Sentenze nº T-851/16 of Tribunal General de la Unión Europea, February 07, 2018

Resolution DateFebruary 07, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-851/16

Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Dichiarazioni UE-Turchia dell’8 e del 18 marzo 2016 - Attuazione da parte dell’Unione europea o degli Stati membri delle misure previste - Documenti redatti o ricevuti dal servizio giuridico di un’istituzione - Pareri giuridici - Analisi della legittimità delle misure previste nell’ambito dell’attuazione della dichiarazione UE-Turchia dell’8 marzo 2016 - Diniego di accesso - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 - Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali - Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 - Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali - Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale

Nella causa T - 851/16,

Access Info Europe, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata da O. Brouwer, E. Raedts e J. Wolfhagen, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Buchet e M. Konstantinidis, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2016) 6029 final della Commissione, del 19 settembre 2016, che conferma il diniego di accesso opposto da quest’ultima alla ricorrente quanto ai documenti provenienti dal servizio giuridico di tale istituzione e asseritamente vertenti sulla legittimità delle misure adottate dall’Unione europea e dai suoi Stati membri al fine di attuare le azioni descritte nella dichiarazione dei capi di Stato o di governo dell’Unione europea, dell’8 marzo 2016, adottata in seguito al loro incontro del 7 marzo 2016 con il Primo ministro turco,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, P. Nihoul e J. Svenningsen (relatore), giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 novembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

Sulle dichiarazioni UE-Turchia

1 Il 15 ottobre 2015, la Repubblica di Turchia e l’Unione europea hanno concordato un piano di azione comune intitolato «EU-Turkey joint action plan» (in prosieguo: il «piano di azione comune») volto a rafforzare la loro cooperazione, in materia di sostegno ai cittadini siriani beneficiari di una protezione internazionale temporanea e in materia di gestione migratoria, per rispondere alla crisi determinata dalla situazione in Siria.

2 Obiettivo del piano di azione comune era di rispondere alla situazione di crisi in Siria in tre modi, ossia, in primo luogo, affrontando alla radice le cause del massiccio esodo di siriani, in secondo luogo, fornendo sostegno ai siriani beneficiari di una protezione internazionale temporanea e alle loro comunità di accoglienza in Turchia e, in terzo luogo, rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione dei flussi migratori illegali in direzione dell’Unione.

3 Il 29 novembre 2015 i capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’Unione si sono riuniti con la controparte turca. In esito a tale incontro, essi hanno deciso di attivare il piano di azione comune e, in particolare, di intensificare la loro cooperazione attiva riguardo ai migranti che non avevano bisogno di protezione internazionale, impedendo loro di recarsi in Turchia e nell’Unione, assicurando l’applicazione delle disposizioni bilaterali che erano state fissate in materia di riammissione e rimpatriando rapidamente nei loro paesi d’origine i migranti che non avevano bisogno di protezione internazionale.

4 In data 8 marzo 2016 una dichiarazione dei capi di Stato o di governo dell’Unione, pubblicata dai servizi congiunti del Consiglio europeo e del Consiglio dell’Unione europea, indicava che i capi di Stato o di governo dell’Unione avevano discusso con il Primo ministro turco in merito alle relazioni tra l’Unione e la Repubblica di Turchia e che erano stati compiuti progressi nell’attuazione del piano di azione comune (in prosieguo: la «dichiarazione UE-Turchia dell’8 marzo 2016»). Tale riunione si era tenuta il 7 marzo 2016.

5 Il 18 marzo 2016 veniva pubblicata sul sito Internet del Consiglio, nella forma del comunicato stampa n. 144/16, una dichiarazione contenente un resoconto dei risultati di «quella che da novembre 2015 [era] la terza riunione volta ad approfondire le relazioni Turchia-UE nonché ad affrontare la crisi migratoria» tra «i membri del Consiglio europeo» e «la controparte turca» (in prosieguo: la «dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016»). Ai sensi di tale dichiarazione, tutti i nuovi migranti irregolari che hanno compiuto la traversata dalla Turchia alle isole greche a decorrere dal 20 marzo 2016 saranno rimpatriati in Turchia e, per ogni siriano rimpatriato in Turchia dalle isole greche, un altro siriano sarà reinsediato dalla Turchia nell’Unione, tenendo conto dei criteri di vulnerabilità delle Nazioni Unite.

