Ordinanze nº T-690/16 of Tribunal General de la Unión Europea, May 30, 2017

Resolution DateMay 30, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-690/16

Nella causa T-690/16 R,

Enrico Colombo SpA, con sede in Sesto Calende (Italia),

Corinti Giacomo, con sede in Ispra (Italia),

rappresentate da R. Colombo e G. Turri, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da P. Rosa Plaza, S. Delaude e L. Di Paolo, in qualità di agenti,

e

Carmet Sas di Fietta Graziella & C.,

convenute,

avente ad oggetto una domanda fondata sugli articoli 278 TFUE e 279 TFUE e volta alla concessione di provvedimenti provvisori aventi ad oggetto, da un lato, la sospensione dell’esecuzione degli atti con cui la Commissione ha respinto l’offerta delle ricorrenti nell’ambito della gara di appalto JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC e, dall’altro, in sostanza, la sospensione del contratto stipulato tra la Commissione e l’aggiudicataria di detta gara d’appalto,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1 La direzione che gestisce il sito d’Ispra (Italia) del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea ha pubblicato, il 23 gennaio 2016, un bando di gara nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea che prevede la conclusione di un accordo quadro per lavori di costruzione e di manutenzione di condotte idriche e sottocentrali di teleriscaldamento/raffrescamento.

2 Le ricorrenti, la Enrico Colombo SpA e l’impresa individuale Corinti Giacomo, in costituendo raggruppamento di imprese, nonché, fra gli altri, la Carmet Sas di Fietta Graziella & C. (in prosieguo: la «Carmet») hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione di tale appalto.

3 Nel verbale del 13 maggio 2016, il comitato di valutazione ha concluso, in particolare, che l’appalto dovesse essere aggiudicato alla Carmet, poiché la sua offerta presentava il prezzo più basso.

4 Il 17 maggio 2016 le ricorrenti hanno comunicato alla Commissione, in sostanza, che dalle informazioni contenute nell’estratto del registro del commercio risultava che la Carmet non disponeva dell’abilitazione richiesta dal diritto nazionale per effettuare i lavori oggetto dell’appalto, e che l’oggetto sociale della Carmet verteva su un’attività estranea all’oggetto dell’appalto.

5 In seguito a ciò, la Commissione ha chiesto alla Carmet di fornire informazioni in merito alla sua abilitazione.

6 Sulla base dei documenti presentati dalla Carmet, il comitato di valutazione ha concluso, nel suo verbale del 28 giugno 2016, in particolare, che l’abilitazione della Carmet era stata verificata e la sua validità dimostrata e che l’appalto doveva essere accordato alla Carmet, poiché la sua offerta presentava il prezzo più basso.

7 Il 18 luglio 2016 la Commissione ha deciso di aggiudicare l’appalto alla Carmet (in prosieguo: la «decisione di aggiudicazione»).

8 Il 20 luglio 2016 la Commissione ha informato con posta elettronica le ricorrenti della decisione di aggiudicazione e del fatto che la loro offerta non era stata prescelta, in quanto esse non avevano offerto il prezzo più basso, e tale offerta era posizionata al secondo posto della graduatoria (in prosieguo: il «rigetto dell’offerta»). Ivi era indicato che, dietro richiesta scritta, la Commissione avrebbe fornito il nominativo dell’offerente selezionato nonché le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il valore del contratto. Inoltre, era specificato che:

Il contratto può essere firmato solo dopo la scadenza del termine di dieci giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo alla data di invio della presente comunicazione. Durante questo periodo Lei può presentare all’amministrazione aggiudicatrice osservazioni in merito alla procedura di appalto. Qualora non sia possibile concludere il contratto come previsto, ci riserviamo la facoltà di rivedere la nostra decisione e di aggiudicare l’appalto a un altro offerente o di annullare la procedura.

(...)

Le Sue eventuali richieste e le nostre risposte, o l’eventuale denuncia di cattiva amministrazione, non avranno né lo scopo né l’effetto di sospendere il termine per la presentazione di un ricorso per l’annullamento della presente decisione, che è di due mesi dalla data della presente comunicazione. Il foro competente a conoscere dei ricorsi per annullamento è il Tribunale dell’Unione europea (...)

.

9 Il 21 luglio 2016 le ricorrenti hanno chiesto alla Commissione di fornire il nominativo dell’offerente selezionato nonché le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il valore del contratto.

10 Lo stesso giorno, la Commissione ha fornito tali informazioni.

11 Il 19 agosto 2016 la Commissione ha firmato il contratto relativo all’appalto con la Carmet.

12 Il 12 settembre 2016 la Commissione ha informato le ricorrenti in particolare circa la data di sottoscrizione del contratto relativo all’appalto con la Carmet.

13 Il 15 settembre 2016 le ricorrenti hanno depositato un reclamo dinanzi alla Commissione, chiedendo di annullare d’ufficio l’aggiudicazione dell’appalto alla Carmet a motivo dell’assenza dell’abilitazione richiesta dal diritto nazionale e di aggiudicare l’appalto alle stesse.

14 Il 21 settembre 2016 le ricorrenti hanno reiterato tale domanda, trasmettendo ulteriore documentazione a sostegno della medesima.

15 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2016, le ricorrenti hanno introdotto un ricorso diretto, in sostanza, all’annullamento della decisione di aggiudicazione, del rigetto dell’offerta nonché dei verbali del comitato di valutazione del 13 maggio e del 28 giugno 2016 (in prosieguo: gli «atti impugnati») e al risarcimento del danno subito, mediante l’annullamento del contratto concluso con l’aggiudicataria oppure, in via subordinata, mediante il riconoscimento di danni e interessi.

16 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2016, le ricorrenti hanno introdotto la presente domanda di provvedimenti provvisori, in cui sostanzialmente chiedono che il presidente del Tribunale voglia:

- disporre la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati;

- adottare misure provvisorie utili ai fini della sospensione dell’esecuzione del contratto stipulato con l’aggiudicataria.

17 Nelle proprie osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 25 ottobre 2016, la Commissione chiede che il presidente del Tribunale voglia:

- respingere la domanda di provvedimenti provvisori in quanto irricevibile;

- in ogni caso, respingere la domanda di annullamento e di...

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