Ordinanze nº T-79/13 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, June 19, 2018

Resolution DateJune 19, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-79/13 DEP

Procedura - Liquidazione delle spese

Nella causa T-79/13 DEP,

Alessandro Accorinti, residente in Nichelino (Italia), e gli altri ricorrenti nominativamente indicati in allegato, rappresentati da S. Sutti e R. Spelta, avvocati,

ricorrenti,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da K. Laurinavičius e M. Szablewska, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocati,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che le parti ricorrenti dovranno rimborsare alla Banca centrale europea (BCE) a seguito della sentenza del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE (T-79/13, EU:T:2015:756),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da M. Prek, facente funzione di presidente, I. Labucka e V. Kreuschitz (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti all’origine della controversia

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 febbraio 2013, il ricorrente sig. Alessandro Accorinti e gli altri ricorrenti nominativamente indicati in allegato hanno proposto un ricorso avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 340, terzo comma, TFUE, e inteso ad ottenere il risarcimento del danno subìto dai ricorrenti a seguito, in particolare, dell’adozione, da parte della BCE, della decisione 2012/153/UE, del 5 marzo 2012, sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (GU 2012, L 77, pag. 19), nonché di altre misure della BCE collegate alla ristrutturazione del debito pubblico greco.

2 Con sentenza del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE (T-79/13, EU:T:2015:756; in prosieguo: la «sentenza Accorinti»), il Tribunale ha respinto il ricorso perché infondato ed ha condannato i ricorrenti alle spese. Tale sentenza è divenuta definitiva.

3 Con lettera del 6 luglio 2016, la BCE ha invitato i ricorrenti a versare entro il 21 luglio 2016, in particolare, l’importo corrispondente alle spese indispensabili sostenute dalla BCE a titolo del suddetto procedimento in misura pari a EUR 310 206,26, ivi comprese le spese per l’esame della sentenza Accorinti e per l’elaborazione del riepilogo delle spese.

4 Con lettera del 21 luglio 2016, i rappresentanti legali dei ricorrenti hanno informato la BCE del fatto che essi non avevano ancora ricevuto precise indicazioni da parte di tutti i loro clienti riguardo al pagamento delle spese sostenute dalla BCE, ma che, in ogni caso, essi contestavano l’importo richiesto, segnatamente perché, in primo luogo, le informazioni fornite non erano né sufficientemente precise né suffragate da prove, in secondo luogo, sia la tariffa oraria degli avvocati che avevano rappresentato la BCE, sia il numero di ore indicato erano sproporzionati ed eccessivi, in terzo luogo, alcune spese dovevano essere considerate non indispensabili, e, in quarto luogo, non veniva specificata la quota di rifusione delle spese richiesta a ciascuno dei ricorrenti, il che sarebbe contrario al diritto ad un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), tenuto conto in particolare della eterogenea capacità contributiva dei ricorrenti.

5 Con lettera del 23 febbraio 2017, la BCE ha fornito spiegazioni supplementari riguardo alla fondatezza della propria richiesta, proponendo al contempo di escludere dall’importo complessivo richiesto le spese sostenute per l’esame della sentenza Accorinti e assegnando ai ricorrenti una nuova scadenza per il pagamento al 15 marzo 2017.

6 Dopo un ultimo scambio di messaggi di posta elettronica intervenuto il 24 marzo e il 20 aprile 2017, i ricorrenti non hanno provveduto al pagamento dell’importo richiesto.

Procedimento e conclusioni delle parti

7 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 agosto 2017, la BCE ha proposto, in applicazione dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la presente domanda di liquidazione delle spese.

