Ordinanze nº T-125/13 of Tribunal General de la Unión Europea, January 22, 2018

Resolution DateJanuary 22, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-125/13

Aiuti di Stato - Servizi di assistenza a terra - Conferimenti di capitale effettuati dalla SEA a favore della Sea Handling - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ordina il recupero - Cancellazione parziale dal ruolo - Rinuncia agli atti - Non luogo a statuire parziale - Cancellazione dal registro delle imprese

Nelle cause riunite T-125/13, T-152/13 e T-167/13,

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

ricorrente nella causa T-125/13,

Sea Handling SpA, con sede in Somma Lombardo (Italia), rappresentata inizialmente da B. Nascimbene, F. Rossi dal Pozzo, M. Merola e L. Cappelletti, successivamente da B. Nascimbene, F. Rossi dal Pozzo e M. Merola, avvocati,

ricorrente nella causa T-152/13,

sostenuta da

Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA), con sede in Segrate (Italia), rappresentata da M. Merola, B. Nascimbene, F. Rossi dal Pozzo e C. Toniolo, avvocati,

e da:

Comune di Milano (Italia), rappresentato inizialmente da S. Grassani e A. Franchi, successivamente da S. Grassani, avvocati,

intervenienti nella causa T-152/13,

Comune di Milano (Italia), rappresentato inizialmente da S. Grassani e A. Franchi, successivamente da S. Grassani, avvocati,

ricorrente nella causa T-167/13,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Conte e D. Grespan, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento della decisione (UE) 2015/1225 della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa agli aumenti di capitale effettuati dalla società SEA SpA a favore di SEA Handling SpA SA.21420 [(C 14/10) (ex NN 25/10) (ex CP 175/06)] (GU 2015, L 201, pag. 1).

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto da M. van der Woude, facente funzione di presidente, V. Kreuschitz (relatore), I.S. Forrester, N. Półtorak ed E. Perillo, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1 L’interveniente nella causa T-152/13, SEA (in prosieguo: la «SEA»), è la società che gestisce gli aeroporti di Milano Linate e di Milano Malpensa (Italia). Durante il periodo oggetto d’esame, ossia fra il 2002 e il 2010, il suo capitale era quasi interamente di proprietà di enti pubblici, ossia per l’84,56% del Comune di Milano (Italia), ricorrente nella causa T-167/13 nonché interveniente nella causa T-152/13, e per il 14,56% della Provincia di Milano (Italia), mentre il resto del capitale, ossia lo 0,88%, era detenuto da altri azionisti pubblici e privati. Nel dicembre 2011, la società di gestione F2i - Fondi Italiani per le infrastrutture SGR SpA (in prosieguo: la «F2i») ha acquistato, per conto di due fondi da essa gestiti, il 44,31% del capitale della SEA, ossia una parte del capitale detenuto dal Comune di Milano (29,75%) e la totalità del capitale detenuto dalla Provincia di Milano (14,56%).

2 Fino al 1° giugno 2002, la SEA ha fornito direttamente i servizi di assistenza a terra negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa. A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo del 13 gennaio 1999, n. 18, recante attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU 1996, L 272, pag. 36) (supplemento ordinario alla GURI n. 28, del 4 febbraio 1999, pag. 1), la SEA, in conformità all’obbligo previsto all’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, ha proceduto alla separazione contabile e giuridica tra le attività legate alla fornitura dei servizi di assistenza a terra e le sue altre attività. A tal fine, essa ha costituito una nuova società, interamente controllata dalla stessa e denominata Sea Handling SpA, che è la ricorrente nella causa T-152/13, (in prosieguo: la «Sea Handling»). La Sea Handling ha fornito servizi di assistenza a terra negli aeroporti di Milano Linate e di Milano Malpensa a partire dal 1° giugno 2002.

3 Con lettera del 13 luglio 2006, la Commissione europea ha ricevuto una denuncia riguardante un presunto aiuto che sarebbe stato concesso alla Sea Handling.

4 Con lettera del 30 maggio 2007, la Commissione ha informato il denunciante che non disponeva di informazioni sufficienti per concludere che fosse soddisfatto il criterio relativo al trasferimento di risorse statali di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che, di conseguenza, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), non vi erano motivi sufficienti per pronunciarsi sull’asserita misura di aiuto. Con lettera del 24 luglio 2007, il denunciante ha fornito informazioni...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT