Sentenze nº T-253/17 of Tribunal General de la Unión Europea, December 12, 2018

Resolution DateDecember 12, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-253/17

Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea collettivo figurativo raffigurante un cerchio con due frecce - Uso effettivo del marchio - Decadenza parziale - Dichiarazione di decadenza parziale - Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] - Regola 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 10, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625] - Apposizione del marchio sugli imballaggi - Percezione da parte del pubblico di riferimento

Nella causa T-253/17,

Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH, con sede a Colonia (Germania), rappresentata da P. Goldenbaum, I. Rohr e N. Ebbecke, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Hanf, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Halston Properties, s. r. o., con sede a Bratislava (Slovacchia),

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 febbraio 2017 (procedimento R 1357/2015-5), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Halston Properties e la Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, J. Schwarcz e C. Iliopoulos (relatore), giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2017,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 luglio 2017,

in seguito all’udienza del 12 giugno 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 12 giugno 1996 la ricorrente, Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea collettivo all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio collettivo di cui è stata chiesta la registrazione (in prosieguo: il «marchio controverso») è il seguente segno figurativo:

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3 I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi da 1 a 35, 39, 40 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 1: «Prodotti chimici destinati all’industria, alle scienze, alla fotografia, all’agricoltura, all’orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all’industria»;

- classe 2: «Pitture, vernici, lacche; prodotti anti-ruggine e contro il deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti»;

- classe 3: «Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici»;

- classe 4: «Oli e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele, stoppini»;

- classe 5: «Prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebé; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione di animali nocivi; fungicidi, erbicidi»;

- classe 6: «Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni trasportabili metalliche; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; articoli in metallo compresi nella classe 6; minerali»;

- classe 7: «Macchine, ovvero macchine per la lavorazione del metallo, del legno, della carta, di materie tessili, della plastica e di materiali da costruzione; macchine per uso domestico e per l’ufficio, comprese nella classe 7; macchine utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli compresi nella classe 7; incubatrici per uova»;

- classe 8: «Utensili a funzionamento manuale; strumenti a funzionamento manuale per la casa e il giardinaggio, nonché per la lavorazione del metallo, del legno, della carta, di materie tessili, plastiche e per materiali da costruzione, compresi nella classe 8; articoli di coltelleria, forchette e cucchiai; armi bianche; rasoi»;

- classe 9: «Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti elettrici compresi nella classe 9; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, Dispositivi per l'elaborazione dati, elaboratori elettronici; estintori»;

- classe 10: «Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura»;

- classe 11: «Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d’acqua e impianti sanitari»;

- classe 12: «Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici»;

- classe 13: «Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d’artificio»;

- classe 14: «Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati compresi nella classe 14; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici»;

- classe 15: «Strumenti musicali»;

- classe 16: «Carta, cartone e prodotti in queste materie, compresi nella classe 16; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l’istruzione o l’insegnamento [esclusi gli apparecchi]; materie plastiche per l’imballaggio comprese nella classe 16; carte da gioco; caratteri tipografici; cliché»;

- classe 17: «Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie compresi nella classe 17; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici»;

- classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie compresi nella classe 18; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria»;

- classe 19: «Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici»;

- classe 20: «Mobili, specchi, cornici; prodotti, compresi nella classe 20, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche»;

- classe 21: «Strumenti (compresi nella classe 21) e recipienti per la casa e la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica comprese nella classe 21»;

- classe 22: «Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (compresi nella classe 22); materiale d’imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche); fibre tessili grezze»;

- classe 23: «Fili per uso tessile»;

- classe 24: «Tessuti e prodotti tessili compresi nella classe 24; coperte da letto e biancheria»;

- classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»;

- classe 26: «Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali»;

- classe 27: «Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie in materie non tessili»;

- classe 28: «Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport compresi nella classe 28; decorazioni per alberi di Natale»;

- classe 29: «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili»;

- classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio»;

- classe 31: «Prodotti agricoli, orticoli, forestali e...

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