Sentenze nº T-392/15 of Tribunal General de la Unión Europea, July 04, 2017

Resolution DateJuly 04, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-392/15

Nella causa T-392/15,

European Dynamics Luxembourg SA, con sede a Lussemburgo (Lussemburgo),

Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, con sede ad Atene (Grecia),

European Dynamics Belgium SA, con sede a Bruxelles (Belgio),

rappresentate inizialmente da I. Ampazis, M. Sfyri, C.-N. Dede e D. Papadopoulou, successivamente da Sfyri, Dede e Papadopoulou, avvocati,

ricorrenti,

contro

Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, rappresentata inizialmente da J. Doppelbauer, successivamente da G. Stärkle e Z. Pyloridou, in qualità di agenti, assistiti da V. Christianos, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie relativa alla graduatoria delle offerte presentate dalle ricorrenti per i lotti 1 e 2 dell’appalto ERA/2015/01/OP «ESP EISD 5 - Prestazione di servizi esterni per lo sviluppo del sistema informativo di [quest’ultima]»,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, V. Kreuschitz (relatore) e N. Półtorak, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 28 maggio 2013, il bando di gara ERA/2013/16/RSU/OP «ESP EISD 4» (in prosieguo: l’«appalto ESP EISD 4») è stato pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2013/S 101-172115). Tale appalto aveva ad oggetto una procedura aperta per la prestazione di servizi per lo sviluppo di sistemi informativi dell’Agenzia ferroviaria europea (AFE), divenuta Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (in prosieguo: l’«Agenzia»). Esso era composto da tre lotti e prevedeva quale criterio di aggiudicazione il miglior rapporto qualità-prezzo. Per ognuno dei lotti di gara, l’Agenzia avrebbe stipulato un contratto quadro con i tre candidati le cui offerte si fossero classificate ai primi posti e avrebbe stipulato contratti con ciascuno di essi durante l’esecuzione del contratto quadro.

2 Il 16 settembre 2013, le ricorrenti, la European Dynamics Luxembourg SA, l’Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE e la European Dynamics Belgium SA, hanno presentato un’offerta, per ciascuno dei tre lotti dell’appalto ESP EISD 4.

3 Il 12 settembre 2014, l’Agenzia ha notificato alle ricorrenti che, per ciascuno dei tre lotti dell’appalto ESP EISD 4, la loro offerta si era classificata al primo posto e che essa avrebbe offerto loro un contratto quadro per ciascuno di tali lotti.

4 Il 14 ottobre 2014, l’Agenzia ha notificato alle ricorrenti la propria decisione di annullare l’appalto ESP EISD 4, in quanto privo di una formula matematica che consentisse di effettuare la valutazione finanziaria delle offerte. Il 29 ottobre 2014, tale decisione è stata pubblicata nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale.

5 Il 14 ottobre 2014, le ricorrenti hanno contestato i motivi della decisione dell’Agenzia che annullava l’aggiudicazione dell’appalto ESP EISD 4. Il 13 novembre 2014, l’Agenzia ha risposto a tale contestazione precisando che tale decisione era stata adottata poiché il capitolato d’oneri dell’appalto in questione non precisava la ponderazione, espressa in percentuale, dei livelli di esperienza. Essa ha altresì indicato che un nuovo bando di gara sarebbe stato pubblicato e che esso avrebbe chiarito la formula adottata per valutare finanziariamente le offerte.

6 Il 13 novembre 2014, le ricorrenti hanno nuovamente contestato il motivo dell’annullamento dell’appalto ESP EISD 4. Il 10 dicembre 2014, l’Agenzia ha risposto a tale contestazione e, il 15 dicembre 2014, ha trasmesso alle ricorrenti una versione pubblica della relazione di valutazione riguardante tale appalto.

7 Il 28 gennaio 2015, il bando di gara ERA/2015/01/OP «ESP EISD 5 - Prestazione di servizi esterni per lo sviluppo del sistema informativo dell’[Agenzia]» (in prosieguo l’«appalto ESP EISD 5») è stato pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale (GU 2015/S 019-029728). Tale appalto aveva ad oggetto una procedura aperta per la prestazione di servizi esterni per lo sviluppo di sistemi informativi dell’Agenzia. Esso era costituito da tre lotti e aveva come metodo di aggiudicazione il migliore rapporto qualità-prezzo. Per ciascuno dei lotti di gara, l’Agenzia avrebbe stipulato un contratto quadro con i tre candidati le cui offerte si fossero classificate per prime. La data limite per il deposito delle offerte nell’ambito della gara d’appalto era fissata al 6 marzo 2015 e le ricorrenti hanno presentato le loro offerte entro tale termine in qualità di consorzio.

8 L’8 maggio 2015, l’Agenzia ha comunicato alle ricorrenti la propria decisione di classificare la loro offerta vertente sul lotto 1 dell’appalto ESP EISD 5, intitolato «Assistenza, sostegno e sviluppo del sistema informativo relativo alle risorse e ai tempi in sede» (in prosieguo: il «lotto 1»), al secondo posto (in prosieguo: la «prima decisione impugnata»).

