Sentenze nº T-250/16 P of Tribunal General de la Unión Europea, December 05, 2017

Resolution DateDecember 05, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-250/16 P

Nella causa T-250/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 7 aprile 2016, Spadafora/Commissione (F-44/15, EU:F:2016:69), e intesa all’annullamento di tale ordinanza,

Sergio Spadafora, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato da G. Belotti, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Commissione europea, rappresentata inizialmente da G. Gattinara e C. Berardis-Kayser, successivamente da G. Gattinara e L. Radu Bouyon, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, S. Frimodt Nielsen e A. Dittrich (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Mediante la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Sergio Spadafora, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 7 aprile 2016, Spadafora/Commissione (F-44/15; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:F:2016:69), mediante la quale tale giudice ha respinto il suo ricorso inteso all’annullamento della decisione del direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) del 30 giugno 2014, che ha nominato la sig.ra D. al posto di capo dell’unità «Consulenza giuridica» della direzione «Supporto alle inchieste» dell’OLAF (in prosieguo: la «decisione di nomina»), all’annullamento della decisione Ares (2015) 43686, del 5 gennaio 2015, della sig.ra K. Georgieva, vicepresidente della Commissione europea, recante rigetto del reclamo del ricorrente R/994/14 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»), nonché alla condanna dell’OLAF al risarcimento del danno materiale risultante, secondo il ricorrente, dalla perdita dell’opportunità di essere selezionato per coprire il posto in questione.

Fatti all’origine della controversia

2 Il ricorrente è funzionario del gruppo di funzioni degli amministratori (AD) di grado AD 12 presso la Commissione. Dal mese di gennaio 2012, egli è in servizio presso l’OLAF nell’unità «Consulenza giuridica». A seguito del trasferimento del capo dell’unità «Consulenza giuridica», che il ricorrente aveva avuto occasione di sostituire puntualmente a più riprese nel corso dell’anno 2013, il posto di capo di tale unità è divenuto vacante a far data dal 1° marzo 2014.

3 Il 20 febbraio 2014 si è tenuta una riunione dell’unità «Consulenza giuridica» (in prosieguo: la «riunione del 20 febbraio 2014») in presenza della sig.ra S., direttrice della direzione «Supporto alle inchieste». Risulta dal resoconto di tale riunione che la sig.ra S. ha informato i partecipanti a tale riunione che l’avviso di posto vacante per il posto di capo unità sarebbe stato pubblicato nei giorni successivi e che il comitato di preselezione sarebbe stato composto da lei stessa e da persone interne ed esterne all’istituzione.

4 Il 24 febbraio 2014 l’OLAF ha pubblicato sul sito Intranet della Commissione l’avviso di posto vacante COM/2014/482 al fine di coprire il posto di capo dell’unità «Consulenza giuridica» (in prosieguo: l’«avviso di posto vacante»), aperto a tutti i funzionari dell’Unione europea in possesso del grado sufficiente per occupare tale posto.

5 Il 28 febbraio 2014 il capo dell’unità «Risorse umane e bilancio» dell’OLAF ha informato il ricorrente che il direttore generale dell’OLAF aveva deciso di designarlo come capo dell’unità «Consulenza giuridica» facente funzioni con effetto a decorrere dal 1° marzo 2014, e ciò fino alla data di nomina di un nuovo capo unità.

6 Il 21 marzo 2014 il ricorrente ha presentato la sua candidatura per il posto di capo dell’unità «Consulenza giuridica».

7 Dopo aver esaminato tutte le candidature alla luce delle condizioni previste nell’avviso di posto vacante e utilizzando, a tal fine, griglie standard di valutazione, i tre membri del comitato di preselezione hanno deciso di convocare ad un colloquio il ricorrente e altri sei candidati.

