Sentenze nº T-454/16 of Tribunal General de la Unión Europea, September 22, 2017

Resolution DateSeptember 22, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-454/16

Nella causa T-454/16,

Arrigoni SpA, con sede in Roma (Italia), rappresentata da P. Di Gravio, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Arrigoni Battista SpA, con sede in Bergamo (Italia), rappresentata da S. Verea, M. Balestriero e K. Muraro, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 maggio 2016 (procedimento R 2922/2014-1), relativa ad un procedimento di nullità tra la Arrigoni e la Arrigoni Formaggi SpA,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da V. Tomljenović, presidente, A. Marcoulli e A. Kornezov (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 agosto 2016,

visto il controricorso dell’EUIPO, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2016,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2016,

vista la mancata presentazione di una domanda di fissazione di un’udienza presentata, in forma regolare, dalle parti entro il termine di tre settimane decorrenti dalla notifica della chiusura della fase scritta, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 10 dicembre 2009 la Arrigoni Formaggi SpA ha ottenuto la registrazione internazionale che designa, in particolare, l’Unione europea n. 1028737, basata su una domanda di marchio italiano che la stessa aveva depositato il 3 agosto 2009 presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (Italia).

2 Il marchio, per il quale era stata richiesta la registrazione internazionale che designa l’Unione europea, è il seguente segno figurativo:

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3 I prodotti per i quali era stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Formaggi, latte, latticini e derivati del latte».

4 La registrazione contestata è stata pubblicata, conformemente all’articolo 152, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), sul Bollettino dei marchi comunitari n. 1/2011, del 3 gennaio 2011.

5 Il 7 novembre 2011 la ricorrente, Arrigoni SpA, ha presentato presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di nullità della registrazione contestata, ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto, in particolare, con l’articolo 53, paragrafo 2, lettera a) e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

6 La domanda di nullità era basata, in particolare, sul marchio italiano figurativo anteriore registrato il 15 settembre 1969 col numero 240186 e rinnovato, da ultimo, il 15 marzo 2010, col numero 1260101, in seguito riprodotto:

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7 I prodotti per i quali il marchio anteriore è stato registrato rientrano, in particolare, nella classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza e corrispondono alla seguente descrizione: «Carne, pesce, pollame e cacciagione; estratti di carne, frutta e legumi conservati, essiccati e cotti; gelatine, confetture; uova, latte e altri prodotti di latteria, oli e grassi commestibili; conserve, alimenti in salamoia».

8 Con decisione del 17 aprile 2013 (in prosieguo, la «prima decisione della divisione di annullamento»), la divisione di annullamento ha dichiarato nulla nel suo complesso la registrazione contestata per quanto riguarda i suoi effetti nell’Unione europea.

9 Con lettere del 30 aprile 2013, la divisione di annullamento ha informato la ricorrente e l’Arrigoni Formaggi della sua intenzione di revocare la sua prima decisione, conformemente all’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, in ragione di un manifesto errore procedurale imputabile all’EUIPO. Infatti, tutte le comunicazioni e notifiche destinate all’Arrigoni Formaggi erano stata inviate ad un rappresentante sbagliato. La divisione di annullamento ha invitato la ricorrente e l’Arrigoni Formaggi a presentare le loro osservazioni a tale riguardo. Considerato che né la ricorrente né l’Arrigoni Formaggi hanno presentato tali osservazioni nel termine impartito, vale a dire il 18 settembre 2013, l’EUIPO ha revocato la sua prima decisione per il motivo suindicato.

10 Riaperta l’istruttoria sulla domanda di nullità, il 17 dicembre 2013 l’Arrigoni Formaggi ha chiesto, conformemente all’articolo 158, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 57, paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento, che la ricorrente fornisse la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore. La ricorrente ha ottemperato a tale richiesta nel termine impartito dall’EUIPO e ha prodotto numerosi documenti diretti a provare l’uso effettivo del marchio anteriore.

