Sentenze nº T-527/14 of Tribunal General de la Unión Europea, July 13, 2017

Resolution DateJuly 13, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-527/14

Nella causa T-527/14,

Paul Rosenich, residente in Triesenberg (Liechtenstein), rappresentato da A. von Mühlendahl e C. Eckhartt, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato inizialmente da G. Schneider, successivamente da D. Walicka, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 aprile 2014 (procedimento R 2063/2012-4), relativa al rifiuto dell’EUIPO di iscrivere il ricorrente nell’elenco dei mandatari abilitati di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da A. Dittrich, presidente, J. Schwarcz (relatore) e V. Tomljenović, giudici,

cancelliere: A. Lamote, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 luglio 2014;

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2014;

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 10 marzo 2015;

vista la controreplica depositata nella cancelleria del Tribunale l’11 maggio 2015;

in seguito all’udienza del 14 gennaio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Quadro giuridico

Accordo SEE

1 L’articolo 1 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), entrato in vigore nel Liechtenstein il 1° maggio 1995 con la decisione n. 1/95 del Consiglio SEE, del 10 marzo 1995, concernente l’entrata in vigore dell’[accordo SEE] per il Principato del Liechtenstein (GU 1995, L 86, pag. 58), enuncia quanto segue:

Il presente accordo di associazione persegue l’obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell’intento di instaurare uno Spazio economico europeo omogeneo, in appresso denominato SEE

.

2 A termini dell’articolo 2 dell’accordo SEE:

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) “accordo”: il testo dell’accordo, i suoi protocolli ed allegati e gli atti cui è fatto in essi riferimento;

(…)

.

3 Per quanto riguarda l’interpretazione dell’accordo SEE, l’articolo 6 enuncia il principio di omogeneità nei seguenti termini:

Fatti salvi futuri sviluppi [giurisprudenziali], le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo

.

4 L’articolo 7 dell’accordo SEE così recita:

Gli atti cui è fatto riferimento o contenuti negli allegati del presente accordo o in decisioni del Comitato misto SEE sono vincolanti per le Parti contraenti e sono o saranno recepiti nei rispettivi ordinamenti giuridici interni nei seguenti modi:

a) un atto corrispondente ad un regolamento comunitario è recepito tale quale nell’ordinamento giuridico interno delle Parti contraenti; (...)

.

5 L’articolo 36, paragrafo 1, dell’accordo SEE, relativo alla libera prestazione dei servizi, enuncia quanto segue:

Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri dell[‘Unione europea] o degli Stati dell’[Associazione europea di libero scambio] stabiliti in uno Stato membro dell[‘Unione] o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione

.

6 L’articolo 65 dell’accordo SEE, al suo paragrafo 2, prevede quanto segue:

Il protocollo 28 e l’allegato XVII contengono disposizioni e norme specifiche riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale, che, ove non altrimenti specificato, si applicano a tutti i prodotti e servizi

.

7 Il protocollo 1 dell’accordo SEE sugli adattamenti orizzontali così prevede:

Le disposizioni degli atti cui è fatto riferimento negli allegati dell’accordo sono applicabili conformemente alle disposizioni dell’accordo e del presente protocollo, salvo qualora sia altrimenti previsto nei rispettivi allegati. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati negli allegati in cui figurano gli atti in questione.

(...)

8. Riferimenti ai territori

Ogniqualvolta gli atti cui è fatto riferimento contengono riferimenti al territorio della “Comunità” o del “Mercato comune”, ai fini dell’accordo essi si considerano come riferimenti ai territori delle Parti contraenti, definiti nell’articolo 126 dell’accordo

.

8 Secondo l’allegato XVII dell’accordo SEE ove gli atti cui è fatto riferimento in tale allegato contengano concetti o si riferiscano a procedimenti peculiari dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea, si applica il protocollo 1 relativo agli adattamenti orizzontali, salvo disposizioni contrarie di tale allegato. A tale titolo, esso non menziona il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78. pag. 1), e non ha nemmeno mai menzionato il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio dell’Unione europea (GU 1994, L 11, pag. 1), che è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 207/2009.

Regolamento n. 207/2009

9 L’articolo 93, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 207/2009, nella versione vigente all’epoca dei fatti, disponeva quanto segue:

1. La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche dinanzi all’Ufficio può essere assunta soltanto:

(...)

b) da mandatari abilitati iscritti nell’elenco tenuto dall’Ufficio (...)

(...)

2. Può essere iscritta nell’elenco dei mandatari abilitati ogni persona fisica che:

a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri;

b) ha domicilio professionale o impiego nella Comunità;

c) è abilitata a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro. (...)

3. L’iscrizione avviene su richiesta accompagnata da un attestato del servizio centrale per la proprietà industriale dello Stato membro interessato, dal quale risulti che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte

.

10 Con l’articolo 1, punto 87, del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento n. 40/94 e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21), l’articolo 93, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 è stato sostituito dalle seguenti disposizioni, che rinviano ormai al territorio SEE:

Può essere iscritta nell’elenco dei mandatari abilitati ogni persona fisica che:

a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri del [SEE];

b) ha domicilio professionale o impiego nel [SEE];

c) è abilitata a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o all’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro del [SEE] (...)

.

11 Conformemente all’articolo 4 del regolamento n. 2015/2424, tali modifiche sono entrate in vigore il 23 marzo 2016.

Fatti

12 Il sig. Paul Rosenich, ricorrente di nazionalità austriaca, mandatario abilitato dinanzi all’Österreichisches Patentamt (Ufficio austriaco dei brevetti) gestisce un ufficio di consulenze in materia di brevetti nel suo domicilio professionale situato nel Liechtenstein.

13 Il 17 gennaio 2011 il ricorrente ha depositato una domanda di iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati dinanzi all’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

14 Con decisione del 7 settembre 2012 il direttore del dipartimento «Supporto alle operazioni» dell’EUIPO che agiva in qualità di membro della divisione legale e di amministrazione dei marchi, disegni e modelli, ha respinto tale domanda in ragione del fatto che il ricorrente non soddisfaceva la condizione di un domicilio professionale all’interno dell’Unione richiesta dall’articolo 93, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

15 Il 7 novembre 2012 il ricorrente ha proposto un ricorso contro tale decisione.

16 Con decisione del 29 aprile 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso ha respinto tale ricorso.

17 A tale proposito, la commissione di ricorso ha, in primo luogo, respinto la tesi del ricorrente secondo la quale, in sostanza, ai sensi dell’articolo 93 del regolamento n. 207/2009, qualsiasi persona abilitata a rappresentare un cliente dinanzi ad un ufficio nazionale lo è automaticamente anche dinanzi all’EUIPO, «[essendo l’]abilitazione di rappresentanza dinanzi ad un ufficio nazionale il punto di collegamento che consente di sapere quale regola dell’articolo 93, paragrafo 2, [lettera] c), del [regolamento n. 207/2099] si applica».

18 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che l’argomento secondo il quale il riferimento geografico all’Unione dovrebbe essere sostituito da un riferimento geografico ad uno Stato membro del SEE non derivava dall’accordo SEE, poiché il regolamento n. 207/2009 non figura nel suo allegato XVII, il che aveva, in particolare, la conseguenza che il protocollo 1 di detto accordo relativo agli adattamenti orizzontali non era applicabile. Essa ha precisato che, sebbene l’allegato XVII si riferisse alla...

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