Sentenze nº T-215/15 of Tribunal General de la Unión Europea, July 07, 2017

Resolution DateJuly 07, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-215/15

Nella causa T-215/15,

Mykola Yanovych Azarov, residente in Kiev (Ucraina), rappresentato da G. Lansky e A. Egger, avvocati,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J.-P. Hix e F. Naert, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1), nella parte in cui tali atti mantengono il nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate dalle misure restrittive controverse,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da G. Berardis (relatore), presidente, D. Spielmann e Z. Csehi, giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 dicembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il sig. Mykola Yanovych Azarov, ricorrente, è stato Primo Ministro dell’Ucraina dall’11 marzo 2010 al 28 gennaio 2014.

2 La presente causa si inserisce nell’ambito delle cause concernenti misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina in seguito alla repressione delle manifestazioni di Piazza dell’Indipendenza a Kiev (Ucraina) nel febbraio 2014.

3 Il 5 marzo 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26). Nella stessa data il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di marzo 2014»).

4 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/119 così dispone:

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a essi associate, elencati nell’allegato.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato

.

5 Le modalità di tale congelamento dei capitali sono definite nei paragrafi successivi del medesimo articolo.

6 Conformemente alla decisione 2014/119, il regolamento n. 208/2014 impone l’adozione di misure di congelamento dei capitali e definisce le modalità di tale congelamento in termini identici, sostanzialmente, a quelli di detta decisione.

7 I nomi delle persone interessate dagli atti di marzo 2014 figurano nell’elenco, identico, di cui all’allegato della decisione 2014/119 e all’allegato I del regolamento n. 208/2014 (in prosieguo: l’«elenco») con, in particolare, la motivazione del loro inserimento.

8 Il nome del ricorrente figurava nell’elenco con le informazioni identificative «Primo Ministro dell’Ucraina fino al gennaio 2014» e la seguente motivazione:

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina

.

9 Il 6 marzo 2014 il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2014/119 e dal regolamento 208/2014 (GU 2014, C 66, pag. 1). In base a tale avviso, «[l]e persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco (…)».

10 Il 12 maggio 2014 il ricorrente ha proposto ricorso avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 2014/119 e del regolamento n. 208/2014. Tale ricorso è stato registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero di ruolo T-331/14.

11 Il 29 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/143, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 24, pag. 16), e il regolamento (UE) 2015/138, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 24, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di gennaio 2015»).

12 La decisione 2015/143 ha precisato, con decorrenza dal 31 gennaio 2015, i criteri di designazione delle persone interessate dal congelamento dei capitali. In particolare, l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119 è stato sostituito dal seguente testo:

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a esse associati, elencati nell’allegato.

Ai fini della presente decisione, le persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini comprendono persone sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine:

a) per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici ucraini o per essersi rese complici di tale appropriazione, o

b) per abuso d’ufficio in qualità di titolari di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesse o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni pubblici ucraini, o per essersi rese complici di tale abuso

.

13 Il regolamento 2015/138 ha modificato il regolamento n. 208/2014 conformemente alla decisione 2015/143.

14 Con lettera del 2 febbraio 2015, il Consiglio ha informato il ricorrente che intendeva mantenere le misure restrittive nei suoi confronti e gli ha trasmesso una lettera [riservato] (1) datata 10 ottobre 2014 (in prosieguo: la «lettera del 10 ottobre 2014»), informandolo della possibilità di presentare osservazioni. Con lettera del 18 febbraio 2015, il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni.

15 Il 5 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/364, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 62, pag. 25), e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»).

16 La decisione 2015/364 ha modificato l’articolo 5 della decisione 2014/119, prorogando le misure restrittive, per quanto riguardava il ricorrente, fino al 6 marzo 2016. Di conseguenza, l’elenco è stato sostituito conformemente agli atti impugnati.

17 A seguito di tali modifiche, il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco con le informazioni identificative «Primo Ministro dell’Ucraina fino al gennaio 2014» e la seguente nuova motivazione:

Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali

.

18 Con lettera del 6 marzo 2015, il Consiglio ha informato il ricorrente del mantenimento delle misure restrittive nei suoi confronti.

Fatti successivi alla presentazione del ricorso

19 Il Tribunale, con la sentenza del 28 gennaio 2016, Azarov/Consiglio (T-331/14, EU:T:2016:49), ha annullato la decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014, nella parte in cui riguardavano il ricorrente.

20 Il 4 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/318, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2016, L 60, pag. 76), e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2016, L 60, pag. 1). Detti atti prorogano le misure restrittive, segnatamente per quanto riguarda il ricorrente, fino al 6 marzo 2017.

21 La decisione 2016/318 e il regolamento di esecuzione 2016/311 sono oggetto di un nuovo ricorso, proposto dal ricorrente dinanzi al Tribunale il 27 aprile 2016 (causa T-190/16, Azarov/Consiglio).

Procedimento e conclusioni delle parti

22 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 aprile 2015, il ricorrente ha proposto il ricorso di cui trattasi. Egli ha altresì depositato una domanda di procedimento accelerato in applicazione dell’articolo 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.

23 Con decisione del 28 maggio 2015, il Tribunale (Nona Sezione) ha respinto la domanda di procedimento accelerato.

24 Il 7 luglio 2015 il Consiglio ha depositato il suo controricorso. L’8 luglio 2015 esso ha altresì presentato domanda motivata, conformemente all’articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale, volta a che il contenuto di taluni documenti allegati al controricorso non fosse citato nei documenti relativi a detta causa accessibili al pubblico. Il ricorrente ha comunicato le sue obiezioni in merito alla domanda di trattamento riservato.

25 La replica e la controreplica sono state depositate, rispettivamente, il 27 agosto 2015 dal ricorrente e il 12 ottobre 2015 dal Consiglio.

26 Il 14 ottobre 2015 il Consiglio ha presentato domanda motivata, conformemente all’articolo 66 del regolamento di procedura, volta a che il contenuto di un allegato dell’atto introduttivo di ricorso e di un allegato della controreplica non fosse citato nei documenti relativi a detta causa accessibili al pubblico.

27 A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

28 Su proposta del giudice relatore...

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