Ordinanze nº T-661/16 of Tribunal General de la Unión Europea, November 19, 2018

Resolution DateNovember 19, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-661/16

Ricorso di annullamento - Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) - Fondo di risoluzione unico (SRF) - Determinazione del contributo ex ante per il 2016 - Termine di ricorso - Tardività - Eccezione d’illegittimità - Irricevibilità manifesta

Nella causa T-661/16,

Credito Fondiario SpA, con sede in Roma (Italia), rappresentata da F. Sciaudone, S. Frazzani, A. Neri e F. Iacovone, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente,

interveniente,

contro

Comitato di risoluzione unico (SRB), rappresentato da B. Meyring, A. Villani e M. Caccialanza, avvocati,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, A. Steiblytė e K.-Ph. Wojcik, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata, da un lato, sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’SRB nella sua sessione esecutiva, del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06), e della decisione dell’SRB nella sua sessione esecutiva, del 20 maggio 2016, sulla rettifica dei contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico, che integra la decisione dell’SRB del 15 aprile 2016 (SRB/ES/SRF/2016/13), nella parte in cui esse riguardano la ricorrente, e, dall’altro, sull’articolo 277 TFUE,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, R. Barents e J. Passer (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1 Con decisione del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06) (in prosieguo: la «prima decisione impugnata»), il Comitato di risoluzione unico (SRB), in sessione esecutiva, ha approvato i contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRF), istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

2 L’SRB ha notificato tale decisione alle autorità di risoluzione nazionali (in prosieguo: le «ARN») competenti per la riscossione dei contributi individuali dovuti dalle banche interessate nei rispettivi territori.

3 Con nota n. 585762/16 del 3 maggio 2016, ricevuta lo stesso giorno, la Banca d’Italia (in prosieguo: l’«ARN italiana») ha informato la ricorrente, Credito Fondiario SpA, che l’SRB aveva determinato il suo contributo ex ante per il 2016 all’SRF, e le ha indicato il relativo importo.

4 Con decisione del 20 maggio 2016 sulla rettifica dei contributi ex ante per il 2016 all’SRF, che integra la decisione dell’SRB del 15 aprile 2016 (SRB/ES/SRF/2016/13) (in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»), l’SRB ha aumentato il contributo della ricorrente.

5 L’SRB ha parimenti notificato la seconda decisione impugnata alle ARN.

6 Con nota n. 709489/16 del 27 maggio 2016, ricevuta il 30 maggio 2016, l’ARN italiana ha informato la ricorrente della necessità di versare l’importo della maggiorazione indicata al punto 4 supra.

7 La ricorrente ha chiesto ai competenti uffici dell’ARN italiana chiarimenti sulle modalità di calcolo e sulle ragioni dell’ammontare, particolarmente elevato, del suo contributo.

8 Il 15 giugno 2016, la ricorrente ha notificato all’ARN italiana e all’SRB il ricorso iscritto al numero di R.G. 6964/2016 da essa proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) diretto ad ottenere l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, delle note n. 585762/16 e n. 709489/16 dell’ARN italiana.

9 Nelle more del giudizio nazionale, l’ARN italiana ha depositato la propria memoria difensiva l’8 luglio 2016, allegando le decisioni impugnate.

10 Con ordinanza del 14 luglio 2016, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto la domanda di misure cautelari.

Procedimento e conclusioni delle parti

11 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 settembre 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12 Con decisione del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale del 13 gennaio 2017, la Commissione europea è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni dell’SRB.

13 Con decisione del presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale del 19 gennaio 2017, la Repubblica...

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