Ordinanze nº T-85/17 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, January 16, 2018

Resolution DateJanuary 16, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-85/17 DEP

Procedura - Liquidazione delle spese - Funzione pubblica - Spese ripetibili - Ricevibilità delle spese sostenute nel contesto del procedimento sommario

Nella causa T-85/17 DEP,

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara e C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 18 giugno 2013 (F-143/11, EU:F:2013:81),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. Prek, presidente, F. Schalin e J. Costeira (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 27 dicembre 2011, il sig. Luigi Marcuccio ha proposto un ricorso, iscritto al ruolo con il numero F-143/11, volto all’annullamento della decisione della Commissione che respinge la sua domanda di pagamento dell’importo di EUR 3 316,31 a titolo delle spese sostenute nel contesto della causa F-81/09.

2 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica in pari data, il sig. Luigi Marcuccio ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori, iscritta al ruolo con il numero F-143/11 R, intesa ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione che respinge la sua domanda di pagamento dell’importo di EUR 3 316,31 a titolo delle spese sostenute nel contesto della causa F-81/09.

3 Con ordinanza del 22 marzo 2012, Marcuccio/Commissione (F-143/11 R, EU:F:2012:43), il Presidente del Tribunale della funzione pubblica ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori e ha riservato le spese.

4 Con ordinanza del 18 giugno 2013, Marcuccio/Commissione (F-143/11, EU:F:2013:81), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile e ha condannato il sig. Marcuccio a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

5 Mediante lettere raccomandate con avviso di ricevimento dell’8 maggio 2015, la Commissione ha trasmesso al sig. Marcuccio, nonché al suo legale, un elenco di 13 decisioni giudiziarie in base alle quali il sig. Marcuccio è stato condannato a sopportare le spese della Commissione. Detto elenco indicava gli importi che la Commissione intendeva reclamare, nei confronti del sig. Marcuccio, per ciascuna causa. L’importo richiesto per le cause F-143/11 e F-143/11 R era pari a EUR 3 500: EUR 1 500 a titolo della causa F-143/11 e EUR 2 000 a titolo della causa F-143/11 R. Tali importi afferivano alle prestazioni fornite dall’avvocato Dal Ferro, il rappresentante della Commissione nelle cause menzionate. L’importo relativo alla causa F-143/11 R è stato pagato dalla Commissione all’avvocato Dal Ferro, con mandato di pagamento del 13 gennaio 2015, a seguito della conclusione di un contratto di assistenza legale datato 3 febbraio 2010 e su presentazione della corrispondente fattura del 10 dicembre 2014. L’importo relativo alla causa F-143/11 è stato pagato dalla Commissione all’avvocato Dal Ferro, con mandato di pagamento del 13 gennaio 2015, a seguito della conclusione di un contratto di assistenza legale datato 28 febbraio 2012 e su presentazione della corrispondente fattura del 10 dicembre 2014.

6 Alla Commissione è stato restituito l’avviso di ricevimento firmato dall’avvocato del sig. Marcuccio in data 27 maggio 2015 e dal sig. Marcuccio stesso in data 17 giugno 2015.

7 Non essendo intervenuto tra le parti alcun accordo relativamente all’importo delle spese ripetibili, la Commissione ha proposto l’odierna domanda di liquidazione delle spese.

Conclusioni delle parti e procedimento

8 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale dell’Unione europea l’8 febbraio 2017, la Commissione ha sottoposto la presente domanda.

9 Conformemente all’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Commissione ha chiesto che il Tribunale, pronunciandosi con ordinanza motivata, voglia:

- fissare l’importo delle spese ripetibili nella causa F-143/11, comprensivo anche delle spese relative alla fase cautelare nella causa F-143/11 R, in EUR 3 500;

- applicare al detto importo gli interessi di mora a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza che decide sulla presente domanda di liquidazione e fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore al primo giorno di calendario del mese della data di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo.

10 La domanda di liquidazione delle spese è stata regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’avvocato del sig. Marcuccio in data 13 febbraio 2017.

11 Con la stessa lettera raccomandata del 13 febbraio 2017, la cancelleria del Tribunale ha informato l’avvocato del sig. Marcuccio del fatto che il termine per il deposito delle sue osservazioni relative alla domanda di liquidazione delle spese era stato fissato al 24 marzo 2017, incluso il termine in ragione della distanza. Tuttavia, il predetto non ha depositato osservazioni né ha chiesto una proroga di tale termine.

In diritto

Argomenti della Commissione

12 La...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT