Ordinanze nº T-669/16 P of Tribunal General de la Unión Europea, July 03, 2017

Resolution DateJuly 03, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-669/16 P

Nella causa T-669/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 21 luglio 2016, De Nicola/BEI (F-82/15, EU:F:2016:166), e intesa all’annullamento parziale di tale sentenza,

Carlo De Nicola, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato da G. Ferabecoli, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da T. Gilliams e G. Faedo, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger (relatore), presidente, G. Berardis e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Carlo De Nicola, chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 21 luglio 2016, De Nicola/BEI (F-82/15, EU:F:2016:166; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 4 dicembre 2014, che aveva rifiutato a detto ricorrente il rimborso di spese per terapia con laser ad alta potenza di tipo FP3 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), ed ha respinto il ricorso per il resto.

Fatti all’origine della controversia, procedimento in primo grado e sentenza impugnata

2 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 12 a 46 della sentenza impugnata.

3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 21 settembre 2016, il sig. De Nicola ha chiesto, in sostanza, in primo luogo, l’annullamento della decisione impugnata nonché l’annullamento di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, ivi comprese varie lettere della BEI correlate, e, in secondo luogo, la condanna della BEI e dell’Unione europea per i danni materiali e morali che egli avrebbe subito.

4 Mediante la sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha, in primo luogo, annullato la decisione impugnata, in secondo luogo, respinto il ricorso per il resto e, in terzo luogo, condannato la BEI alle spese.

Sull’impugnazione

Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

5 Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2016, il sig. De Nicola ha proposto l’odierna impugnazione, sulla base dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione...

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