8 Il 7 maggio 2014 il ricorrente ha sostenuto il colloquio con il comitato di preselezione presieduto dalla sig.ra S.

9 Con messaggio di posta elettronica del 21 maggio 2014, il segretario del comitato di preselezione ha inviato al ricorrente una nota, datata 19 maggio 2014 e sottoscritta dalla sig.ra S., con la quale lo informava del fatto che il comitato di preselezione, al termine dei propri lavori e fatte salve le decisioni finali spettanti al direttore generale dell’OLAF nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), aveva compilato un elenco ristretto («short-list») comprendente i nomi di due candidati che esso proponeva all’APN di convocare al colloquio finale con il direttore generale dell’OLAF e con il relatore della procedura di selezione. Il nome del ricorrente non compariva in tale elenco ristretto. Inoltre, la nota suddetta precisava che, in un intento di trasparenza, un membro del comitato di preselezione si teneva a disposizione del ricorrente al fine di offrirgli un feed-back del suo colloquio con tale comitato. Il presidente del comitato, sig.ra S., lo invitava, eventualmente, a contattarla nei due giorni lavorativi successivi, ossia entro il 21 maggio 2014. Il ricorrente veniva anche informato della possibilità di presentare osservazioni scritte all’APN entro e non oltre le ore 18 del 22 maggio 2014, restando inteso che, su tale base, l’APN avrebbe potuto, se del caso, decidere di convocarlo al colloquio finale. Gli veniva inoltre offerta la possibilità di esporre le proprie obiezioni al relatore della procedura di selezione, contattando entro le ore 18 del 22 maggio il sig. K., il quale avrebbe provveduto a informare detto relatore al riguardo. Si portava tuttavia all’attenzione del ricorrente, anzitutto, che il relatore della procedura di selezione aveva un ruolo meramente consultivo e non aveva il potere di obbligare l’APN a modificare le proprie decisioni; poi, che la proposta del comitato di preselezione, sottoposta all’APN, di intervistare i candidati i cui nomi figuravano nell’elenco ristretto non era vincolante per tale autorità; e, infine, che tale proposta non costituiva una decisione autonoma, bensì un atto preparatorio e preliminare alla decisione finale, vale a dire l’atto dell’APN recante la nomina del candidato selezionato per coprire il posto in questione.

10 Il ricorrente non ha né presentato osservazioni scritte all’APN né comunicato obiezioni al relatore della procedura di selezione.

11 L’11 giugno 2014 il direttore generale dell’OLAF ha condotto, in presenza del relatore della procedura di selezione, i colloqui finali con i due candidati i cui nomi erano iscritti nell’elenco ristretto, e precisamente la sig. D., cittadina tedesca, e la sig.ra X., cittadina del Regno Unito.

12 Con messaggio di posta elettronica del 3 luglio 2014, il ricorrente è stato informato della decisione di nomina.

13 Con nota del 30 settembre 2014, il ricorrente ha presentato, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), un reclamo avverso la decisione di nomina, la quale equivaleva al rigetto definitivo della sua candidatura all’impiego come capo dell’unità «Consulenza giuridica». A sostegno di tale reclamo, il ricorrente deduceva tre censure. In primo luogo, egli faceva valere che i candidati tedeschi erano stati favoriti in quanto, in occasione della riunione del 20 febbraio 2014, la sig.ra S. avrebbe dichiarato che, nel caso in cui vi fosse stata una candidatura tedesca e una candidatura italiana, «sarebbe stato inevitabile far prevalere la candidatura tedesca su quella italiana». In secondo luogo, il ricorrente sosteneva di aver subito una discriminazione a motivo del fatto che i colloqui organizzati dal comitato di preselezione si erano svolti esclusivamente in inglese. Orbene, il fatto che uno dei due candidati inclusi nell’elenco ristretto fosse di madrelingua inglese avrebbe provato che il ricorrente era stato vittima di una discriminazione linguistica, in quanto egli non aveva avuto modo di esprimersi in una lingua diversa dall’inglese. In terzo luogo, il ricorrente deplorava il fatto che, durante il colloquio, la presidente del comitato di preselezione «si [fosse] volta a guardare il membro [del comitato in servizio all’OLAF] con un risolino prolungato», comportamento che avrebbe sortito l’effetto di viziare la procedura di selezione e quindi la formazione dell’elenco ristretto.

14 Il 5 gennaio 2015 la sig.ra K. Georgieva, vicepresidente della Commissione, ha adottato, nella sua qualità di APN, la decisione di rigetto del reclamo, evidenziando, in via preliminare, che il ricorrente non contestava di per sé la decisione di nomina recante la nomina di un altro candidato, bensì intendeva unicamente sollevare tre profili di censura riguardanti lo svolgimento della procedura di preselezione, nella fattispecie dinanzi al comitato di preselezione.

15 Procedendo a un’esposizione dettagliata dei motivi che avevano condotto il comitato di preselezione ad attribuire al ricorrente il punteggio globale di 55 punti su 100 per il colloquio dinanzi al comitato stesso, l’APN ha ritenuto di non aver commesso alcun errore manifesto di valutazione nell’escludere la candidatura del ricorrente su tale base. In particolare, l’APN ha indicato di aver riconosciuto le buone capacità relazionali del ricorrente, la sua motivazione a coprire il posto oggetto dell’avviso di posto vacante e la sua assenza di difficoltà ad esprimersi in inglese. Tuttavia, l’APN ha concluso che, per quanto riguardava le competenze in materia di comunicazione, il ricorrente non era stato molto preciso nelle sue risposte durante il colloquio, che egli avrebbe potuto migliorare le sue capacità relativamente all’impiego dirigenziale cui mirava, e che la presentazione della sua motivazione...

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