Ordinanze (Informazione) nº T-259/15 of Tribunal General de la Unión Europea, June 15, 2015
Resolution Date | June 15, 2015 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-259/15 |
Causa T-259/15 R
(pubblicazione per estratto)
SA Close e Cegelec
contro
Parlamento europeo
Procedimento sommario - Appalti pubblici di lavori - Gara d’appalto - Costruzione di una centrale di energia - Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza
Massime - Ordinanza del Presidente del Tribunale del 15 giugno 2015
Procedimento sommario - Sospensione dell’esecuzione - Presupposti per la concessione - Urgenza - Valutazione nell’ambito del contenzioso dell’aggiudicazione degli appalti pubblici - Danno grave - Carattere sufficiente in caso di fumus boni iuris particolarmente serio costituito da un’illegittimità manifesta e grave - Presupposto - Presentazione della domanda di provvedimenti provvisori entro il termine di sospensione prima della conclusione del contratto con l’aggiudicatario
(Art. 278 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento della Commissione n. 1268/2012, art. 171, ß 1)
Nell’ambito del procedimento sommario in materia di appalti pubblici, l’onere di dimostrare il sorgere di un rischio di un danno irreparabile può essere adempiuto dall’offerente escluso, in generale, solo con eccessiva difficoltà. Pertanto, non si può pretendere da parte dell’offerente escluso la dimostrazione che il rigetto della sua domanda di provvedimenti provvisori rischierebbe di arrecargli un danno irreparabile, a condizione che il medesimo riesca a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris particolarmente serio, salvo compromettere in misura eccessiva e ingiustificata la tutela giurisdizionale effettiva della quale beneficia in forza dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Tuttavia, tale attenuazione delle condizioni applicabili per valutare la sussistenza dell’urgenza, giustificata dal diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, non può essere operata in modo illimitato, poiché gli interessi dell’offerente escluso devono essere conciliati con quelli dell’amministrazione aggiudicatrice e dell’aggiudicatario. Ne consegue che l’attenuazione in questione si applica soltanto durante la fase precontrattuale, a condizione che il periodo sospensivo previsto dall’articolo 171, paragrafo 1, del regolamento n. 1268/2012, recante le modalità di applicazione del regolamento n. 966/2012, - che, a seconda dei casi, è di dieci o di quattordici giorni di calendario...
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