Sentenze nº T-611/15 of Tribunal General de la Unión Europea, February 05, 2018

Resolution DateFebruary 05, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-611/15

Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Indice analitico del fascicolo della Commissione relativo ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE - Diniego di accesso - Obbligo di motivazione - Obbligo di informare dei mezzi di ricorso - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine - Presunzione generale di riservatezza

Nella causa T-611/15,

Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH, con sede in Melsungen (Germania), rappresentata da E. Wagner e H. Hoffmeyer, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da F. Clotuche-Duvieusart, L. Wildpanner e A. Buchet, successivamente da F. Clotuche-Duvieusart, A. Buchet e F. Erlbacher e infine da F. Clotuche-Duvieusart e A. Buchet, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione, del 3 settembre 2015, che nega alla ricorrente l’accesso alla versione non riservata della decisione della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [caso AT.39914 - Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) - Procedura di transazione], e all’indice analitico del fascicolo amministrativo di tale procedimento e, dall’altro, una domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di redigere una versione non riservata della decisione C(2013) 8512 final e dell’indice analitico relativo a tale procedimento,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. Prek, presidente, F. Schalin e M. J. Costeira (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente, Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH, è un’impresa che svolge la maggior parte delle proprie attività nel Land dell’Assia (Germania), principalmente nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari.

2 Nell’ambito di un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), riguardante in particolare un’indagine su intese tra banche nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro (Euro Interest Rate Derivatives, EIRD) (in prosieguo: il «procedimento EIRD»), la Commissione europea ha adottato, il 4 dicembre 2013, una decisione con cui ha inflitto un’ammenda a quattro banche che avevano collaborato con essa nell’ambito di una procedura di transazione e che, per tale motivo, hanno ottenuto una riduzione dell’importo della loro ammenda (in prosieguo: la «decisione EIRD»). L’indagine della Commissione nell’ambito di tale procedimento era ancora in corso al momento della presentazione del ricorso nella presente causa.

3 Con lettera del 3 dicembre 2014 la Edeka Verband kaufmännischer Genossenschaften eV (in prosieguo: la «Edeka Verband») ha chiesto, per conto della ricorrente, di accedere al fascicolo della Commissione nel procedimento EIRD, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43). Tale domanda è stata registrata dalla Commissione con il numero GESTDEM 2015/429 (in prosieguo: il «primo procedimento»).

4 Con lettera del 12 marzo 2015 la Edeka Verband ha confermato la sua domanda di accesso a tutti i documenti redatti dal 2006 contenenti informazioni sul modo in cui i partecipanti all’intesa avevano manipolato il tasso Euribor.

5 Con lettera del 31 marzo 2015 la direzione generale (DG) «Concorrenza» della Commissione ha respinto la domanda di accesso ai documenti presentata dall’Edeka Verband (in prosieguo: la «decisione iniziale nel primo procedimento»), sulla base dell’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, e paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, e di una presunzione generale di riservatezza collegata all’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del medesimo regolamento. Essa ha inoltre negato l’accesso parziale ai documenti richiesti.

6 Con lettera dell’8 aprile 2015 la Edeka Verband ha chiesto al Segretariato generale della Commissione di riesaminare la decisione iniziale nel primo procedimento. Essa ha indicato, in particolare, che il diniego di accesso parziale era sproporzionato e che la DG «Concorrenza» doveva consentire almeno l’accesso all’indice analitico del fascicolo della Commissione nel procedimento EIRD (in prosieguo: l’«indice analitico»).

