Sentenze nº T-442/12 of Tribunal General de la Unión Europea, June 01, 2017

Resolution DateJune 01, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-442/12

Nella causa T-442/12,

Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, con sede in Changzhou (Cina), rappresentata da E. Vermulst, S. van Cutsem, F. Graafsma e J. Cornelis, avvocati,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da S. Boelaert, in qualità di agente, assistita inizialmente da G. Berrisch, avvocato, e N. Chesaites, barrister, successivamente da G. Berrisch e B. Byrne, solicitor, e infine da N. Tuominen, avvocato,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata inizialmente da M. França e A. Stobiecka-Kuik, successivamente da M. França e J.-F. Brakeland, in qualità di agenti,

e da

Distillerie Bonollo SpA, con sede in Formigine (Italia),

Industria Chimica Valenzana SpA, con sede in Borgoricco (Italia),

Distillerie Mazzari SpA, con sede in Sant’Agata sul Santerno (Italia),

Caviro Distillerie Srl, con sede in Faenza (Italia),

e

Comercial Química Sarasa, SL, con sede in Madrid (Spagna), rappresentate da R. MacLean, solicitor,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU 2012, L 182, pag. 1), nella parte in cui si applica alla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins (relatore), presidente, M. Kancheva e R. Barents, giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 dicembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 L’acido tartarico è utilizzato come additivo alimentare nella produzione del vino e di altre bevande e come agente ritardante nel gesso e in altri prodotti. Nell’Unione europea e in Argentina l’acido tartarico L+ è ricavato da sottoprodotti della vinificazione, chiamati fecce di vino, che vengono trasformati in tartrato di calcio e, successivamente, in acido tartarico. Nella Repubblica popolare cinese l’acido tartarico L+ e l’acido tartarico DL sono ricavati dal benzene, che viene trasformato in anidride maleica, successivamente in acido maleico e infine in acido tartarico. L’acido tartarico ricavato mediante sintesi chimica possiede le stesse caratteristiche fisiche e chimiche ed è destinato ai medesimi usi di base di quello ricavato dai sottoprodotti della vinificazione. In risposta a un quesito posto dal Tribunale durante l’udienza, le parti hanno confermato che l’acido tartarico DL era prodotto unicamente in Cina.

2 Il 24 settembre 2004 la Commissione europea ha ricevuto una denuncia relativa a pratiche di dumping nel settore dell’acido tartarico presentata da diversi produttori europei, tra i quali la Comercial Química Sarasa, SL, la Distillerie Mazzari SpA e l’Industria Chimica Valenzana SpA.

3 Il 30 ottobre 2004 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’avviso di avvio di procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tartarico proveniente dalla Repubblica popolare cinese (GU 2004, C 267, pag. 4).

4 Il 27 luglio 2005 la Commissione ha emanato il regolamento (CE) n. 1259/2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU 2005, L 200, pag. 73).

5 Il 23 gennaio 2006 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 130/2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU 2006, L 23, pag. 1).

6 In seguito alla pubblicazione, il 4 agosto 2010, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore (GU 2010, C 211, pag. 11), la Commissione ha ricevuto, il 27 ottobre 2010, una domanda di riesame in previsione della scadenza di tali misure, presentata dalla Caviro Distillerie Srl, dalla Comercial Química Sarasa, dalla Distillerie Bonollo SpA, dalla Distillerie Mazzari e dall’Industria Chimica Valenzana.

7 Il 26 gennaio 2011 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU 2011, C 24, pag. 14), in forza dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51; in prosieguo: il «regolamento di base»).

8 Il 9 giugno 2011 le cinque società citate al precedente punto 6 hanno presentato una domanda di riesame intermedio parziale relativamente a due produttori-esportatori, tra cui la ricorrente, la Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

9 Il 29 luglio 2011 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU 2011, C 223, pag. 16), ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

10 Il 1° agosto 2011 la Commissione ha inviato alla ricorrente un questionario e un formulario di domanda del beneficio dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato (in prosieguo: il «TEM»). La ricorrente ha inviato la sua domanda alla Commissione il 26 agosto 2011 e il questionario debitamente compilato il 1° settembre 2011.

