Sentenze nº T-692/15 of Tribunal General de la Unión Europea, December 13, 2017

Resolution DateDecember 13, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-692/15

Nella causa T-692/15,

HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata da M. Schlingmann e M. Bever, avocats,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato da M. Bishop e J.-P. Hix, in qualità di agenti,

convenuto/a,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata inizialmente da S. Bartelt e R. Tricot, successivamente da R. Tricot et T. Scharf, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE volta ad ottenere il risarcimento del preteso danno subìto dalla ricorrente in conseguenza dell’inserimento del proprio nominativo, da un lato, per effetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2010, L 195, pag. 25), nell’allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2007, L 103, p. 1), e, dall’altro, per effetto del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), nell’allegato VIII del medesimo regolamento n. 961/2010,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, I. S. Forrester e E. Perillo (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Fatti e precedenti rilevanti

    1 La HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (in prosieguo : la “HTTS” o la “ricorrente”) è una società di diritto tedesco costituita nel marzo del 2009 dal Sig. N. Bateni, che ne è socio unico nonché amministratore. La HTTS esercita attività di agente marittimo e di gestore tecnico di navi

    2 La causa in esame si colloca nell’ambito delle misure restrittive adottate per esercitare pressioni sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché ponga fine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e alla messa a punto di sistemi di lancio di armi nucleari (in prosieguo: la «proliferazione nucleare»). Più precisamente, la causa rientra i procedimenti attinenti alle misure adottate nei confronti di una compagnia di navigazione marittima, la Islamic Republic of Iran Shipping Lines (in prosoeguo : la “IRISL”), nonché delle pretese persone fisiche e giuridiche ad essa connesse, tra le quali figurerebbero in particolare, secondo il Consiglio dell’Unione Europea, la HTTS e due altre compagnie di navigazione marittima, la Hafize Darya Shipping Lines (in prosieguo: la “HDSL”) e la Safiran Pyam Darya Shipping Lines (in prosieguo : la “SAPID”).

    3 Il primo inserimento del nominativo della HTTS nell’elenco delle persone, entità ed organismi oggetto di misure restrittive di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2007, L 103, p. 1), aveva luogo il 26 luglio 2010, per effetto dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2010, L 195, pag. 25). Tale inserimento non è stato oggetto di ricorso di annullamento. L’inserimento del nominativo della HTTS nell’elenco delle persone, entità ed organismi oggetto di misure restrittive di cui all’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), avvenuto qualche mese dopo per effetto di quest’ultimo regolamento, veniva invece contestato dalla HTTS e successivamente annullato dal Tribunale per difetto di motivazione (v. infra, punto 5).

    4 Nel regolamento n.668/2010, l’inserimento del nominativo della HTTS veniva essenzialmente motivato dal rilievo che la società agiva “per conto dell’HDSL in Europa”. Nel regolamento n. 961/2010 il motivo dell’inserimento era dato dal fatto di essere “controllata dall’IRISL e/o [di agire] per conto dell’IRISL”.

    5 Con sentenza del 7 dicembre 2011, HTTS/Consiglio (T-562/10, EU:T:2011:716), il Tribunale annullava il regolamento n.961/2010 nella parte riguardante detta compagnia di navigazione, ma con effetto a decorrere dal 7 febbraio 2012, al fine di consentire eventualmente al Consiglio di completare, medio tempore, i motivi del reinserimento del nominativo della HTTS. A tal riguardo, il Tribunale rilevava, infatti, che un annullamento del regolamento n.961/2010 con effetti immediati avrebbe potuto pregiudicare in modo grave ed irreversibile l’efficacia delle misure restrittive adottate dal regolamento medesimo nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran, non potendo escludersi “che, nel merito, l’imposizione di misure restrittive alla ricorrente possa comunque risultare giustificata” (sentenza del 7 dicembre 2011, HTTS / Consiglio, T-562/10, EU:T:2011:716, punti 41 e 42).

    6 A seguito della pronuncia della sentenza del 7 dicembre 2011, HTTS / Consiglio (T-562/10, EU:T:2011:716), il nominativo del ricorrente era oggetto di successivi nuovi inserimenti da parte Consiglio, ogni volta contestati e quindi annullati dal Tribunale con le sentenze 12 giugno 2013, HTTS / Consiglio (T-128/12 e T-182/12, non pubblicata, EU:T:2013:312) e del 18 settembre 2015, HTTS e Bateni / Consiglio (T45/14, non pubblicata, EU:T:2015:650).

