Ordinanze nº T-494/17 of Tribunal General de la Unión Europea, November 19, 2018

Resolution DateNovember 19, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-494/17

Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) - Fondo di risoluzione unico (SRF) - Determinazione del contributo ex ante per il 2016 - Designazione erronea della convenuta - Termine di ricorso - Tardività - Atti ipotetici - Domanda risarcitoria - Stretto collegamento con la domanda di annullamento - Eccezione d’illegittimità - Irricevibilità manifesta

Nella causa T-494/17,

Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con sede in Roma (Italia), rappresentata da P. Messina, F. Isgrò e A. Dentoni Litta, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, A. Steiblytė e K.-Ph. Wojcik, in qualità di agenti,

e

Comitato di risoluzione unico (SRB), rappresentato da G. Rumi, S. Raes, M. Merola e T. Van Dyck, avvocati,

convenuti,

avente ad oggetto, in via principale, da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’SRB nella sua sessione esecutiva, del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06), nonché di tutte le ulteriori decisioni dell’SRB che hanno costituito il presupposto sulla base del quale la Banca d’Italia avrebbe emanato le decisioni nazionali n. 1249264/15 del 24 novembre 2015, n. 1262091/15 del 26 novembre 2015, n. 1547337/16 del 29 dicembre 2016, n. 333162/17 del 14 marzo 2017, e n. 334520/17 del 14 marzo 2017, nella parte in cui esse riguardano la ricorrente, dall’altro, una domanda risarcitoria fondata sull’articolo 268 TFUE, e, in via subordinata, una domanda fondata sull’articolo 277 TFUE,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, R. Barents e J. Passer (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1 Con decisione del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06) (in prosieguo: la «decisione del 15 aprile 2016»), il Comitato di risoluzione unico (SRB), in sessione esecutiva, ha approvato i contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRF), istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

2 L’SRB ha notificato tale decisione alle autorità di risoluzione nazionali (in prosieguo: le «ARN») competenti per la riscossione dei contributi individuali dovuti dalle banche interessate nei rispettivi territori.

3 Con nota del 3 maggio 2016, ricevuta lo stesso giorno, la Banca d’Italia (in prosieguo: l’«ARN italiana») ha informato la ricorrente, Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo, che l’SRB aveva determinato il suo contributo ex ante per il 2016 all’SRF, e le ha indicato il relativo importo.

Procedimento e conclusioni delle parti

4 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 luglio 2017, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

5 La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

- in via principale, da un lato, annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione del 15 aprile 2016 nonché tutte le ulteriori decisioni dell’SRB che hanno costituito il fondamento su cui l’ARN italiana avrebbe emanato le decisioni nazionali n. 1249264/15 del 24 novembre 2015, n. 1262091/15 del 26 novembre 2015, n. 1547337/16 del 29 dicembre 2016, n. 333162/17 del 14 marzo 2017, e n. 334520/17 del 14 marzo 2017, nella parte in cui esse la riguardano; dall’altro, condannare l’SRB a risarcire alla ricorrente, ai sensi dell’articolo 268 TFUE, il danno che esso le ha cagionato negli anni 2015 e 2016 nell’esercizio delle sue funzioni di determinazione dei contributi da essa dovuti, danno consistente nei maggiori esborsi versati;

- in via subordinata, in forza dell’articolo 277 TFUE, dichiarare l’invalidità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44), o, se del caso, dell’intero regolamento;

- condannare l’SRB alle spese.

6 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2017, a norma dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione europea ha sollevato un’eccezione di irricevibilità.La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso mediante ordinanza in quanto privo d’oggetto o manifestamente irricevibile;

- in via subordinata, respingere il ricorso in quanto privo d’oggetto o irricevibile;

- condannare la ricorrente alle spese.

7 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 novembre 2017, l’SRB ha depositato il controricorso. L’SRB chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso in quanto irricevibile;

- in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato,

- condannare la ricorrente alle spese.

8 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale l’11 gennaio 2018, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito all’eccezione d’irricevibilità della Commissione, nonché la replica.

9 La ricorrente chiede in sostanza che il Tribunale voglia:

- respingere le eccezioni d’irricevibilità della Commissione e dell’SRB;

- accogliere il ricorso secondo quanto richiesto nelle conclusioni dell’atto introduttivo.

10 Con ordinanza del 5 febbraio 2018, il Tribunale ha ordinato all’SRB, a titolo di misure istruttorie, di produrre, segnatamente nelle versioni riservata e non riservata, la copia integrale dell’originale della decisione del 15 aprile 2016, ivi compreso il suo allegato.

11 Il 21 febbraio 2018, l’SRB ha ottemperato all’ordinanza del Tribunale del 5 febbraio 2018.

12 Con lettera del 12 marzo 2018, il Tribunale, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ha posto taluni quesiti all’SRB.

13 Il 27 marzo 2018, l’SRB ha parzialmente risposto a tali quesiti, sostenendo, riguardo alla parte restante, la necessità di adottare una misura istruttoria a causa della presenza di informazioni riservate.

14 Con ordinanza del 2 maggio 2018, il Tribunale ha adottato una misura istruttoria.

15 Con lettera del 18 maggio 2018, regolarizzata l’8 e il 29 giugno 2018, l’SRB ha ottemperato all’ordinanza del Tribunale del 2 maggio 2018.

16 Con decisione del 16 luglio 2018, il Tribunale ha ritirato dal fascicolo di causa le versioni riservate dei documenti prodotti dall’SRB, ad eccezione dei files in formato TXT contenuti nelle chiavette USB prodotte il 18 maggio 2018 dall’SRB e non contenenti alcun dato riservato; detti files sono stati versati agli atti in formato cartaceo.

In diritto

Sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione

17 Ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se il convenuto lo richiede, il Tribunale può...

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