Sentenze nº T-612/15 of Tribunal General de la Unión Europea, July 20, 2017

Resolution DateJuly 20, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-612/15

Nella causa T-612/15,

Basic Net SpA, con sede a Torino (Italia), rappresentata da D. Sindico, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 agosto 2015 (procedimento R 2845/2014-1) concernente una domanda di registrazione di un segno figurativo raffigurante tre strisce verticali come marchio dell’Unione europea,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da G. Berardis presidente, D. Spielmann e Z. Csehi (relatore), giudici,

cancelliere: A. Lamote, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 novembre 2015,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 gennaio 2016,

in seguito all’udienza del 18 gennaio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 16 maggio 2014 la ricorrente, Basic Net SpA, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:

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3 Il marchio richiesto è individuato nel modulo di domanda di registrazione come marchio figurativo per il quale la ricorrente ha rivendicato le tonalità Pantone dei colori utilizzati, ossia Pantone giallo 7404 C, Pantone arancione 152 C e Pantone blu navy 282 C.

4 I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione appartengono alle classi 18, 25 e 26 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 18: «Cuoio e imitazioni del cuoio; valigie; valigette; bauli; astucci per chiavi; portafogli; portachiavi; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti “vanity cases”; borse; borse da sport; borse a tracolla; borse da spiaggia; borse da viaggio; borsellini; borsette; borsoni da viaggio; cartelle scolastiche; cinghie per bagagli; marsupi e borse da portare alla vita; portamonete; pochette; porta carte di credito; porta monete; portadocumenti (pelletteria); sacche; sacche da atletica; sacche da spiaggia; sacche multiuso per lo sport; sacchi da campeggiatori; sacchi da sport; borse per la spesa; zaini; borse porta abiti; borse con ruote; zaini con ruote; valigie con ruote; ombrelli da sole; parapioggia; bastoni da passeggio»;

- classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamento casual; abbigliamento da esterno resistente alle intemperie; abbigliamento per la ginnastica; abbigliamento per le arti marziali; abbigliamento per lo sci; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento in pelle; abbigliamento da lavoro; abbigliamento per la pratica dello sport; articoli d’abbigliamento impermeabili; articoli di abbigliamento per uomo, donna e bambino (tranne la biancheria intima); biancheria intima per donna, uomo e bambino; biancheria intima per la pratica dello sport; indumenti in pelle per motociclisti; abiti; accappatoi; pantaloni; calzoni; jeans; pantaloncini; costumi da bagno; bikini; cuffie; parei; canottiere; reggiseno; mutande; camicie da notte; pigiami, giacche, giacche a vento; giubbotti, cappotti, gilet; gonne; polo; magliette; maglie; maglioni; camicie; canotte; cinture; vestiti; calze; calzamaglia per atletica; cravatte; fazzoletti; fasce per il sudore; felpe; impermeabili; vestaglie; pullover; cardigan; sciarpe; scialli; foulard; fasce per il collo ed il viso; passamontagna; paraorecchie; tute; tute da ginnastica; tute da corsa; tute da neve; tute sportive felpate; tute termiche; tute da lavoro; soprabiti; guanti; manopole; guanti per la pratica dello sport; maglie per la pratica dello sport; maglie da calcio; calzature; stivali; calzature da lavoro; calzature da trekking; calzature per la spiaggia, calzature per la pratica dello sport; calzature per neonati; doposcì; gambali; infradito; pantofole; sandali; scarpe da calcio; scarpe e stivali da pioggia; scarpe di tela; scarpe e stivali in gomma; scarponcini; scarponi da montagna; scarponi da sci; stivali per motociclisti; zoccoli [calzature]»;

- classe 26: «Accessori per il ricamo; articoli per cucire e per decorazioni di tessuti; cerniere lampo; cerniere lampo per borse; cerniere lampo per articoli di abbigliamento; chiusure lampo in plastica; cordoncini intrecciati per abbigliamento; cordoncini per bordare; ornamenti per calzature (non in metalli preziosi); stringhe per calzature; fasce per capelli; elastici da utilizzare nella confezione di indumenti; nastri; nastri in materiali tessili; nastri in materiali tessili per confezionamento; nastri ornamentali in tessuto; nastri decorativi; nastri elastici».

5 Con decisione del 1° ottobre 2014, l’esaminatrice ha respinto la domanda di registrazione per tutti i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto, per il motivo che esso era privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

6 Il 10 novembre 2014 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione dell’esaminatrice.

7 Con decisione del 14 agosto 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. Essa ha considerato, in sostanza, che il marchio richiesto fosse ab initio privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

8 In particolare, essa ha ritenuto che il marchio richiesto, consistente in una rappresentazione grafica di tre strisce di uguale spessore, poste in senso verticale, di colore giallo, arancione e blu, «sarà percepito dal pubblico rilevante come un elemento estetico, ornamentale o di design, magari anche funzionale (visibilità), non sufficiente per distinguere i prodotti della richiedente da quelli di altre imprese».

9 Inoltre, avendo considerato che l’esame delle prove fornite dalla richiedente non dimostrava l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso del marchio richiesto nella parte dell’Unione europea in cui quest’ultimo ne era ab initio privo, la commissione di ricorso ha ritenuto che l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 non fosse applicabile al caso di specie.

Conclusioni delle parti

10 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, riformare la decisione impugnata e decidere per la registrazione del marchio richiesto;

- in subordine, annullare la decisione impugnata;

- determinare l’ammontare delle spese di giustizia da porsi a carico dell’EUIPO.

11 In udienza, interrogata in merito al primo e al terzo capo delle sue conclusioni, la ricorrente ha precisato di chiedere soltanto l’annullamento della decisione impugnata e la condanna dell’EUIPO alle spese, precisazione di cui si è preso atto.

12 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

13 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, in via principale, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e, il secondo, in subordine, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

14 A sostegno del primo motivo, la ricorrente espone tre censure, riguardanti, la prima, il carattere distintivo del marchio richiesto, la seconda, l’esistenza di un precedente marchio dell’Unione europea, del quale essa è proprietaria, per gli stessi prodotti e avente per oggetto un segno molto simile a quello di cui la registrazione è stata rifiutata, e, la terza, l’esistenza di una prassi costante e uniforme dell’EUIPO rispetto alla registrabilità dei marchi consistenti in una combinazione di colori.

15 L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

Osservazioni preliminari

16 Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i «marchi privi di carattere distintivo».

17 Il carattere distintivo di un marchio nel senso di questa disposizione significa che tale marchio permette di identificare il prodotto o il servizio per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto o tale servizio da quelli di altre imprese (sentenza del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C-456/01 P e C-457/01 P, EU:C:2004:258, punto 34).

18 Pertanto, i marchi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sono quelli considerati inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si sia rivelata positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa [sentenza del 15 settembre 2009, Wella/UAMI (TAME IT), T-471/07, EU:T:2009:328, punto 14].

19 A tale proposito occorre rilevare che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non opera distinzioni tra le diverse categorie di marchi. Di conseguenza, i colori o le combinazioni di colori, in quanto tali, sono idonei a costituire marchi dell’Unione europea a condizione che siano adatti a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. L’idoneità generale di una categoria di segni...

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