Sentenze nº T-752/14 of Tribunal General de la Unión Europea, July 19, 2017

Resolution DateJuly 19, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-752/14

Nella causa T-752/14,

Combaro SA, con sede in Losanna (Svizzera), rappresentata da D. Ehle, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Caeiros e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 4908 final della Commissione, del 16 luglio 2014, che respinge una domanda della ricorrente diretta allo sgravio di dazi all’importazione per un importo pari a EUR 461 415,12,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. Prek, presidente, F. Schalin (relatore) e J. Costeira, giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 dicembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

Regime applicabile alle importazioni dei tessuti e accordo di associazione: importazioni della ricorrente

1 La decisione C(2014) 4908 final della Commissione, del 16 luglio 2014, che dichiara che lo sgravio di dazi all’importazione non è giustificato in un caso particolare (REM 05/2013) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), riguarda dazi all’importazione su tessuto in lino importato nell’Unione europea attraverso la Germania tra il 10 dicembre 1999 e il 10 giugno 2002 (in prosieguo: il «periodo rilevante») e di cui l’origine preferenziale lettone non è stata dimostrata.

2 In quanto prodotto tessile, il tessuto in lino era assoggettato a restrizioni all’importazione. Nel periodo rilevante vigevano quindi misure restrittive applicabili, in particolare, alle importazioni dalla Cina e dalla Russia, a norma del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (GU 1993, L 275, pag. 1).

3 I prodotti tessili aventi origine preferenziale lettone erano esenti dalle restrizioni all’importazione menzionate al punto 2 supra. Tale esenzione risultava dall’accordo europeo che stabilisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica di Lettonia dall’altra (GU 1998, L 26, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo di associazione»).

4 Alla stessa stregua di altri prodotti di origine preferenziale lettone, i tessuti usufruivano dell’esenzione doganale unicamente se l’importatore dimostrava il loro carattere originario alle autorità doganali dello Stato membro di importazione mediante un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle autorità doganali lettoni all’atto dell’esportazione.

5 La ricorrente, Combaro SA, è un’impresa che commercia tessuti e altri beni stabilita in Svizzera dal 1978.

6 La ricorrente acquistava tessuto in lino da due imprese lettoni. Le forniture di tali due imprese alla ricorrente erano corredate da certificati di circolazione delle merci attestanti che il tessuto in lino fornito era di origine preferenziale lettone.

7 I certificati di circolazione delle merci indicavano, quale esportatore, rispettivamente, una delle due imprese lettoni e, quale importatore, la ricorrente, ma, come paese di destinazione, l’Austria. I luoghi di consegna menzionati nei certificati di circolazione delle merci erano, rispettivamente, Jelgava (Lettonia) e Bauska (Lettonia).

8 Nel corso del periodo rilevante, la ricorrente ha poi importato tale tessuto in lino nell’Unione. Essa ha fatto procedere alla sua immissione in libera pratica in Germania e ha richiesto, producendo certificati di circolazione delle merci, tra cui i 51 certificati di circolazione delle merci oggetto della causa in esame (in prosieguo: i «certificati controversi»), un’esenzione dai dazi all’importazione in forza dell’accordo di associazione. Le autorità doganali tedesche hanno proceduto allo sdoganamento dei prodotti conformemente alla domanda della ricorrente.

Controllo e procedimento di recupero a posteriori

9 Il 18 luglio 2002, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha redatto un rapporto in merito ad una missione di indagine che aveva svolto in Lettonia (in prosieguo: il «rapporto dell’OLAF»). Secondo il rapporto dell’OLAF, nel febbraio 2002 l’amministrazione doganale danese aveva reso partecipe l’OLAF dei suoi dubbi circa l’origine preferenziale lettone di tessuto in lino importato dalla Lettonia, nonostante la produzione di certificati di circolazione delle merci che attestavano la sua provenienza. Il rapporto dell’OLAF precisava che, alla fine della missione di indagine, l’OLAF e le autorità doganali lettoni avevano constatato come i certificati di circolazione delle merci prodotti per l’importazione in Danimarca non fossero iscritti nei registri delle autorità doganali lettoni. Veniva altresì accertato che il funzionario la cui firma figurava sui citati certificati aveva fornito una dichiarazione scritta secondo la quale la firma che appariva su tali certificati non era la sua. Infine, il rapporto dell’OLAF spiegava che le indagini relative alle impronte dei timbri figuranti sui certificati in questione non erano ancora concluse.

10 Sulla base del rapporto dell’OLAF, l’11 settembre 2002 la Commissione europea ha inviato agli Stati membri una comunicazione a titolo di mutua assistenza, richiedendo un controllo di tutte le importazioni di tessuto in lino proveniente dalla Lettonia.

11 Le autorità doganali tedesche hanno quindi domandato alle autorità doganali lettoni di eseguire un controllo a posteriori sui certificati controversi (in prosieguo: il «controllo a posteriori»). Le autorità doganali lettoni hanno risposto alle domande delle autorità doganali tedesche il 7 aprile, il 2 maggio e il 7 maggio 2003 nei seguenti termini:

[I] certificati [controversi] non sono stati iscritti nel registro doganale. Essi non sono stati rilasciati dalle dogane lettoni, quindi devono essere considerati invalidi

.

12 Tali risposte erano firmate dal direttore aggiunto delle autorità doganali lettoni, sig. R., il quale, successivamente, ha subìto una condanna penale, nonché procedimenti disciplinari, per aver omesso di recuperare debiti di carattere tributario presso un’impresa lettone.

13 Dato che le autorità doganali lettoni avevano dichiarato invalidi i certificati controversi, le autorità doganali tedesche hanno considerato che le importazioni di tessuto in lino della ricorrente provenienti dalla Lettonia non potessero più godere di un trattamento preferenziale e, con decisione del 3 luglio 2003, hanno deciso di avviare un procedimento di recupero a posteriori dei corrispondenti dazi all’importazione (in prosieguo: il «procedimento di recupero a posteriori»). Inoltre, le autorità doganali tedesche hanno avviato un procedimento penale a carico di due direttori esecutivi della ricorrente, sulla base del sospetto di frode ai dazi all’importazione. Il procedimento penale è stato archiviato limitatamente ad uno di essi e, quanto all’altro, è proseguito dinanzi al Landgericht München (Tribunale regionale di Monaco di Baviera, Germania).

14 Nel frattempo, su impulso dell’OLAF, sono state realizzate talune perizie relative alla comparazione delle impronte dei timbri e delle firme quanto ai certificati di circolazione delle merci prodotti per le importazioni in Danimarca. Per procedere a tali perizie l’OLAF ha dovuto procurarsi materiale per la comparazione che si trovava in Lettonia. Nei rapporti sulla perizia si è constatato che talune impronte dei timbri erano le medesime dei timbri autentici delle autorità doganali, mentre altre impronte dei timbri, a causa della mancanza di materiale di riferimento, avevano potuto essere unicamente oggetto di una valutazione generica dell’immagine, da cui emergeva che esse erano probabilmente autentiche.

15 Quanto alla perizia sulle firme, nel corrispondente rapporto si è constatato che la valutazione dell’autenticità della firma figurante sui certificati di circolazione delle merci esaminati presentava talune difficoltà, posto che la comparazione doveva essere effettuata in base a copie di tale firma, che non esistevano firme autentiche del funzionario interessato, ossia il sig. O., risalenti al periodo in cui le firme erano state apposte, e che il metodo consistente nel domandare firme a posteriori ai fini di una perizia poneva un problema di affidabilità. Di conseguenza, il rapporto sulla perizia è giunto alla conclusione che la firma figurante sui certificati esaminati era, con una probabilità leggermente predominante, quella del sig. O.

16 La ricorrente, per tutelare i propri interessi nei procedimenti pendenti dinanzi alle autorità penali e doganali tedesche, si è rivolta alle autorità doganali lettoni e all’OLAF. In risposta alle domande della ricorrente, le autorità doganali lettoni hanno confermato, in una lettera del 26 giugno 2007, la loro risposta del 3 maggio 2003 indirizzata alle autorità doganali tedesche, secondo la quale i certificati controversi «d[ovevano] essere considerati invalidi», e l’OLAF ha informato la ricorrente dello Stato nelle sue indagini.

17 Infine, la ricorrente ha anche rivolto alla Commissione una domanda di accesso alla corrispondenza intercorsa tra quest’ultima e le autorità doganali lettoni. Tale domanda è stata parzialmente respinta. La ricorrente non ha introdotto alcun ricorso avverso il rigetto parziale di accesso alla citata corrispondenza.

18 Il 30 aprile 2009 un’ordinanza del Landgericht München (Tribunale regionale di Monaco di Baviera) ha posto fine al procedimento penale a carico del direttore esecutivo della ricorrente. A tenore di tale ordinanza non era possibile addebitare inequivocabilmente a detto direttore di avere scientemente eluso dazi all’importazione. Più precisamente, dall’ordinanza in parola emergeva che forse l’amministrazione doganale lettone aveva commesso talune irregolarità. Il Landgericht München (Tribunale regionale di Monaco di Baviera) ha altresì espresso dubbi in merito alla volontà del citato direttore di sottrarsi fraudolentemente ai dazi all’importazione a beneficio...

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