Sentenze nº T-166/16 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, Sesta Sezione, May 18, 2017

Resolution DateMay 18, 2017
Issuing OrganizationSesta Sezione
Decision NumberT-166/16

Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate

Nella causa T-166/16,

Pier Antonio Panzeri, residente in Calusco d’Adda (Italia), rappresentato da C. Cerami, avvocato,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da N. Lorenz, A. Caiola, G. Corstens e S. Seyr, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento dell’11 febbraio 2016 riguardante il recupero presso il ricorrente dell’importo di EUR 83 764,34 nonché della nota di addebito in pari data ad esso relativa,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da G. Berardis, presidente, S. Papasavvas (relatore) e O. Spineanu-Matei, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° febbraio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il ricorrente, sig. Pier Antonio Panzeri, è deputato presso il Parlamento europeo dal 19 luglio 2004.

2 Il 12 novembre 2004 il ricorrente ha stipulato un primo contratto di prestazione di servizi di assistenza parlamentare con l’associazione Milano Più Europa (in prosieguo: l’«associazione»).

3 Il 6 dicembre 2004 ha stipulato un secondo contratto di prestazione di servizi di assistenza parlamentare con l’associazione.

4 Il 23 novembre 2009 l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un’indagine amministrativa relativa ai servizi prestati dall’associazione (procedimento OLAF OF-2008-921).

5 Con nota dell’11 gennaio 2010 l’OLAF ha informato il Presidente del Parlamento dell’avvio dell’indagine.

6 Il ricorrente è stato ascoltato dall’OLAF il 26 gennaio e il 29 giugno 2011.

7 L’indagine è stata conclusa il 21 dicembre 2011.

8 Il 17 febbraio 2012 l’OLAF ha trasmesso al Segretario generale del Parlamento la relazione finale dell’indagine, contenente, in particolare, una raccomandazione al Parlamento affinché quest’ultimo recuperasse presso il ricorrente l’importo di EUR 125 774,34, versato in violazione della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento (in prosieguo: la «regolamentazione SID»).

9 Il 24 aprile 2012 l’OLAF ha trasmesso al Segretario generale del Parlamento gli allegati della relazione finale dell’indagine.

10 Con lettera del 27 luglio 2012 (in prosieguo: la «lettera del 27 luglio 2012»), il Segretario generale del Parlamento ha comunicato al ricorrente che dall’indagine dell’OLAF erano emerse prove attestanti che egli aveva violato la regolamentazione SID e ha indicato che risultava indebitamente corrisposto un importo di EUR 125 774,34.

11 Il 3 ottobre 2012 il ricorrente è stato ascoltato dal Segretario generale del Parlamento.

12 Con lettera in pari data il ricorrente ha presentato argomenti volti a contestare la restituzione delle somme in causa e ha chiesto che qualsiasi azione al riguardo venisse abbandonata.

13 Il 18 settembre 2015 l’ordinatore del Parlamento ha emesso la nota di addebito n. 2015-1320 (in prosieguo: la «prima nota di addebito») che disponeva il recupero di EUR 83 764 entro il 15 ottobre 2015.

14 Con lettera del 21 settembre 2015 (in prosieguo: la «lettera del 21 settembre 2015»), alla quale era allegata la prima nota di addebito, il direttore della direzione «Diritti finanziari e sociali dei deputati» della Direzione generale (DG) delle Finanze del Parlamento ha comunicato al ricorrente che il Segretario generale del Parlamento era giunto alla conclusione che, dell’importo di EUR 125 774,34 che era stato inizialmente contestato dall’OLAF, considerate le somme che erano già state rimborsate e la documentazione fornita, solo la somma di EUR 83 764,34 risultava indebitamente percepita e doveva essere rimborsata.

15 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 novembre 2015, il ricorrente ha presentato un ricorso volto all’annullamento della lettera del 21 settembre 2015, della prima nota di addebito, della lettera del 27 luglio 2012, e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente a tali atti nonché, in via subordinata, al rinvio degli atti al Segretario generale del Parlamento (causa T-677/15, Panzeri/Parlamento e Commissione).