Sulle domande di accesso ai documenti

Sulle domande di accesso ai documenti di cui al caso di specie

6 Con messaggio di posta elettronica del 17 marzo 2016, l’associazione Access Info Europe, ricorrente, ha chiesto, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), alla direzione generale (DG) «Migrazione e affari interni» della Commissione europea (in prosieguo: la «DG “Affari interni”») l’accesso a «tutti i documenti prodotti o ricevuti dalla Commissione contenenti i pareri giuridici e/o analisi della legittimità [rispetto al diritto dell’Unione] e al diritto internazionale dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia (GU [2014], L 134[, pag. 3])» (in prosieguo: la «prima domanda di accesso») nonché a «tutti i documenti prodotti o ricevuti dalla Commissione contenenti pareri giuridici e/o analisi della legittimità delle azioni intraprese dall’U[nione] e dai suoi Stati membri nell’ambito dell’attuazione delle azioni previste nella dichiarazione sull’accordo concluso con la Turchia nella riunione del 7 marzo 2016[,] (…) documenti redatti sia prima che dopo lo svolgimento di tale riunione, fino ad oggi» (in prosieguo: la «seconda domanda di accesso»).

7 Con decisione del 3 giugno 2016 (in prosieguo: la «decisione iniziale di diniego di accesso), il direttore generale del servizio giuridico della Commissione (in prosieguo: il «servizio giuridico») ha indicato alla ricorrente, da un lato, di aver individuato, quanto alla prima domanda di accesso, un documento riguardante l’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia, precisando tuttavia che tale documento era pubblico. Dall’altro lato, in relazione alla seconda domanda di accesso, lo stesso le ha comunicato di aver individuato otto serie di documenti, composte da note e da messaggi di posta elettronica scambiati tra il servizio giuridico e la DG «Affari interni» tra il 7 e il 31 marzo 2016, ai quali le è stato negato l’accesso (in prosieguo, con riferimento a tali ultimi documenti: i «documenti controversi»).

8 A sostegno del diniego di accesso ai documenti controversi erano invocati, in primo luogo, un pregiudizio alla tutela della consulenza legale e delle procedure giurisdizionali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 e, in secondo luogo, un pregiudizio al processo decisionale interno alla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento. In terzo luogo, la tutela delle relazioni internazionali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 era invocata come idonea a giustificare, in ogni caso, il diniego di accesso opposto alla ricorrente.

9 Con lettera del 5 luglio 2016, la ricorrente ha presentato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, una domanda di conferma con cui chiedeva che la Commissione rivedesse la sua posizione.

10 Con la decisione C(2016) 6029 final, del 19 settembre 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha individuato, in relazione alla prima domanda di accesso, un documento del servizio giuridico, redatto in data 8 maggio 2012 nel contesto di consultazioni, che essa ha allegato a tale decisione. Quanto alla seconda domanda di accesso, essa ha essenzialmente confermato la decisione iniziale di diniego di accesso e le motivazioni sottese a tale rifiuto indicate nella decisione iniziale di diniego di accesso, tranne che per un documento a cui la stessa ha accordato un accesso parziale allegandone una versione pubblica che omette un certo numero di dati e di passaggi. Inoltre, la Commissione ha indicato che la parte della seconda domanda di accesso ai documenti riguardante quelli detenuti dalla DG «Affari interni» era stata trasmessa a quest’ultima, la quale, con decisione del 30 novembre 2016, ha accordato alla ricorrente l’accesso a tre documenti in suo possesso, ma ha negato l’accesso a un quarto documento, ossia una lettera dell’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, invocando l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001.

11 I documenti controversi, nell’ambito della seconda domanda di accesso, sono i seguenti:

- una nota congiunta del servizio giuridico e della DG «Affari interni» del 7 marzo 2016 redatta all’attenzione del gabinetto del presidente della Commissione europea, Juncker, sulla questione del rimpatrio di richiedenti asilo verso la Turchia, recante riferimento Ares(2016) 2453347 (in prosieguo: il «primo documento controverso»);

- un messaggio di posta elettronica del servizio giuridico, del 9 marzo 2016, recante riferimento Ares(2016) 2453181, indirizzato alla DG «Affari interni», a diversi membri di gabinetti della Commissione e al segretariato generale, contenente due allegati e le osservazioni del...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT