Sentenze nº T-61/16 of Tribunal General de la Unión Europea, December 07, 2017

Resolution DateDecember 07, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-61/16

Nella causa T-61/16,

The Coca-Cola Company, con sede in Atlanta, Georgia (Stati Uniti), rappresentata da S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, D. Stone e A. Dykes, solicitors,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), con sede in Damasco (Siria), rappresentata da A.-E. Malamis, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2015 (procedimento R 1251/2015-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la The Coca - Cola Company e la Mitico,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, M. Kancheva (relatore) e J. Passer, giudici,

cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 febbraio 2016,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2016,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 maggio 2016,

visto il quesito scritto del Tribunale alle parti e le risposte a tale quesito depositate presso la cancelleria del Tribunale il 12 e il 20 aprile 2017,

in seguito all’udienza del 15 giugno 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 10 maggio 2010 l’interveniente, la Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1) [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:

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3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, a seguito della limitazione intervenuta nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO, nelle classi 29, 30 e 32 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 29: «Yogurt. Carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta ed ortaggi conservati, surgelati, secchi e cotti, gelatine, marmellate agli agrumi, conserve di frutta, uova, conserve e sottaceti, insalate con aceto, patatine fritte»;

- classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè, farina e prodotti a base di cereali, confetteria, caramelle, gelati, miele, sciroppo di melassa, pasta per dolci, farina, lievito per panettieri, polvere per far lievitare, sale, senape, aceto, pepe, salse (condimenti), spezie, con la specifica esclusione di prodotti di pasticceria e da forno, ghiaccio, cioccolato, gomme da masticare, stuzzichini d’ogni tipo a base di mais e grano, con la specifica esclusione di prodotti di pasticceria e da forno»;

- classe 32: «Acqua minerale e naturale, bevande a base di orzo, birre analcoliche, bibite analcoliche gassate d’ogni tipo ed aromi, (in particolare al gusto di cola, ananas, mango, arancio, limone, senza aromi, mele, cocktail di frutta, tropicale, bevande energetiche, fragola, frutta, limonata, melograno) e tutti i tipi di succhi di frutta naturali analcolici (mela, limone, arancio, cocktail di frutta, melograno, ananas, mango..) e concentrati di succhi analcolici e concentrati per produzione di succhi analcolici d’ogni tipo, polveri e spremute per preparazione di sciroppi analcolici».

4 La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 128/2010, del 14 luglio 2010.

5 Il 14 ottobre 2010 la ricorrente, The Coca-Cola Company, ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001), alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al punto 3 supra.

6 L’opposizione si fondava, in primo luogo, su quattro marchi dell’Unione europea figurativi anteriori, qui di seguito riprodotti:

- marchio registrato con il numero 8792475:

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- marchio registrato con il numero 3021086:

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- marchio registrato con il numero 2117828:

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- marchio registrato con il numero 2107118:

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7 Tali quattro marchi dell’Unione europea figurativi anteriori designavano in particolare i prodotti e i servizi rientranti, rispettivamente, per quanto concerne il primo, nelle classi 30, 32 e 33, per quanto riguarda il secondo, nella classe 32, riguardo al terzo, nelle classi 32 e 43 e, per quanto riguarda il quarto, nelle classi 32 e 33, corrispondenti, per ciascuno di detti marchi e di dette classi, alla seguente descrizione:

- per il marchio dell’Unione europea n. 8792475:

- classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio»;

- classe 32: «Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcooliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande»;

- classe 33: «Bevande alcooliche (tranne le birre)»;

- per il marchio dell’Unione europea n. 3021086: «Bevande, ovvero acque da bere, acque aromatizzate, acque minerali e acque gassate; e altre bevande analcoliche, ovvero, bevande analcoliche, bevande energetiche e bevande per lo sport; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi, concentrati e polveri per fare bevande, ovvero acque minerali e gassate, ed in particolare bevande analcoliche, bevande energetiche, bevande per lo sport, bevande a base di frutta e succhi di frutta», rientranti nella classe 32;

- per il marchio dell’Unione europea n. 2117828:

- classe 32: «Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcooliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande»;

- classe 43: «Servizi di ristorazione; alloggi temporanei»;

- per il marchio dell’Unione europea n. 2107118:

- classe 32: «Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcooliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande»;

- classe 33: «Bevande alcoliche (tranne le birre)».

8 L’opposizione si fondava, in secondo luogo, sul marchio figurativo anteriore del Regno Unito, registrato con il numero 2428468, qui di seguito riprodotto:

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9 Tale marchio figurativo anteriore del Regno Unito designava in particolare i prodotti rientranti nella classe 32 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcooliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande».

10 I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001) e all’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001).

11 Nel corso del procedimento di opposizione, la ricorrente ha fornito elementi di prova relativi, a suo parere, all’uso commerciale da parte dell’interveniente del marchio oggetto della domanda di registrazione. Tali elementi includevano una testimonianza della sig.ra R., all’epoca consulente della ricorrente, datata 23 febbraio 2011, alla quale quest’ultima allegava catture di schermate stampate il 16 febbraio 2011 e tratte dal sito Internet «www.mastercola.com» dell’interveniente. Tali catture di schermate erano volte a dimostrare che l’interveniente usava in ambito commerciale il marchio richiesto, in particolare nella forma seguente:

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12 Il 26 settembre 2011, la divisione di opposizione ha respinto integralmente l’opposizione.

13 Contro la decisione della divisione di opposizione, il 17 ottobre 2011 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

14 Con decisione del 29 agosto 2012 (in prosieguo: la «prima decisione»), la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. Da un lato, per quanto riguarda il motivo di opposizione fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, essa ha ritenuto che fosse di immediata evidenza che i segni in conflitto non erano affatto simili ed ha quindi concluso per l’insussistenza di un rischio di confusione tra di essi, nonostante l’identità dei prodotti interessati. Dall’altro, per quanto riguardava il motivo di opposizione fondato sull’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento, essa ha ritenuto che, dato che i segni non erano simili, non fosse soddisfatta la prima condizione di applicazione di tale articolo, ossia l’esistenza di un collegamento tra il marchio richiesto ed il marchio anteriore. Peraltro, essa ha respinto gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente (v. punto 11 supra) per il motivo che, nell’ambito di detto articolo, poteva essere preso in considerazione soltanto l’uso del marchio di cui l’interveniente aveva chiesto la registrazione.

15 Il 5 novembre 2012 la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso volto ad ottenere l’annullamento della prima decisione. A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente ha dedotto, in sostanza, un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e articolato in due parti. Nella prima parte...

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