Ordinanze nº T-666/16 P of Tribunal General de la Unión Europea, July 03, 2017

Resolution DateJuly 03, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-666/16 P

Nella causa T-666/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 21 luglio 2016, De Nicola/BEI (F-100/15, EU:F:2016:167),

Carlo De Nicola, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato da G. Ferabecoli, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da T. Gilliams e G. Faedo, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger (relatore), presidente, G. Berardis e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Carlo De Nicola, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 21 luglio 2016, De Nicola/BEI (F-100/15, EU:F:2016:167; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il suo ricorso.

Fatti all’origine della controversia, procedimento in primo grado e sentenza impugnata

2 I fatti all’origine della controversia vengono esposti ai punti da 8 a 15 della sentenza impugnata nei termini seguenti:

8 Il ricorrente è stato assunto dalla BEI il 1º febbraio 1992. Al momento dei fatti oggetto della presente causa, era inquadrato nella funzione E e lavorava, dal 1º ottobre 2011, alla divisione “Analisi paesi e settore finanziario” del dipartimento “Analisi economiche” del segretariato generale della Banca.

9 Nel rapporto informativo per il 2013, ultimato il 29 gennaio 2014, i superiori gerarchici del ricorrente hanno ritenuto che il suo rendimento fosse, a seconda dell’ambito considerato, conforme o inferiore alle attese, gli hanno attribuito il voto C e gli hanno accordato un bonus di EUR 4 064.

10 Il 31 marzo 2014 la BEI ha pubblicato l’elenco delle promozioni approvate in esito all’esercizio di valutazione relativo all’anno 2013 (in prosieguo: le “decisioni sulle promozioni”). Il nome del ricorrente non compariva in detto elenco.

11 Il 17 giugno 2014 il ricorrente ha adito il comitato per i ricorsi chiedendogli, in primo luogo, di trasmettergli la “registrazione dell’audizione”; in secondo luogo, di valutare nuovamente il suo rendimento per l’anno 2013, constatando che il rapporto informativo per il 2013 non era stato obiettivo, giusto ed equo; in terzo luogo, di assegnargli una delle due note più alte; in quarto luogo, di raccomandare al presidente della Banca di concedergli una promozione con ricostruzione della carriera; in quinto luogo, di proporre un aumento del suo bonus; in sesto luogo, di riconoscere che egli aveva dovuto lavorare in condizioni anormali, nella prosecuzione delle condizioni che aveva dovuto fronteggiare dal 1993; in settimo luogo, di riconoscere che le linee guida per il 2013 non fornivano spiegazioni sul sistema di attribuzione dei voti utilizzato per giudicare il rendimento degli agenti valutati e, in ottavo e ultimo luogo, di riconoscere che gli obiettivi assegnatigli per l’anno 2013 erano, in sostanza, irrealizzabili (in prosieguo: il “ricorso interno”).

12 Il 17 luglio 2014 la Banca ha depositato la propria comparsa di risposta dinanzi al comitato per i ricorsi.

13 Il comitato per i ricorsi ha sentito il ricorrente e i rappresentanti della BEI nel corso di un’audizione svoltasi il 1º ottobre 2014.

14 Con decisione dell’8 dicembre 2014, il comitato per i ricorsi ha respinto il ricorso interno del 17 giugno 2014 (in prosieguo: la “decisione del comitato per i ricorsi”).

15 Il 17 febbraio 2015 il ricorrente ha chiesto di avviare una procedura di conciliazione in applicazione dell’articolo 41 del regolamento del personale. Poiché le parti non hanno raggiunto un accordo che ponesse fine alla controversia, la procedura di conciliazione si è conclusa il 31 marzo 2015

.

3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 6 luglio 2015, il sig. De Nicola ha chiesto, in sostanza, in primo luogo, l’annullamento della decisione dell’8 dicembre 2014 del comitato per i ricorsi recante rigetto del suo ricorso proposto contro il suo rapporto informativo relativo all’anno 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nonché della decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) di non promuoverlo, in secondo luogo, la constatazione delle molestie psicologiche di cui egli si reputa vittima e, in terzo luogo, la condanna della BEI a risarcire i danni morali, fisici e materiali da lui asseritamente sofferti e a rifondere le spese.

4 Con la sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso.

Sull’impugnazione

Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

5 Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 settembre 2016, il ricorrente ha proposto l’odierna impugnazione, sulla base dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

6 Il 6 dicembre 2016 la BEI ha depositato la propria comparsa di risposta.

7 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- accogliere la presente impugnazione e annullare i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata, nonché i punti 33, da 46 a 60, da 85 a 94, da 100 a 106 e da 107 a 109 di tale sentenza;

- per l’effetto, annullare e/o disapplicare la decisione impugnata, eventualmente rinviando gli atti al comitato per i ricorsi dopo...

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