Sentenze nº T-455/14 of Tribunal General de la Unión Europea, July 12, 2018

Resolution DateJuly 12, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-455/14

Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei cavi elettrici - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Infrazione unica e continuata - Imputabilità dell’infrazione - Presunzione - Obbligo di motivazione - Diritti fondamentali - Proporzionalità - Parità di trattamento - Beneficio d’ordine o di escussione - Competenza estesa al merito

Nella causa T-455/14,

Pirelli & C. SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata inizialmente da M. Siragusa, F. Moretti, G. Rizza e P. Ferrari, successivamente da M. Siragusa, F. Moretti, G. Rizza e A. Bardanzellu, avocats,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da C. Giolito, L. Malferrari e P. Rossi, successivamente da H. van Vliet, L. Malferrari e P. Rossi, in qualità di agenti, assistiti da P. Manzini, avocat,

convenuta,

sostenuta da

Prysmian Cavi e Sistemi Srl, con sede in Milano, rappresentata da C. Tesauro, F. Russo e L. Armati, avocats,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, intesa ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’Accordo [SEE] (caso AT.39610 - Cavi elettrici), nella parte riguardante la ricorrente, nonché, dall’altro lato, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, M. Kancheva (relatore) e R. Barents, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 marzo 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all’origine della controversia

Ricorrente e settore interessato

1 La ricorrente, Pirelli & C. SpA, già Pirelli SpA, è una società italiana. Tra il 18 febbraio 1999 e il 28 luglio 2005, essa era la società madre della Pirelli Cavi e Sistemi SpA, e successivamente della Pirelli Cavi e Sistemi Energia SpA. Nel luglio 2005, essa ha ceduto quest’ultima società, in quanto impresa di livello mondiale nel settore dei cavi elettrici sottomarini e sotterranei, alla GSCP Athena Energia Srl, una controllata indiretta della The Goldman Sachs Group, Inc. (in prosieguo: la «Goldman Sachs»). A seguito di tale cessione, la Pirelli Cavi e Sistemi Energia SpA è stata rinominata Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, e poi Prysmian Cavi e Sistemi Srl, odierna interveniente. Quest’ultima fa attualmente parte del gruppo Prysmian, del quale la società capogruppo è la Prysmian SpA, che detiene essa interveniente al 100%.

2 I cavi elettrici sottomarini e sotterranei sono utilizzati, rispettivamente sott’acqua e sotto terra, per la trasmissione e la distribuzione di elettricità. Essi sono classificati in tre categorie: bassa tensione, media tensione, nonché alta ed altissima tensione. I cavi elettrici ad alta e altissima tensione sono, nella maggioranza dei casi, venduti nell’ambito di progetti. Tali progetti consistono in una combinazione formata dal cavo elettrico e dalle attrezzature, dagli impianti e dai servizi supplementari necessari. I cavi elettrici ad alta ed altissima tensione vengono venduti nel mondo intero a grandi gestori di reti nazionali e ad altre imprese di elettricità, principalmente nell’ambito di appalti pubblici.

Procedimento amministrativo

3 Con lettera del 17 ottobre 2008, la società svedese ABB AB ha fornito alla Commissione delle Comunità europee una serie di dichiarazioni e di documenti relativi a pratiche commerciali restrittive nel settore della produzione e della fornitura di cavi elettrici sotterranei e sottomarini. Tali dichiarazioni e tali documenti sono stati presentati nell’ambito di una domanda di immunità ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sul trattamento favorevole»).

4 Dal 28 gennaio al 3 febbraio 2009, a seguito delle dichiarazioni della ABB, la Commissione ha effettuato delle ispezioni nei locali della Prysmian e della Prysmian Cavi e Sistemi Energia, nonché di altre società europee interessate, vale a dire la Nexans SA e la Nexans France SAS.

5 Il 2 febbraio 2009, le società giapponesi Sumitomo Electric Industries Ltd, Hitachi Cable Ltd e J-Power Systems Corp. hanno presentato una domanda congiunta di immunità dall’ammenda, a norma del paragrafo 14 della comunicazione sul trattamento favorevole, o, in subordine, di riduzione dell’importo dell’ammenda, a norma del paragrafo 27 della medesima comunicazione. Dette società hanno poi trasmesso alla Commissione ulteriori dichiarazioni orali e altri documenti.

6 Nel corso dell’indagine, la Commissione ha inviato varie richieste di informazioni, a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), nonché ai sensi del paragrafo 12 della comunicazione sul trattamento favorevole, ad imprese operanti nel settore della produzione e della fornitura di cavi elettrici sotterranei e sottomarini.