9 L’11 maggio 2015, le ricorrenti hanno presentato all’Agenzia una richiesta d’informazioni aggiuntive riguardante l’attribuzione del lotto 1 agli offerenti le cui offerte erano state classificate al primo e al terzo posto.

10 Il 20 maggio 2015, l’Agenzia ha risposto a tela richiesta. Nella sua risposta, essa ha fornito informazioni riguardanti l’offerta che era stata classificata al primo posto e quella delle ricorrenti. Essa ha indicato che il comitato di valutazione aveva classificato al primo posto l’offerta del consorzio Nexteral con 56 punti su 60 in seguito alla valutazione tecnica e con 38,78 punti su 40 in seguito alla valutazione finanziaria. Per quanto riguarda l’offerta delle ricorrenti, essa è stata classificata al secondo posto con 57 punti su 60 a seguito della valutazione tecnica e con 35,46 punti su 40 a seguito della valutazione finanziaria.

11 L’8 luglio 2015, le ricorrenti hanno chiesto e ricevuto una copia della relazione di valutazione riguardante il lotto 1.

12 Il 1° luglio 2015, l’Agenzia ha comunicato alle ricorrenti la propria decisione di classificare la loro offerta vertente sul lotto 2 dell’appalto ESP EISD 5, intitolato «Assistenza, sostegno e sviluppo del sistema informativo fuori sede» (in prosieguo: il «lotto 2»), al settimo posto e pertanto di respingerla (in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»).

13 Il 2 luglio 2015, le ricorrenti hanno chiesto informazioni aggiuntive sull’attribuzione del lotto 2 ai tre offerenti le cui offerte sono state selezionate.

14 Il 7 luglio 2015, l’Agenzia ha risposto a tale richiesta trasmettendo un estratto della relazione del comitato di valutazione contenente in particolare le informazioni relative alle offerte selezionate per il lotto 2. Più precisamente, l’offerta dell’Intrasoft era stata classificata al primo posto con 51 punti su 60 a seguito della valutazione tecnica e con 39,04 punti su 40 a seguito della valutazione finanziaria. L’offerta dell’Atos Belgium era stata classificata al secondo posto con 48,5 punti su 60 a seguito della valutazione tecnica e 40 punti su 40 a seguito della valutazione finanziaria. L’offerta del consorzio Nextera2 era stata classificata al terzo posto con 52,5 punti su 60 a seguito della valutazione tecnica e con 32,53 punti su 40 a seguito della valutazione finanziaria. Per quanto concerne l’offerta delle ricorrenti, essa ha ottenuto 52 punti su 60 a seguito della valutazione tecnica e 26,23 punti su 40 a seguito della valutazione finanziaria.

15 L’8 luglio 2015, le ricorrenti hanno inviato all’Agenzia una lettera in cui asserivano che quest’ultima aveva commesso varie irregolarità che inficiavano le decisioni impugnate. Esse hanno ritenuto, segnatamente, che gli offerenti le cui offerte erano state selezionate per i lotti 1 e 2 avevano diminuito irregolarmente i loro prezzi al fine di ottenere un vantaggio competitivo. Esse hanno altresì indicato di non capire come l’Agenzia potesse accettare siffatti prezzi, che erano artificialmente bassi, e che esse deploravano che l’Agenzia avesse deciso di accettare tali prezzi senza indagine o spiegazioni.

Procedimento e conclusioni delle parti

16 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 luglio 2015, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso avverso le decisioni impugnate.

17 Il 23 luglio 2015, le ricorrenti hanno indicato all’Agenzia di non aver ricevuto risposta alla loro lettera dell’8 luglio 2015, hanno rammentato che esse ritenevano che le offerte scelte fossero anormalmente basse e hanno indicato di aver proposto ricorso avverso le decisioni impugnate.

18 Il 24 luglio 2015, l’Agenzia ha risposto alla lettera delle ricorrenti dell’8 luglio 2015 respingendo gli addebiti formulati da queste ultime.

19 Il 27 luglio 2015, le ricorrenti hanno contestato le argomentazioni addotte dall’Agenzia nella sua lettera del 24 luglio 2015.

20 Il 29 luglio 2015, il ricorso delle ricorrenti è stato notificato all’Agenzia dalla cancelleria del Tribunale.

21 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 ottobre 2015, l’Agenzia ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto il ricorso delle ricorrenti avverso la seconda decisione impugnata sarebbe irricevibile.

22 Lo stesso giorno, l’Agenzia ha depositato presso la cancelleria del Tribunale il controricorso.

23 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 novembre 2015, l’Agenzia ha addotto nuovi argomenti e prodotto nuovi elementi di prova.

24 Il 22 febbraio 2016, le ricorrenti hanno depositato presso la cancelleria del Tribunale la replica, in cui esse hanno formulato le proprie osservazioni sul controricorso, sull’eccezione d’irricevibilità nonché sui nuovi argomenti e sulle nuove prove addotte dall’Agenzia.

25 Il 21 aprile 2016, l’Agenzia ha depositato presso la cancelleria del Tribunale la controreplica.

26 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale...

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