Sentenze nº T-167/13 of Tribunal General de la Unión Europea, December 13, 2018

Resolution DateDecember 13, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-167/13

Aiuti di Stato - Servizi di assistenza a terra - Apporti in capitale effettuati dalla SEA a favore della SEA Handling - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero - Nozione di aiuto - Imputabilità allo Stato - Criterio dell’investitore privato - Principio del contraddittorio - Diritti della difesa - Diritto a una buona amministrazione - Legittimo affidamento

Nella causa T-167/13,

Comune di Milano (Italia), rappresentato inizialmente da S. Grassani e A. Franchi, successivamente da S. Grassani, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Conte e D. Grespan, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2015/1255 della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa agli aumenti di capitale effettuati dalla società SEA SpA a favore di SEA [Handling] SpA [SA.21420 (C 14/10) (ex NN 25/10) (ex CP 175/06)] (GU 2015, L 201, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto da M. van der Woude, presidente, V. Kreuschitz (relatore), I.S. Forrester, N. Półtorak e E. Perillo, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 febbraio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Fatti

    1. Contesto generale

      1 SEA SpA è la società che gestisce gli aeroporti di Milano Linate e di Milano Malpensa (Italia). Fra il 2002 e il 2010 (in prosieguo: il «periodo in esame»), il suo capitale era quasi interamente detenuto da enti pubblici, vale a dire per l’84,56% dal ricorrente, il Comune di Milano (Italia), per il 14,56% dalla Provincia di Milano (Italia) e per lo 0,88% da altri azionisti pubblici e privati. Nel dicembre 2011, la F2i - Fondi Italiani per le infrastrutture SGR SpA (in prosieguo: la «F2i») ha acquistato, per conto di due fondi da essa gestiti, il 44,31% del capitale della SEA, formato da una parte del capitale detenuto dal ricorrente (29,75%) e dalla totalità del capitale detenuto dalla Provincia di Milano (14,56%).

      2 Fino al 1° giugno 2002, SEA ha fornito direttamente i servizi di assistenza a terra negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa. A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo del 13 gennaio 1999, n. 18 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 28, del 4 febbraio 1999), inteso a recepire nel diritto italiano la direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU 1996, L 272, pag. 36), SEA, in conformità all’obbligo previsto all’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, ha proceduto alla separazione contabile e giuridica tra le attività legate alla fornitura dei servizi di assistenza a terra e le sue altre attività. A tal fine, essa ha costituito una nuova società, interamente controllata dalla stessa e denominata SEA Handling SpA. SEA Handling ha fornito servizi di assistenza a terra agli aeroporti di Milano Linate e di Milano Malpensa a partire dal 1° giugno 2002.

    2. Procedimento amministrativo

      3 Con lettera del 13 luglio 2006, la Commissione delle Comunità europee ha ricevuto una denuncia riguardante presunti aiuti che sarebbero stati concessi a SEA Handling (in prosieguo: le «misure in questione»).

      4 Con lettera del 6 ottobre 2006 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornire chiarimenti riguardo la denuncia. Dopo aver sollecitato ed ottenuto una proroga del termine per fornire una risposta, le autorità italiane hanno fornito le delucidazioni richieste con lettera del 9 febbraio 2007.

      5 Con lettera del 30 maggio 2007 la Commissione ha informato il denunciante che non disponeva di informazioni sufficienti per concludere che fosse soddisfatto il criterio relativo al trasferimento di risorse statali di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e che di conseguenza, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), non vi erano motivi sufficienti per esaminare ulteriormente le misure in questione. Con lettera del 24 luglio 2007, il denunciante ha fornito informazioni complementari alla Commissione. Quest’ultima ha di conseguenza deciso di riesaminare la denuncia.

      6 Con lettera del 3 marzo 2008 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornirle una copia di un accordo sindacale concluso il 26 marzo 2002 (in prosieguo: l’«accordo sindacale del 26 marzo 2002»). Con lettera del 10 aprile 2008 le autorità italiane hanno trasmesso il documento richiesto.

      7 Con lettera del 20 novembre 2008 le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione un altro accordo sindacale concluso il 13 giugno 2008 (in prosieguo: l’«accordo sindacale del 13 giugno 2008»).

