Ordinanze nº T-70/16 P of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, May 03, 2017

Resolution DateMay 03, 2017
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-70/16 P

Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BEI - Molestie psicologiche - Responsabilità extracontrattuale - Errori di diritto - Impugnazione manifestamente infondata

Nella causa T-70/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F-104/13, EU:F:2015:164), e diretta all’annullamento parziale di tale sentenza,

Carlo De Nicola, residente a Strassen (Lussemburgo), rappresentato da G. Ferabecoli, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da G. Nuvoli e G. Faedo, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado.

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

composto da M. Jaeger (relatore), presidente, G. Berardis e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Carlo De Nicola, chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F-104/13; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:F:2015:164), con la quale detto Tribunale ha annullato la decisione del presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 29 aprile 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata») ed ha respinto il ricorso quanto al resto.

Fatti, procedimento in primo grado e sentenza impugnata

2 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 10 a 21 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

10 Il ricorrente è stato assunto dalla BEI il 1º febbraio 1992. Al momento dei fatti oggetto della presente causa, era inquadrato nella funzione E e lavorava alla divisione “Analisi paesi e settore finanziario” del dipartimento degli affari economici della direzione delle operazioni al di fuori dell’Unione europea e dei paesi candidati della Banca.

11 Con messaggio di posta elettronica del 29 agosto 2011, il ricorrente ha chiesto al direttore del dipartimento delle risorse umane della Banca di avviare un procedimento d’inchiesta ai sensi della Politica in materia di dignità sul posto di lavoro sul comportamento della Banca nel suo complesso, la quale avrebbe agito in modo tale da arrecargli pregiudizio da vari anni (in prosieguo: la “denuncia”).

12 Con lettera del 26 ottobre 2011, il Presidente della BEI ha informato il ricorrente, da un lato, che la sua denuncia si trovava al vaglio del comitato d’inchiesta e, dall’altro, che la domanda che egli aveva presentato, riferendosi in particolare alla sua denuncia del 5 ottobre 2011, diretta all’avvio di una procedura di conciliazione a norma dell’articolo 41 del regolamento del personale era respinta.

13 Con lettera del 2 febbraio 2012, il direttore delle risorse umane ha informato il ricorrente che il “procedimento ufficiale d’inchiesta nell’ambito della Politica in materia di [dignità sul posto di lavoro era] stato avviato” e che egli disponeva di un termine di dieci giorni per presentare un memorandum al fine di illustrare in dettaglio la propria denuncia.

14 Con lettera del 3 febbraio 2012, il direttore aggiunto del dipartimento delle risorse umane (in prosieguo: il “direttore delle risorse umane aggiunto”) ha comunicato al ricorrente che, con riferimento alla presentazione del suo memorandum contenente i dettagli della sua denuncia, aveva facoltà di depositare una versione di tale memorandum e dei suoi allegati senza passaggi che, a suo avviso, non dovevano essere inviati ai presunti molestatori per ragioni di riservatezza.

15 Con nota del 1° marzo 2012, il direttore delle risorse umane aggiunto ha informato il ricorrente che, poiché il termine di dieci giorni impartito per la presentazione del memorandum contenente i dettagli della denuncia era decorso senza alcuna azione da parte sua, la Banca considerava che egli avesse rinunciato alla sua denuncia.

16 L’8 marzo 2012 il ricorrente ha depositato un memorandum per illustrare...

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