8 La BCE conclude che il Tribunale voglia:

- fissare l’importo complessivo delle spese ripetibili a EUR 307 064,66, inclusa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), importo comprendente gli onorari di avvocato nella misura di EUR 302 273,40, le spese di viaggio nella misura di EUR 4 578,56, le spese relative all’elaborazione del riepilogo delle spese nella misura di EUR 2 731,05, nonché le spese relative alla preparazione dell’odierna domanda di liquidazione delle spese nella misura di EUR 404,60;

- dichiarare che i ricorrenti sono responsabili in solido per le spese di cui si richiede il pagamento;

- rilasciare alla BCE una copia dell’ordinanza di liquidazione delle spese ai fini dell’esecuzione forzata.

9 Il 26 settembre 2017, i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni in merito alla domanda di liquidazione delle spese.

10 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- sospendere il procedimento a motivo del decesso, in corso di causa, dei ricorrenti sigg. Filippo Caracciolo di Melito, Denis Dotti e Benito Colangelo, fino a che gli eredi di questi ultimi non si saranno costituiti parti nel presente procedimento;

- respingere la domanda di liquidazione delle spese;

- in subordine, condannare i ricorrenti a pagare un importo ritenuto equo ripartendolo pro quota tra di essi.

11 Dopo aver sentito le osservazioni della BCE, il Tribunale ha deciso, in data 13 novembre 2018, di non sospendere il procedimento.

In diritto

Richiamo delle disposizioni e della giurisprudenza pertinenti

12 A norma dell’articolo 170 del regolamento di procedura, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, dopo aver messo la parte contro cui la domanda è rivolta in condizione di presentare le proprie osservazioni.

13 Ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dell’agente, consulente o avvocato. Ne discende che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a questi fini [v., in tal senso, ordinanza del 12 gennaio 2016, Boehringer Ingelheim International/UAMI - Lehning entreprise (ANGIPAX), T-368/13 DEP, non pubblicata, EU:T:2016:9, punto 11 e la giurisprudenza ivi citata].

14 In conformità dell’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, le istituzioni dell’Unione, tra le quali la BCE, sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra dunque nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che l’intervento di detto avvocato era oggettivamente giustificato (v., in tal senso, ordinanze del 24 ottobre 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C-554/11 P-DEP, non pubblicata, EU:C:2013:706, punti 15 e 16 e la giurisprudenza ivi citata; del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T-498/09 P-DEP, EU:T:2012:147, punto 20, e dell’11 dicembre 2014, Longinidis/Cedefop, T-283/08 P-DEP, EU:T:2014:1083, punto 24).

15 Inoltre, per costante giurisprudenza, il giudice dell’Unione non è legittimato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese. Statuendo su una domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non è tenuto a prendere in considerazione una tariffa nazionale disciplinante gli onorari degli avvocati, né un eventuale accordo concluso in proposito tra la parte interessata e i propri agenti o consulenti (ordinanza del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione, T-342/99 DEP, EU:T:2004:192, punto 17).

16 In mancanza di disposizioni del diritto dell’Unione di natura tariffaria o relative al tempo di lavoro necessario, il Tribunale è libero di valutare gli elementi caratterizzanti la lite, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha presentato per le parti [v., in tal senso, ordinanze del 20 maggio 2010, Tetra Laval/Commissione, C-12/03 P-DEP e C-13/03 P-DEP, non pubblicata, EU:C:2010:280, punto 44; del 24 ottobre 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C-554/11 P-DEP, non pubblicata, EU:C:2013:706, punto 18, e del 16 ottobre 2014, Since Hardware (Guangzhou)/Consiglio, T-156/11 DEP, non pubblicata, EU:T:2014:930, punto 17 e la giurisprudenza ivi citata].

17 È in funzione di tali criteri che occorre valutare l’importo delle spese ripetibili nel caso di specie.

Sull’oggetto e sulla natura della controversia, sulla sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, nonché sulle difficoltà della causa

18 Per quanto riguarda l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, nonché le difficoltà della sua trattazione, i fatti all’origine della sentenza Accorinti rivestivano un’importanza politica particolare e presentavano un elevato grado di complessità economica, in quanto essi si riferivano all’adozione, segnatamente da...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT