Sentenze nº T-559/15 of Tribunal General de la Unión Europea, December 13, 2018

Resolution DateDecember 13, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-559/15

Responsabilità extracontrattuale - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran - Congelamento dei capitali - Inclusione e mantenimento del nome della parte ricorrente negli elenchi delle persone e delle entità alle quali si applicano misure restrittive - Danno morale

Nella causa T-559/15,

Post Bank Iran, con sede a Teheran (Iran), rappresentata da D. Luff, avvocato,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da B. Driessen e M. Bishop, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione europea, rappresentata da F. Ronkes Agerbeek e R. Tricot, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda presentata ai sensi dell’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a seguito dell’adozione della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran [e] che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2011, L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU 2011, L 319, pag.11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), mediante i quali il nome della ricorrente è stato inserito e mantenuto negli elenchi delle persone e delle entità alle quali si applicano misure restrittive,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),

composto da I. Pelikánová (relatore), presidente, V. Valančius, P. Nihoul, J. Svenningsen e U. Öberg, giudici,

cancelliere: N. Schall, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 marzo 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La presente causa si inserisce nel contesto delle misure restrittive adottate per far pressione sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché quest’ultima ponga fine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari (in prosieguo: la «proliferazione nucleare»).

2 La Post Bank Iran, ricorrente, è una società di diritto iraniano che esercita attività di banca postale.

3 Il 9 giugno 2010, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1929 (2010), destinata ad ampliare la portata delle misure restrittive imposte dalle precedenti risoluzioni 1737 (2006), del 27 dicembre 2006, 1747 (2007), del 24 marzo 2007, e 1803 (2008), del 3 marzo 2008, e a instaurare misure restrittive aggiuntive nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran.

4 Con decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), il nome della ricorrente è stato inserito nell’elenco contenuto nell’allegato II di detta decisione.

5 Di conseguenza, il nome della ricorrente è stato inserito nell’elenco che figura nell’allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2007, L 103, pag. 1).

6 L’inserimento del nome della ricorrente nell’elenco di cui al precedente punto 5 ha avuto effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento n. 423/2007 (GU 2010, L 195, pag. 25) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, vale a dire dal 27 luglio 2010. Esso ha avuto come effetto il congelamento dei capitali e delle risorse economiche della ricorrente (in prosieguo: le «misure restrittive»).

7 L’inserimento del nome della ricorrente negli elenchi citati ai precedenti punti 4 e 5 si fondava sui seguenti motivi:

[La ricorrente] si è trasformata da banca interna in banca di facilitazione del commercio internazionale dell’Iran. Agisce per conto della Banca Sepah (indicata [nella risoluzione] 1747 del [Consiglio di sicurezza]) effettuando operazioni per suo conto al fine di occultarne il coinvolgimento ed aggirare così le sanzioni. Nel 2009 [la ricorrente] ha agevolato transazioni fra industrie iraniane della difesa e beneficiari stranieri per conto della Banca Sepah. Ha agevolato transazioni con una società di copertura della Tranchon Commercial Bank della RPDC ([Repubblica popolare democratica di Corea]), di cui è nota l’attività di agevolazione di transazioni connesse alla proliferazione fra l’Iran e la RPDC

.

8 Con lettera del 29 luglio 2010, il Consiglio dell’Unione europea ha informato la ricorrente dell’inserimento del suo nome negli elenchi citati ai precedenti punti 4 e 5. Una copia di questi ultimi atti era allegata a tale lettera.

9 Con lettera del 12 settembre 2010, la ricorrente ha chiesto al Consiglio di riconsiderare l’inserimento del suo nome negli elenchi in questione, alla luce delle informazioni che essa gli comunicava.

10 Con decisione 2010/644/PESC, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU 2010, L 281, pag. 81), il Consiglio, dopo aver sottoposto a riesame la situazione della ricorrente, ha mantenuto il nome di quest’ultima nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413, con effetto dal giorno stesso, per i seguenti motivi:

[La ricorrente] si è trasformata da banca interna in banca di facilitazione del commercio internazionale dell’Iran. Agisce per conto della Banca Sepah (indicata nella [risoluzione] 1747 del [Consiglio di sicurezza]) effettuando operazioni per suo conto al fine di occultarne il coinvolgimento ed aggirare così le sanzioni. Nel 2009 [la ricorrente] ha agevolato transazioni fra industrie iraniane della difesa e beneficiari stranieri per conto della Banca Sepah. Ha agevolato transazioni con una società di copertura della Tranchon Commercial Bank della RPDC, di cui è nota l’attività di agevolazione di transazioni connesse alla proliferazione fra l’Iran e la RPDC

.

11 Con l’adozione del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), il nome della ricorrente è stato inserito nell’elenco contenuto nell’allegato VIII di detto regolamento, con effetto dal 27 ottobre 2010.

12 Con lettera del 28 ottobre 2010, ricevuta dalla ricorrente il 29 ottobre 2010, il Consiglio ha comunicato a quest’ultima che, a seguito di riesame della sua situazione alla luce delle osservazioni contenute nella lettera del 12 settembre 2010, essa doveva restare soggetta a misure restrittive.

13 Con lettera del 28 dicembre 2010, la ricorrente ha contestato i fatti addebitatile dal Consiglio. Ai fini dell’esercizio dei suoi diritti della difesa, essa ha chiesto di avere accesso al fascicolo.

14 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 gennaio 2011, la ricorrente ha proposto un ricorso volto segnatamente, in sostanza, all’annullamento degli elenchi menzionati ai precedenti punti 4 e 5, nella parte in cui la riguardavano. Tale ricorso è stato iscritto a ruolo con il numero T-13/11.

15 Con lettera del 22 febbraio 2011, il Consiglio ha fornito alla ricorrente gli estratti che la riguardavano, risultanti dalle proposte di inserimento trasmesse dagli Stati membri, come figuravano nelle sue note di trasmissione indicate con i numeri 13413/10 EXT 5, 13414/10 EXT 5 e 6723/11.

16 Con lettera del 29 luglio 2011, la ricorrente ha nuovamente contestato la veridicità dei fatti che le erano stati addebitati dal Consiglio.

17 Con decisione 2011/783/PESC, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2011, L 319, pag. 71), e il suo regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2011, L 319, pag. 11), il Consiglio, in seguito a riesame della situazione della ricorrente, ha mantenuto il nome di quest’ultima negli elenchi contenuti nell’allegato II della decisone 2010/413, come modificata dalla decisone 2010/644, e nell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, con effetto, rispettivamente, dal 1° dicembre e dal 2 dicembre 2011.

18 Con lettera del 5 dicembre 2011, il Consiglio ha informato la ricorrente che essa doveva restare soggetta a misure restrittive.

19 Con lettera del 13 gennaio 2012, la ricorrente ha nuovamente chiesto l’accesso al fascicolo.

20 La decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2012, L 19, pag. 22), è entrata in vigore il giorno della sua adozione. Il suo articolo 1, punto 7, ha modificato, a decorrere da quest’ultima data, l’articolo 20 della decisione 2010/413, introducendo, segnatamente, un nuovo criterio basato su un sostegno, anche finanziario, fornito al governo iraniano.

21 Con lettera del 21 febbraio 2012, il Consiglio ha trasmesso alla ricorrente i documenti relativi alla «decisione (…) del 1° dicembre 2011 di mantenere in vigore le misure restrittive nei [suoi confronti]».

22 Con l’adozione del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), il nuovo criterio basato su un sostegno, anche finanziario, fornito al governo iraniano è stato introdotto all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del suddetto regolamento. Inoltre, il nome della ricorrente è stato inserito, per gli stessi...

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