Sentenze nº T-102/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 13, 2018

Resolution DateDecember 13, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-102/18

Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo upgrade your personality - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Slogan pubblicitario - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

Nella causa T-102/18,

Martin Knauf, domicilato a Berlino (Germania), rappresentato da H. Jaeger, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da R. Manea e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 dicembre 2017 (procedimento R 1011/2017-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo upgrade your personality come marchio dell’Unione europea,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová (relatore), presidente, P. Nihoul e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2018,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2018,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 15 agosto 2016 il ricorrente, Martin Knauf, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio del quale è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo upgrade your personality.

3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, in particolare, nelle classi 9 e 28 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono segnatamente, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 9: «Programmi registrati per computer; Programmi per computer [scaricabili]; Software; Software per giochi; Software per videogiochi; Programmi per computer per l’elaborazione di dati; Software per computergrafica; Software per giochi di realtà virtuale; Software per realtà virtuale; Supporti di registrazione ottici contenenti software registrato; Supporti di dati magnetici preregistrati; Cassette di videogiochi; Nastri video; Video preregistrati»;

- classe 28: «Console per giochi».

4 Il 3 maggio 2017 l’esaminatore ha respinto la domanda di marchio per tutti i prodotti di cui al punto 3 supra sulla base del rilievo che non era conforme all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]. Al contrario, non ha sollevato obiezioni a tale domanda per quanto riguarda gli altri prodotti e servizi, di cui alle classi 9, 28 e 42. Il 15 maggio 2017 il ricorrente ha presentato un ricorso, dinanzi all’EUIPO, avverso la decisione dell’esaminatore nei limiti in cui riguardava il rigetto parziale di tale domanda.

5 Con decisione del 18 dicembre 2017 la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha integralmente respinto il ricorso, sulla sola base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Essa ha considerato, in sostanza, che il segno denominativo upgrade your personality aveva una funzione esclusivamente elogiativa e promozionale e non era idoneo ad assumere la funzione di base di un marchio che consiste nel fornire informazioni sull’origine commerciale. Tale conclusione varrebbe per tutti i prodotti per i quali la registrazione era stata rifiutata.

Conclusioni delle parti

6 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- registrare il marchio richiesto.

7 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

Sul secondo capo delle conclusioni del ricorrente

8 Con il secondo capo delle conclusioni, il ricorrente chiede al Tribunale di «registrare il marchio richiesto».

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