Sentenze nº T-9/15 of Tribunal General de la Unión Europea, June 13, 2017

Resolution DateJune 13, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-9/15

Nella causa T-9/15,

Ball Beverage Packaging Europe Ltd, con sede in Luton (Regno Unito), rappresentata da A. Renck, avvocato, ammessa a sostituirsi alla Ball Europe GmbH,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Hanne, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Crown Hellas Can SA, con sede in Atene (Grecia), rappresentata da N. Coulson e J. Koepp, solicitors,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 settembre 2014 (procedimento R 1408/2012-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Crown Hellas Can e la Ball Europe,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, E. Buttigieg (relatore) e L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, giudici,

cancelliere: A. Lamote, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 gennaio 2015,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 aprile 2015,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 aprile 2015,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 10 luglio 2015,

vista la controreplica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2015,

viste la domanda di sostituzione, ai sensi dell’articolo 174 del regolamento di procedura del Tribunale, depositata dalla ricorrente presso la cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 2016 e le osservazioni dell’EUIPO e della Ball Europe depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 2 e il 18 novembre 2016,

visti l’articolo 174 e l’articolo 176, paragrafi 3 e 5, del regolamento di procedura,

in seguito all’udienza del 28 ottobre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La Ball Europe GmbH è titolare del disegno o modello comunitario per «lattine [per bevande]» registrato il 24 settembre 2004 con il numero 2309900006. Il disegno o modello contestato è raffigurato nel modo seguente:

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2 Nell’ambito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), la Ball Europe aveva rivendicato le priorità di due disegni o modelli tedeschi, rispettivamente, del 27 marzo 2004 e del 27 aprile 2004.

3 La domanda di registrazione del disegno o modello contestato era stata presentata in tedesco e la Ball Europe aveva indicato l’inglese come seconda lingua, conformemente all’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

4 Nella parte del modulo ufficiale della domanda di registrazione concernente la descrizione del disegno o modello di cui era chiesta la registrazione, la Ball Europe aveva inserito il seguente testo in inglese:

Group of cans for drink, all having a sleek but high appearance with reduced neck, preferably made of thin sheet metal, especially for filling volumes of 250 ml, 300 ml or 330 ml, respectively

. (Insieme di lattine per bevande, dall’aspetto elegante ma ad alto effetto, con un collo ridotto, preferibilmente di lamiera sottile, in particolare per volumi da, rispettivamente, 250 ml, 300 ml o 330 ml).

5 Il 14 febbraio 2011, la Crown Hellas Can SA, interveniente, ha presentato dinanzi all’EUIPO una domanda di nullità del disegno o modello contestato. Essa ha dedotto come causa di nullità l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, poiché il disegno o modello contestato non era nuovo ai sensi dell’articolo 5 del medesimo regolamento e non presentava un carattere individuale conformemente all’articolo 6 di tale regolamento.

6 L’interveniente ha fatto valere, segnatamente, che il disegno o modello contestato era identico alle tre lattine di seguito riprodotte, le quali erano state divulgate al pubblico anteriormente alla data di priorità del disegno o modello contestato:

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7 Con decisione dell’8 giugno 2012 la divisione d’annullamento ha respinto la domanda di nullità del disegno o modello contestato, sulla base del rilievo che quest’ultimo disponeva delle richieste caratteristiche di novità e presentava un carattere individuale.

8 Il 30 luglio 2012 l’interveniente ha presentato ricorso avverso la decisione della divisione d’annullamento, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002.

9 Con decisione dell’8 settembre 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato la decisione della divisione d’annullamento e ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato, per il motivo che esso era privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. Essa non si è pronunciata sulla novità di detto disegno o modello.

10 La commissione di ricorso ha esaminato l’oggetto della protezione del disegno o modello contestato e ha affermato che quest’ultimo consisteva nell’aspetto di una lattina singola raffigurata in tre diverse dimensioni. Invocando l’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, essa ha omesso di prendere in considerazione la descrizione in inglese del disegno o modello contestato contenuta nella domanda di registrazione, sulla base del rilievo che tale descrizione non era stata presentata nella lingua scelta dalla Ball Europe per redigere la domanda.

11 Inoltre, nell’ambito della valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato, la commissione di ricorso ha affermato, in sostanza, che le differenze tra il disegno o modello contestato e i disegni o modelli anteriori non erano significative e non incidevano sull’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato il quale, nel caso di specie, era stato definito come la persona che, nell’industria delle bevande, è responsabile dell’imbottigliamento.

Conclusioni delle parti

12 La Ball Europe chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese.

13 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la Ball Europe alle spese.

14 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

- confermare la decisione impugnata;

- condannare la Ball Europe alle spese sostenute a titolo del presente ricorso, del procedimento dinanzi alla divisione d’annullamento e del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

In diritto

15 Dopo aver sentito le parti, si deve ammettere la Ball Beverage Packaging Europe Ltd a sostituirsi alla Ball Europe, in applicazione dell’articolo 176, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

16 Occorre del pari ricordare che, ai sensi dell’articolo 176, paragrafo 5, del regolamento di procedura, in caso di accoglimento della domanda di sostituzione, l’avente causa accetta la controversia nello stato in cui si trova all’atto della sostituzione. L’avente causa è vincolato dagli atti processuali depositati dalla parte alla quale si sostituisce.

17 La Ball Beverage Packaging Europe, ricorrente, deduce due motivi a sostegno del ricorso vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 62, prima frase, del regolamento n. 6/2002, relativo all’obbligo di motivazione e, il secondo, sulla violazione del combinato disposto dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6 di detto regolamento.

18 A seguito di un quesito posto dal Tribunale in udienza, la ricorrente ha fatto valere che al punto 21 del ricorso era esposto in modo implicito anche un terzo motivo vertente sulla violazione dei diritti della difesa, in quanto la commissione di ricorso avrebbe dovuto concederle la possibilità di prendere posizione sulla questione della definizione dell’oggetto della protezione del disegno o modello contestato, questione affrontata per la prima volta nella decisione impugnata. L’EUIPO e l’interveniente hanno contestato che tale punto contenga un motivo di diritto autonomo vertente sulla violazione dei diritti della difesa e hanno sostenuto che esse, non avendo interpretato in tal modo il suddetto punto, non avevano potuto presentare osservazioni su tale asserito motivo.

19 Conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, il ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti.

20 Dalla giurisprudenza si evince che l’esposizione sommaria dei motivi dedotti deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la propria difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente, senza dover richiedere ulteriori informazioni a sostegno (v. sentenza del 13 giugno 2012, Insula/Commissione, T-246/09, non pubblicata, EU:T:2012:287, punto 221 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che il senso e la portata di un motivo dedotto a sostegno di un ricorso devono risultare dal ricorso in modo univoco (sentenza del 13 giugno 2012, Insula/Commissione, T-246/09, non pubblicata, EU:T:2012:287, punto 262).

21 Nel caso di specie, la ricorrente deduce chiaramente nel ricorso i due motivi presentati al precedente punto 17. Si deve altresì osservare che al punto 21 del ricorso la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver modificato l’oggetto della protezione del disegno o modello contestato «pur non essendo [stata] affatto investita di tale questione». Peraltro, al punto 19 del ricorso la ricorrente afferma che le osservazioni della commissione di ricorso sulla registrabilità del disegno o modello contestato sulla base dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002 sono irrilevanti, dal momento che le parti non hanno potuto prendere posizione su tale problematica, come richiederebbe l’articolo 62, seconda frase, del medesimo regolamento. Tuttavia, dalle suddette affermazioni non si può...

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