nel corso di tutti i suoi anni di servizio nella Banca.

13 Informati dal dipartimento delle risorse umane della Banca degli addebiti formulati a loro carico dal ricorrente, ciascuno dei tre membri del personale chiamati in causa ha risposto con un memorandum tra l’11 e il 14 febbraio 2011.

14 Nel corso dell’indagine, il comitato d’inchiesta ha proceduto all’audizione separata del ricorrente, dei membri del personale chiamati in causa dallo stesso e di taluni testimoni. Le audizioni si...

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