16 L’11 febbraio 2016 l’ordinatore del Parlamento ha emesso la nota di addebito n. 2016-207 (in prosieguo: la «seconda nota di addebito»), che ha annullato e sostituito la prima nota di addebito e disposto il recupero di EUR 83 764 entro il 31 marzo 2016.

17 Con lettera in pari data (in prosieguo: la «decisione impugnata»), alla quale era allegata la seconda nota di addebito, il Segretario generale del Parlamento ha indicato al ricorrente che la somma di EUR 83 764 doveva essere rimborsata, precisando, in particolare, il modo in cui tale somma era stata calcolata e i motivi per i quali doveva essere oggetto di recupero.

Fatti successivi alla presentazione del ricorso

18 Con ordinanza del 19 luglio 2016, Panzeri/Parlamento e Commissione (T-677/15, non pubblicata, EU:T:2016:436), il Tribunale ha constatato che non vi era più luogo a statuire sul ricorso nella causa T-677/15 nella parte in cui era diretto avverso la lettera del 21 settembre 2015 e avverso la prima nota di addebito e ha respinto, per il resto, detto ricorso in quanto irricevibile.

Procedimento e conclusioni delle parti

19 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 aprile 2016, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

20 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, ha invitato il Parlamento a produrre taluni documenti. Il Parlamento ha ottemperato a tale richiesta entro il termine previsto.

21 Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 1° febbraio 2017.

22 Dopo aver modificato le proprie conclusioni in fase di replica e durante l’udienza, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e la seconda nota di addebito;

- condannare il Parlamento alle spese.

23 Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso parzialmente come irricevibile e parzialmente come non fondato nel merito;

- condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

24 A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente solleva quattro motivi, vertenti:

- sulla violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1), nonché del principio di ragionevolezza dei termini e della prescrizione del credito dell’Unione europea;

- sulla violazione degli articoli 62 e 68 della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU 2009, C 159, pag. 1, in prosieguo: le «misure di attuazione»), e dell’articolo 14, paragrafo 2, della regolamentazione SID, nonché sulla contraddittorietà e sulla carenza di motivazione;

- sulla violazione del considerando 10, dell’articolo 1, dell’articolo 4, paragrafo 6, dell’articolo 6, paragrafo 5, e dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU 1999, L 136, pag. 1), sulla violazione dell’articolo 4 dell’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF (GU 1999, L 136, pag. 15, in prosieguo: l’«accordo interistituzionale»), sull’incompetenza dell’OLAF, sulla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e sulla carenza di istruttoria e di ponderazione;

- sulla violazione dell’articolo 55 TUE, dell’articolo 20 TFUE e dell’articolo 24, quarto comma, TFUE, e sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo Statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU 2005, L 262, pag. 1).

Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 966/2012 nonché del principio di ragionevolezza dei termini e della prescrizione del credito dell’Unione

25 Il ricorrente ritiene che, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 966/2012, il credito del Parlamento sia prescritto, in quanto la richiesta di rimborso è stata formulata almeno sette anni dopo i fatti che hanno dato origine a tale credito. Ad ogni modo, siffatta richiesta violerebbe i principi di ragionevolezza dei termini e di certezza del diritto. A tal riguardo, il ricorrente indica, nella replica, che il Parlamento ha emesso la seconda nota di addebito a distanza di quasi otto anni dal momento in cui lo stesso era in grado di far valere il proprio credito, ossia nel maggio-giugno 2008, data in cui esso disponeva degli elementi che avrebbero consentito di determinare il credito con riferimento alle somme relative al 2004 e in cui esso avrebbe potuto chiedere quelli relativi al periodo 2005-2009, se fosse stato diligente. Non sarebbe dunque pertinente, al fine di valutare la ragionevolezza del termine, il richiamo alla data della trasmissione della relazione dell’OLAF.

26 Il Parlamento contesta gli argomenti del ricorrente.

27 Sotto tale profilo, per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserita violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento n. 966/2012, va osservato...

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