    7 Va ricordato, in questa sede, che, con sentenza del 16 settembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a. / Consiglio (T-489/10, EU:T:2013:453) il Tribunale annullava parimenti l’inserimento del nominativo dell’IRISL nonché di altre compagnie di navigazione marittima, tra cui la HDSL e la SAPID, dai relativi elenchi, in base al rilievo che gli elementi dedotti dal Consiglio non erano tali da giustificare l’inserimento del nominativo dell’IRISL e, conseguentemente, non erano tantomeno tali da giustificare l’adozione di provvedimenti restrittivi nei confronti delle altre compagnie di navigazione marittima inserite negli elenchi di cui trattasi in considerazione dei legami esistenti con la IRISL.

    8 Con lettera del 23 luglio 2015 la ricorrente trasmetteva al Consiglio una richiesta di risarcimento del preteso danno subìto per effetto del primo inserimento del proprio nominativo nonché degli inserimenti successivi negli elenchi dei soggetti collegati con le attività dell’IRISL.

    9 Con la domanda risarcitoria la ricorrente fa valere il proprio diritto alla riparazione dei pretesi danni materiali ed immateriali derivatile non solo dagli inserimenti negli elenchi di cui trattasi operati con i regolamenti nn. 668/2010 e 961/2010, oggetto della causa in esame, bensì parimenti dei pretesi danni subìti per effetto dei successivi nuovi inserimenti (cfr. supra, punto 6). L’entità dei pretesi danni materiali patiti ammonterebbe a 11 928 939 EUR, mentre quella dei danni immateriali ammonterebbe a 250 000 EUR con riguardo al periodo compreso tra il 26 luglio 2010 ed il 18 settembre 2015.

    10 Con lettera del 16 ottobre 2015, il Consiglio respingeva la richiesta.

  2. Procedimento e conclusioni delle parti

    11 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2015, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    12 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 aprile 2016, la Commissione europea ha chiesto di intervenire a sostegno del Consiglio. Con decisione del 13 maggio 2016, il presidente della settima sezione ha accolto la domanda, ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale.

    13 La chiusura della fase scritta del procedimento è stata notificata alle parti in data 30 agosto 2016. Le parti non hanno presentato richiesta di fissazione di udienza entro il termine di tre settimane decorrente da detta notifica, quale previsto dall’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

    14 Con decisione del Presidente del tribunale del 5 ottobre 2016, la presente causa è stata attribuita ad un nuovo giudice relatore, appartenente alla Terza Sezione.

    15 In data 30 maggio 2017 la Corte ha pronunciato Safa Nicu Sepahan/Consiglio (C-45/15 P, EU:C:2017:402), con cui sono state respinte l’impugnazione nonché l’impugnazione incidentale proposte avverso la sentenza del 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Consiglio (T-384/11, EU:T:2014:986).

    16 Con provvedimento dell’ 8 giugno 2017, notificata alle parti il giorno seguente, il Tribunale, ritenendo di essere sufficientemente istruito alla luce degli atti di causa, decideva, in assenza di richiesta proposta dalle parti al riguardo (cfr. supra , punto 13), di giudicare la causa, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, senza avviare la fase orale.

    17 Tuttavia, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 12 giugno 2017, la ricorrente ha chiesto la fissazione di un’udienza, segnatamente in considerazione della pronuncia della sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio (C-45/15 P, EU:C:2017:402), chiedendo al Tribunale di procedere, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, all’audizione del proprio socio unico e direttore tecnico, Sig. Bateni, con riguardo, in particolare, all’entità dei pretesi danni materiali ed immateriali subìti.

    18 Con decisione del 20 giugno 2017, il Tribunale ha, in primo luogo, confermato la propria decisione dell’8 giugno 2017 (cfr. supra, punto 16). Infatti, quanto alla richiesta della ricorrente di fissazione di un’udienza, il Tribunale ha rilevato, da un lato, che la richiesta era stata presentata oltre il termine a tal fine impartito (cfr. supra, punto 13), e, dall’altro, l’assenza di elementi nuovi eventualmente idonei a giustificare la fissazione di un’udienza. La sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu...

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