Ordinanze nº T-720/17 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, September 18, 2018

Resolution DateSeptember 18, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-720/17 DEP

Funzione pubblica - Procedura - Liquidazione delle spese - Rappresentanza di un’istituzione a mezzo di un avvocato - Spese ripetibili

Nella causa T-720/17 DEP,

Luigi Marcuccio, residente a Tricase (Italia), rappresentato da L. Garofalo, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione (F-41/06, EU:F:2008:132),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, I.S. Forrester ed E. Perillo (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti all’origine della controversia

1 Il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, è stato funzionario di grado A 7 presso la direzione generale «Sviluppo» della Commissione europea (in prosieguo: la «Commissione»).

2 Con decisione del 30 maggio 2005, l’autorità che ha il potere di nomina ha disposto il collocamento a riposo del ricorrente a partire dal 31 maggio 2005, in applicazione dell’articolo 53 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), e gli ha concesso il beneficio di un’indennità di invalidità stabilita a norma dell’articolo 78, terzo comma, dello Statuto (in prosieguo: la «decisione del 30 maggio 2005»).

3 Con sentenza del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione (F-41/06, EU:F:2008:132, in prosieguo: la «sentenza nella causa principale»), il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione del 30 maggio 2005 per difetto di motivazione, senza esaminare gli altri motivi di ricorso e le altre censure dedotte dal ricorrente a sostegno della sua domanda di annullamento, e ha condannato la Commissione a versare a quest’ultimo una somma di EUR 3 000 a titolo di risarcimento del danno morale.

4 Con sentenza dell’8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio (T-20/09 P, EU:T:2011:257), il Tribunale ha parzialmente annullato la sentenza nella causa principale, compresi i punti 4 e 5 del suo dispositivo relativi alle spese, e ha rinviato la causa al Tribunale della funzione pubblica, dove è stata registrata con il numero di ruolo F-41/06 RENV.

5 Con sentenza del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (F-41/06 RENV), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso del ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza nella causa principale, e ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nelle cause F-41/06, F-41/06 RENV e T-20/09 P. Con sentenza del 26 giugno 2014, Marcuccio/Commissione (T-20/13 P, EU:T:2014:582), il Tribunale ha respinto l’impugnazione presentata contro la summenzionata sentenza del 6 novembre 2012, che ha quindi acquisito autorità di cosa giudicata.

6 L’8 maggio 2015 la Commissione ha inviato al sig. Marcuccio nonché al suo consulente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, un elenco di tredici decisioni giudiziarie - tra cui la sentenza nella causa principale - nelle quali egli era stato condannato al pagamento delle spese dal Tribunale o dal Tribunale della funzione pubblica, con indicazione delle somme che detta istituzione reclamava per ciascuna di tali cause (in prosieguo: la «lettera di messa in mora»).

7 L’importo richiesto per la causa F-41/06 ammontava a EUR 13 652. Tale importo, corrispondente alle prestazioni fornite dall’avv. Dal Ferro, rappresentante della Commissione nella causa principale, è stata versata a quest’ultimo, dietro presentazione delle corrispondenti fatture del 20 luglio 2006 e dell’8 giugno 2007, con due ordini di pagamento della Commissione del 6 settembre e del 3 luglio 2007, emessi sulla base di un contratto di assistenza giuridica datato 15 giugno 2006.

8 Il 27 maggio 2015 la Commissione ha ricevuto l’avviso di ricevimento firmato dal difensore del ricorrente e dal ricorrente stesso in data 17 giugno 2015.

9 Infine, risulta dagli atti della presente causa che non è stato raggiunto alcun accordo tra le parti sull’importo delle spese ripetibili qui discusse.

Procedimento e conclusioni delle parti

10 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 ottobre 2017, la Commissione ha proposto, a norma dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la domanda di liquidazione delle spese in esame. Quest’ultima è stata iscritta a ruolo con il numero F-720/17 DEP.

11 La Commissione chiede che il Tribunale della funzione pubblica voglia:

- fissare in EUR 13 652 l’importo delle spese ripetibili nella causa F-41/06;

- applicare a detto importo gli interessi di mora a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza che decide sulla presente domanda di liquidazione e fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore al primo giorno di calendario del mese della data di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo.

12 Il 30 ottobre 2017 il Tribunale ha notificato la domanda di liquidazione delle spese al ricorrente, informandolo del fatto che il termine per la presentazione delle sue osservazioni su tale domanda era stato fissato all’11 dicembre 2017. Tuttavia, il ricorrente non ha depositato osservazioni né ha chiesto una proroga di tale termine.

In diritto

Sulla ricevibilità della domanda di liquidazione delle spese

13 Occorre ricordare che l’articolo 170 del regolamento di procedura del Tribunale non subordina la presentazione di una domanda di liquidazione delle spese ad alcun termine.

14 Dalla giurisprudenza emerge che una domanda di liquidazione delle spese deve essere presentata entro un termine ragionevole, superato il quale la parte condannata a sopportarle potrebbe fondatamente ritenere che la parte creditrice ha rinunciato al proprio diritto (v., in tal senso, ordinanze del 21 giugno 1979, Dietz/Commissione, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, punto 1, e del 4...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT