Comunicazioni sulla GU nº T-231/15 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, April 21, 2017
Resolution Date | April 21, 2017 |
Issuing Organization | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Decision Number | T-231/15 |
Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2017 - Haswani / Consiglio
(Causa T-231/15) 1
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Adattamento del ricorso - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Errore di valutazione - Proporzionalità - Responsabilità extracontrattuale»)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: George Haswani (Yabroud, Siria) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente G. Étienne e S. Kyriakopoulou, in seguito S. Kyriakopoulou, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: L. Havas e R. Tricot, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE diretta a ottenere l’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 64, pag. 41), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2015, L 64, pag. 10), della decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 132, pag. 82), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/828 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2015, L 132, pag. 3), della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2016, L 141, pag. 30), nella parte in cui detti atti riguardano il ricorrente, e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE diretta a ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente afferma di aver subito a causa di tali atti.
Dispositivo
La domanda di annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti...
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