7 Il 30 giugno 2011, la Commissione ha avviato un procedimento ed ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti delle seguenti entità giuridiche: Nexans France, Nexans, Prysmian Cavi e Sistemi Energia, Prysmian, Goldman Sachs, Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable, J-Power Systems, Furukawa Electric Co. Ltd, Fujikura Ltd, Viscas Corp., SWCC Showa Holdings Co. Ltd, Mitsubishi Cable Industries Ltd, Exsym Corp., ABB, ABB Ltd, Brugg Kabel AG, Kabelwerke Brugg AG Holding, nkt cables GmbH, NKT Holding A/S, Silec Cable SAS, Grupo General Cable Sistemas, SA, Safran SA, General Cable Corp., LS Cable & System Ltd, Taihan Electric Wire Co. Ltd e la ricorrente.

8 Dall’11 al 18 giugno 2012, tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti, ad eccezione della Furukawa Electric, hanno partecipato ad un’audizione amministrativa dinanzi alla Commissione.

9 Con le sentenze del 14 novembre 2012, Nexans France e Nexans/Commissione (T-135/09, EU:T:2012:596), e del 14 novembre 2012, Prysmian e Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commissione (T-140/09, non pubblicata, EU:T:2012:597), il Tribunale ha parzialmente annullato le decisioni di ispezione rivolte, da un lato, nei confronti della Nexans e della Nexans France e, dall’altro, nei confronti della Prysmian e della Prysmian Cavi e Sistemi Energia, nella parte in cui esse riguardavano cavi elettrici diversi dai cavi elettrici sottomarini e sotterranei ad alta tensione e il materiale connesso ai cavi diversi da questi ultimi, ed ha respinto i ricorsi per il resto. Il 24 gennaio 2013, la Nexans e la Nexans France hanno proposto un’impugnazione contro la prima di queste sentenze. Con sentenza del 25 giugno 2014, Nexans e Nexans France/Commissione (C-37/13 P, EU:C:2014:2030), la Corte ha respinto tale impugnazione.

10 Il 2 aprile 2014, la Commissione ha adottato la propria decisione C(2014) 2139 final, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’Accordo [SEE] (caso AT.39610 - Cavi elettrici) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Decisione impugnata

Infrazione in esame

11 L’articolo 1 della decisione impugnata stabilisce che varie imprese hanno violato l’articolo 101 TFUE partecipando nel corso di diversi periodi ad un’infrazione unica e continuata, «avente per oggetto i cavi elettrici ad alta (altissima) tensione sotterranei e/o sottomarini». In sostanza, la Commissione ha constatato che, a partire dal febbraio 1999 e fino alla fine del gennaio 2009, i principali produttori europei, giapponesi e sudcoreani di cavi elettrici sottomarini e sotterranei avevano partecipato ad una rete di riunioni multilaterali e bilaterali ed avevano instaurato contatti intesi a restringere la concorrenza per progetti di cavi elettrici sotterranei e sottomarini ad alta (altissima) tensione in territori specifici, ripartendosi i mercati e i clienti e falsando così il normale gioco della concorrenza (punti da 10 a 13 e 66 della suddetta decisione).

12 Nella decisione impugnata, la Commissione ha affermato che l’intesa rivestiva due configurazioni principali che costituivano un insieme articolato. Più precisamente, a suo avviso, l’intesa si componeva di due parti, vale a dire:

- la «configurazione A/R di cartello», che raggruppava le imprese europee, generalmente denominate «membri R», le imprese giapponesi, designate come «membri A», e, infine, le imprese sudcoreane, designate come «membri K». Detta configurazione permetteva di realizzare l’obiettivo di assegnazione di territori e clienti tra produttori europei, giapponesi e sudcoreani. Tale assegnazione veniva effettuata in base ad un accordo sul «territorio domestico», in virtù del quale i produttori giapponesi e sudcoreani si astenevano dall’entrare in concorrenza per progetti da realizzare nel «territorio domestico» dei produttori europei, mentre questi ultimi si impegnavano a restare al di fuori dei mercati del Giappone e della Corea del sud. A ciò si aggiungeva l’assegnazione di progetti nei «territori di esportazione», ossia il resto del mondo ad esclusione, in particolare, degli Stati Uniti, assegnazione che, per un certo periodo, ha rispettato una «regola 60/40», la quale significava che il 60% dei progetti era riservato ai produttori europei ed il restante 40% ai produttori asiatici;

- la «configurazione europea di cartello», che prevedeva l’assegnazione di territori e clienti da parte dei produttori europei per progetti da realizzare all’interno del «territorio domestico» europeo o attribuiti ai produttori europei (v. sezione 3.3 della decisione impugnata e, in particolare, punti 73 e 74 di detta decisione).

13 La Commissione ha constatato che i partecipanti all’intesa avevano istituito obblighi di comunicazione di dati, per...

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