Ordinanze (Informazione) nº T-43/15 of Tribunal General de la Unión Europea, April 24, 2015

Resolution DateApril 24, 2015
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-43/15

Causa T-43/15 R

(pubblicazione per estratto)

CRM Srl

contro

Commissione europea

Procedimento sommario - Registrazione di un’indicazione geografica protetta - “Piadina romagnola/Piada romagnola” - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza

Massime - Ordinanza del Presidente del Tribunale del 24 aprile 2015

  1. Procedimento sommario - Sospensione dell’esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Urgenza - Rilevanza della negligenza del richiedente

    (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, ß 2; regolamento del Consiglio n. 510/2006, art. 5, ßß 5 e 6; regolamento della Commissione n. 1174/2014)

  2. Procedimento sommario - Sospensione dell’esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Urgenza - Danno grave ed irreparabile - Onere della prova - Danno pecuniario - Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente - Valutazione con riferimento alla situazione del gruppo di appartenenza dell’impresa

    (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, ß 2)

  3. Procedimento sommario - Sospensione dell’esecuzione - Presupposti per la concessione - Danno grave ed irreparabile - Danno pecuniario - Danno che può essere risarcito successivamente mediante ricorso per risarcimento danni

    (Artt. 268 TFUE, 278 TFUE e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, ß 2)

  4. In caso di domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione, la concessione del provvedimento provvisorio richiesto si giustifica soltanto se l’atto in questione costituisce la causa determinante del danno grave e irreparabile dedotto. In tale contesto, detto danno deve risultare dagli effetti prodotti dal solo atto controverso e non da una mancanza di diligenza della parte che sollecita la misura provvisoria. La parte che sollecita le misure provvisorie, se omette di dar prova di tutta la diligenza che dovrebbe dimostrare un’impresa prudente e avveduta, deve anche subire i danni di cui sostiene che potrebbero mettere a rischio la sua esistenza o modificare in modo irrimediabile la sua posizione sul mercato.

    Per quanto riguarda una domanda di provvedimenti provvisori che fa valere il verificarsi di un danno grave e irreparabile, di natura sia finanziaria sia morale, e che si fonda sulla premessa secondo la quale il regolamento n. 1174/2014, recante iscrizione di una denominazione nel...

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