11 Il 7 ottobre 2014 la divisione di annullamento ha dichiarato nulla la registrazione contestata per quanto riguarda i suoi effetti nell’Unione per i «Latticini e derivati del latte», nella classe 29, e ha respinto la domanda di nullità per il resto, vale a dire per i «Formaggi [e il] latte», inclusi nella classe 29 (in prosieguo, la «seconda decisione della divisione di annullamento»).

12 Il 17 novembre 2014 la ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la seconda decisione della divisione di annullamento e ha chiesto l’annullamento di tale decisione nella parte in cui quest’ultima ha respinto la domanda di nullità per i «Formaggi [e il] latte», rientranti nella classe 29.

13 Il 14 aprile 2015 l’Arrigoni Formaggi ha presentato le sue osservazioni in risposta al ricorso e ha chiesto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 1996, L 28, pag. 11), la riforma della decisione della divisione di annullamento di modo che la domanda di nullità fosse respinta anche per quanto riguarda i «latticini e i derivati del latte» nella classe 29.

14 La ricorrente, nonostante vi fosse stata invitata con lettera del 6 aprile 2016, non ha presentato osservazioni sulle osservazioni in risposta al ricorso depositate dall’Arrigoni Formaggi nel termine impartito dalla commissione di ricorso.

15 Con decisione del 19 maggio 2016 (in prosieguo, la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente, accolto la domanda di riforma presentata dall’Arrigoni Formaggi e respinto la domanda di nullità per l’insieme dei prodotti. In particolare, in primo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che, con il suo ricorso, la ricorrente faceva valere ormai solo la causa di nullità di cui all’articolo 158, paragrafo 2 e all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, letti in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, per rischio di confusione della registrazione contestata con il marchio anteriore (punti 25 e 26 della decisione impugnata); in secondo luogo, il pubblico di riferimento era composto dal consumatore-tipo italiano di prodotti alimentari al quale va ascritto un grado di attenzione medio (punto 37 della decisione impugnata); in terzo luogo, la ricorrente aveva provato l’uso effettivo del marchio anteriore durante il periodo pertinente che si estende da settembre 2005 a novembre 2011 solo per quanto riguarda le «conserve alimentari, confetture, oli alimentari» nella classe 29 (punti da 27 a 35 della decisione impugnata); in quarto luogo, la divisione di annullamento aveva correttamente affermato che i «formaggi [e il] latte» non sono simili ai prodotti per i quali il marchio anteriore era stato usato in modo effettivo (punti da 41 a 45 della decisione impugnata); in quinto luogo, a dispetto di quanto affermato dalla divisione di annullamento, non esisteva una somiglianza neppure tra i «latticini e derivati dal latte» e i prodotti per i quali il marchio anteriore era stato effettivamente utilizzato, segnatamente gli «oli alimentari» (punti da 46 a 49 della decisione impugnata) e, in sesto luogo e conseguentemente, alla luce dell’assenza della somiglianza dei prodotti designati dalla registrazione contestata e di quelli per i quali il marchio anteriore era stato effettivamente utilizzato, mancava una delle condizioni necessarie per dichiarare l’esistenza di un rischio di confusione, sicché la domanda di nullità basata sull’esistenza di un simile rischio doveva essere respinta nella sua totalità (punti da 51 a 55 della decisione impugnata).

16 Il 28 luglio 2016 l’interveniente, Arrigoni Battista SpA, è subentrata nei diritti dell’Arrigoni Formaggi a seguito di una fusione per incorporazione.

Procedimento e conclusioni delle parti

17 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 agosto 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

18 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- accogliere il gravame e, per l’effetto, dichiarare nulla e/o inesistente la decisione impugnata, rimettendo gli atti dinanzi alla commissione di ricorso ovvero dichiarando valida e definitiva la decisione della divisione di annullamento del 17 aprile 2013;

- dichiarare la nullità della registrazione contestata;

- emanare «ogni consequenziale pronuncia anche in ordine delle spese di giudizio».

19 L’EUIPO e...

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