      8 Con lettera del 23 giugno 2010 la Commissione ha notificato alle autorità italiane la propria decisione di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (in prosieguo: la «decisione di avvio») e ha invitato le autorità italiane a fornirle le informazioni e i dati necessari per valutare la compatibilità delle misure in questione con il mercato interno. Con la pubblicazione della decisione di avvio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 29 gennaio 2011 (GU 2011, C 29, pag. 10), la Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure in questione entro il termine di un mese da detta pubblicazione.

      9 Dopo aver sollecitato ed ottenuto una proroga del termine di risposta, le autorità italiane hanno presentato le osservazioni del ricorrente sulla decisione di avvio con lettera del 20 settembre 2010.

      10 Dopo aver sollecitato ed ottenuto una proroga del termine che le riguardava, SEA Handling e SEA hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di avvio con lettera del 21 marzo 2011.

      11 Con lettera del 7 aprile 2011 la Commissione ha trasmesso le osservazioni dei terzi interessati alle autorità italiane e ha invitato queste ultime a presentare le loro osservazioni. Dopo aver sollecitato e ottenuto una proroga del termine che le riguardava, le autorità italiane hanno presentato le loro osservazioni in risposta alle osservazioni dei terzi e hanno fornito nuovi argomenti nella forma di uno studio realizzato da una società di consulenza.

      12 Con lettera dell’11 luglio 2011 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane la trasmissione delle informazioni già richieste nella decisione di avvio. Dopo aver sollecitato per due volte, ottenendola peraltro una sola volta, una proroga del termine di risposta, le autorità italiane hanno trasmesso le informazioni richieste con lettera del 15 settembre 2011.

      13 Con lettera del 21 ottobre 2011 le autorità italiane hanno completato le loro osservazioni precedenti.

      14 Il 19 giugno e il 23 novembre 2012 si sono svolte due riunioni tra i servizi della Commissione e le autorità italiane. A seguito della prima di queste riunioni, le autorità italiane hanno fornito nuovi argomenti con lettere del 2 e del 10 luglio 2012.

    3. Decisione impugnata

      15 Il 19 dicembre 2012 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2015/1225, relativa agli aumenti di capitale effettuati dalla società SEA a favore di SEA [Handling] SpA [SA.21420 [(C 14/10) (ex NN 25/10) (ex CP 175/06)], notificata con il numero C(2012) 9448 (GU 2015, L 201, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

      16 Nel dispositivo della decisione impugnata, la Commissione ha considerato, segnatamente, che «[g]li aumenti di capitale effettuati da SEA a favore [di] SEA Handling per ciascuno degli esercizi del periodo [che va dal] 2002 [al] 2010 (per un importo cumulato stimato pari a 359,644 milioni di EUR, esclusi gli interessi di recupero) costitui[vano] aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 [TFUE]» (articolo 1) e che «[d]etti aiuti di Stato, concessi in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE], [erano] incompatibili con il mercato interno» (articolo 2). Di conseguenza, essa ha disposto che «[la Repubblica italiana] proced[a] al recupero degli aiuti di cui all’articolo 1 presso il beneficiario» (articolo 3, paragrafo 1).

  2. Procedimento e conclusioni delle parti

    17 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2013 il ricorrente ha proposto il ricorso di cui trattasi.

    18 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 marzo 2013, il ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori, registrata con numero di ruolo T-167/13 R. Poiché il ricorrente ha rinunciato alla sua domanda di provvedimenti provvisori, la causa T-167/13 R è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza del 20 giugno 2013, Comune di Milano/Commissione (T-167/13 R, non pubblicata, EU:T:2013:331) e le spese sono state riservate.

    19 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 maggio 2013 la F2i ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del ricorrente. Con ordinanza del 4 novembre 2014, Comune di Milano/Commissione (T-167/13, non pubblicata, EU:T:2014:936), il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha respinto tale domanda di intervento.

    20 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2013, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991. Il ricorrente ha depositato le sue osservazioni su detta eccezione il 22 luglio 2013. Con ordinanza del 9 settembre 2014 il Tribunale ha deciso di riunire al merito la decisione sull’eccezione di irricevibilità, riservandosi sulle spese.

    21 Essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Terza...

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