11 Il 3 ottobre 2011 la Commissione ha trasmesso alla ricorrente una domanda di informazioni. Essa le ha, in particolare, chiesto di fornire prove che i prezzi delle sue materie prime riflettessero i valori di mercato, considerando che la fonte della materia prima in questione fosse il petrolio, che è un prodotto commercializzato nei mercati mondiali.

12 Il 17 ottobre 2011 la ricorrente ha risposto alla domanda della Commissione precisando che il benzene da essa utilizzato era ricavato dal coke, e non dal petrolio, e fornendo un diagramma che mostrava i suoi prezzi di acquisto del benzene ricavato dal coke e un diagramma che mostrava il prezzo del benzene di coke nel nord della Repubblica popolare cinese. Essa ha aggiunto che il suo prezzo di acquisto del benzene rifletteva i valori del mercato cinese.

13 Il 14 e il 15 novembre 2011 la Commissione ha effettuato una visita di verifica nei locali della ricorrente.

14 Il 1° febbraio 2012 la Commissione ha inviato alla ricorrente la sua notifica relativa alla domanda di TEM, che la informava del rigetto di tale domanda nonché dei fatti e delle considerazioni essenziali sui quali si fondava tale rigetto. In particolare, la notifica indicava che, secondo la ricorrente, il benzene da essa utilizzato era ricavato dal coke e non dal petrolio. In aggiunta, nella notifica era rilevato che il benzene rappresentava la maggior parte del costo delle materie prime, che rappresentavano a loro volta quasi la metà del costo di produzione dell’acido tartarico. Di conseguenza, secondo la notifica, qualsiasi distorsione del prezzo del benzene aveva un impatto significativo sul costo di produzione dell’acido tartarico nella Repubblica popolare cinese. Infine, nella notifica era rilevato che il prezzo del benzene nella Repubblica popolare cinese era più basso del 19%-51% rispetto all’Europa e agli Stati Uniti.

15 Il 13 febbraio 2012 la ricorrente ha inviato alla Commissione le sue osservazioni relative alla notifica citata al precedente punto 14, deducendo, in particolare, che il dazio del 40% sulle esportazioni di benzene era sostituito da un dazio temporaneo dello 0%. Peraltro, la ricorrente ha insistito sul fatto che il benzene da essa utilizzato era ricavato dal coke e che, di conseguenza, il confronto dei prezzi del benzene effettuato dalla Commissione era errato, poiché in Europa e negli Stati Uniti il benzene era ricavato dal petrolio.

16 L’11 aprile 2012 la Commissione ha trasmesso alla ricorrente il documento d’informazione finale contenente i fatti e le considerazioni essenziali sulla base dei quali essa intendeva raccomandare la modifica delle misure antidumping in vigore, conformemente all’articolo 20 del regolamento di base, nonché un documento che forniva dettagli del calcolo del margine di dumping della ricorrente. In particolare, nel documento d’informazione si rilevava che il dazio del 40% sulle esportazioni di benzene era stato sostituito da un dazio temporaneo dello 0%. Tuttavia, era concluso nel senso che la ricorrente non era stata in grado di spiegare il prezzo poco elevato del benzene nel mercato cinese. A tale proposito, nel documento d’informazione finale erano rilevate l’esistenza di una differenza nel prezzo del benzene che andava dal 19% al 51% tra la Repubblica popolare cinese e altri paesi aventi un’economia di mercato, nonché l’assenza del rimborso del 17% dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle esportazioni di benzene.

17 Il 16 aprile 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (GU 2012, L 110, pag. 3).

18 Il 25 aprile 2012 la ricorrente ha inviato alla Commissione le sue osservazioni sul documento d’informazione finale, chiedendole, segnatamente, di fornirle ulteriori informazioni sul metodo applicato per costruire il valore normale. Lo stesso giorno essa ha, inoltre, inviato una proposta di impegno di prezzo tendente a eliminare il dumping, conformemente ai termini...

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