7 Con decisione del 27 aprile 2015 il Segretario generale della Commissione ha confermato la decisione iniziale nel primo procedimento (in prosieguo: la «decisione confermativa nel primo procedimento»). Il diniego di accesso ai documenti del fascicolo del procedimento EIRD, compreso l’indice analitico, era sostanzialmente fondato, in primo luogo, sulle eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, e paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, al fine di tutelare, rispettivamente, gli interessi commerciali delle imprese coinvolte, gli obiettivi delle attività di indagine, nonché il processo decisionale dell’istituzione. Infatti, la divulgazione pubblica di tali documenti rischiava di compromettere le indagini in corso e di violare le norme sulla riservatezza, i diritti della difesa e gli interessi commerciali delle parti interessate dall’indagine. Il diniego di accesso ai documenti si fondava, in secondo luogo, su una presunzione generale di riservatezza, desunta dall’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, e su un’interpretazione e un’applicazione coerente delle norme e degli obiettivi diversi previsti, da un lato, dal regolamento n. 1049/2001 e, dall’altro, dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), nonché dal regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18). Tale presunzione impediva sia l’accesso totale sia l’accesso parziale ai documenti richiesti, compreso l’indice analitico. Il diniego di accesso ai documenti si fondava, in terzo luogo, sulla mancanza di un interesse pubblico prevalente alla sua divulgazione, ai sensi del regolamento n. 1049/2001, non potendo tale interesse prevalente corrispondere all’interesse della ricorrente a promuovere un’azione per il risarcimento dei danni. Per quanto riguarda, in particolare, l’indice analitico, è stato precisato che esso faceva parte del fascicolo di tale procedimento e che, non essendosi quest’ultimo concluso, tale documento rientrava di conseguenza nella presunzione generale di riservatezza, che impediva sia l’accesso integrale sia l’accesso parziale al medesimo.

8 Con lettera del 13 luglio 2015 il difensore della ricorrente ha chiesto, in nome e per conto della medesima, l’accesso alla decisione EIRD e all’indice analitico. Tale domanda è stata registrata con il numero GESTDEM 2015/4023 (in prosieguo: il «secondo procedimento»).

9 Con lettera del 29 luglio 2015 la DG «Concorrenza» della Commissione ha risposto segnalando che una domanda di accesso era già stata precedentemente presentata dalla Edeka Verband per conto della ricorrente e che i due documenti richiesti, ossia la decisione EIRD e l’indice analitico, erano già coperti da tale prima domanda e, pertanto, dalla decisione confermativa nel primo procedimento (in prosieguo: la «decisione iniziale nel secondo procedimento»). Nella medesima decisione, la DG «Concorrenza» ha ritenuto, in sostanza, che i due documenti richiesti facessero parte dei documenti per i quali era già stato negato l’accesso nel primo procedimento e, di conseguenza, che gli argomenti per respingere la domanda precedente, esposti nella decisione iniziale e nella decisione confermativa nel primo procedimento, si applicassero mutatis mutandis a tale seconda domanda.

10 Con lettera del 10 agosto 2015 la ricorrente ha chiesto al Segretariato generale della Commissione di riesaminare la decisione iniziale nel secondo procedimento.

11 Con lettera del 3 settembre 2015 il Segretario generale della Commissione ha confermato la decisione iniziale nel secondo procedimento (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Innanzitutto, al punto 1 della decisione impugnata, il Segretario generale della Commissione ha rammentato che la decisione iniziale e la decisione confermativa nel primo procedimento avevano negato l’accesso a tutti i documenti relativi al procedimento EIRD sulla base delle eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, e paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, ossia la tutela, rispettivamente, degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, nonché del processo decisionale dell’istituzione. Successivamente, al punto 2 della decisione impugnata, il Segretario generale della Commissione ha ricordato che la decisione iniziale nel secondo procedimento aveva precisato che i documenti richiesti dalla ricorrente, ossia la versione non riservata della decisione EIRD e l’indice analitico, facevano parte dei documenti relativi al procedimento EIRD, per i quali era già stato negato l’accesso nell’ambito del primo procedimento, nel quale la Edeka Verband aveva agito per conto della ricorrente. Inoltre, esso ha ricordato che la Commissione non aveva ancora terminato la preparazione di una versione non riservata della decisione EIRD e che il procedimento EIRD proseguiva nei confronti delle parti che non erano pronte ad una transazione. Infine, al punto 3 della decisione impugnata, il segretario generale della Commissione ha ritenuto, in primo...

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