Ordinanze nº T-71/16 P of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, May 03, 2017

Resolution DateMay 03, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-71/16 P

Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2007 - Errori di diritto - Impugnazione manifestamente infondata

Nella causa T-71/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F-82/12, EU:F:2015:166) e diretta all’annullamento parziale di tale sentenza,

Carlo De Nicola, residente a Strassen (Lussemburgo), rappresentato da G. Ferabecoli, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata inizialmente da G. Nuvoli e F. Martin, successivamente da G. Nuvoli e G. Faedo, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger (relatore), presidente, G. Berardis, S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il sig. Carlo De Nicola, ricorrente, chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F-82/12; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:F:2015:166), con la quale il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione del comitato per i ricorsi della Banca Europea per gli investimenti (BEI) del 15 febbraio 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata») e respinto il ricorso quanto al resto.

Fatti, procedimento di primo grado e sentenza impugnata

2 I fatti all’origine della controversia sono enunciati ai punti da 9 a 14 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

9 Il ricorrente è stato assunto dalla BEI il 1° febbraio 1992. All’epoca dei fatti che rilevano nella presente causa egli era inquadrato nella funzione E e lavorava presso la divisione “Studi economici e finanziari” della Banca.

10 Il rapporto di valutazione del ricorrente relativo all’anno 2007 è stato annullato con la sentenza F-59/09. Il Tribunale ha, infatti, accolto i motivi del ricorso attinenti, da un lato, alla violazione dei diritti della difesa del ricorrente, poiché il colloquio di quest’ultimo con il valutatore aveva avuto natura puramente formale, e, d’altro lato, all’inosservanza della guida per il 2007, in quanto la BEI non aveva preso in considerazione l’attività del ricorrente in qualità di membro titolare del comitato paritetico “Ristorazione”.

11 Nel nuovo rapporto di valutazione per l’anno 2007, redatto dalla BEI a seguito della sentenza F-59/09, i superiori gerarchici del ricorrente hanno ritenuto che egli avesse raggiunto soltanto due degli obiettivi che gli erano stati assegnati per l’anno 2007, che il suo rendimento rispondesse alla maggior parte delle attese dei suoi superiori, ma che restassero necessari significativi miglioramenti e che gli dovesse essere accordato un bonus per un importo di EUR 6 000.

12 Il 23 novembre 2011 il ricorrente ha adito il comitato per i ricorsi al fine di contestare il nuovo rapporto di valutazione per il 2007 e di ottenere il voto migliore. Con decisione in data 15 febbraio 2012, il comitato per i ricorsi ha respinto il ricorso interno del ricorrente, giacché quest’ultimo non aveva dimostrato che la BEI avesse commesso un errore manifesto nella valutazione del suo rendimento (in prosieguo: la “decisione controversa del comitato per i ricorsi”).

13 In forza dell’articolo 41 del regolamento del personale, il ricorrente ha chiesto, ad una data non indicata nel fascicolo, di avviare un procedimento di conciliazione dinanzi alla commissione di conciliazione della Banca, al fine di contestare la decisione controversa del comitato per i ricorsi.

14 Con lettera del 29 maggio 2012, alla luce del risultato della riunione in videoconferenza tenutasi il...

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