Ordinanze nº T-698/18 R of Tribunal General de la Unión Europea, December 10, 2018

Resolution DateDecember 10, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-698/18 R

Nella causa T-698/18 R,

Alberto Oleari, residente a Pandino (Italia),

Domenico Oleari, residente a Pandino,

Roberto Oleari, residente a Pandino,

rappresentati dall’avv. S. Bernocchi,

ricorrenti,

contro

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 278 TFUE e volta alla sospensione dell’esecuzione dell’avviso di liquidazione d’imposta 58251/2013 emesso il 23 ottobre 2013 dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Procedimento e conclusioni delle parti

1 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 novembre 2018, i richiedenti hanno chiesto al Tribunale di annullare l’avviso di liquidazione d’imposta 58251/2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata») emesso il 23 ottobre 2013 dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona.

2 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 novembre 2018, i richiedenti hanno sottoposto la presente domanda di provvedimenti provvisori, nella quale essi concludono che il presidente del Tribunale voglia:

- sospendere l’esecuzione della decisione impugnata.

In diritto

3 Dalla lettura in combinato disposto degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE da un lato, e dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall’altro, risulta che il giudice del procedimento sommario, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o ordinare i provvedimenti provvisori necessari, in applicazione dell’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale.

4 Secondo una giurisprudenza costante, il problema della ricevibilità del ricorso principale non deve, in linea di principio, essere esaminato nell’ambito del procedimento sommario se non si vuole pregiudicare il merito della causa (ordinanza del 20 giugno 2014, Wilders/Parlamento e a., T-410/14 R, non pubblicata, EU:T:2014:564, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

5 Tuttavia, l’articolo 156, paragrafo 1, del regolamento di procedura precisa che la domanda per la sospensione dell’esecuzione di un atto è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale. Tale regola non è una mera formalità, ma presuppone che il ricorso di merito sul quale s’innesta la domanda di provvedimenti urgenti possa essere effettivamente esaminato dal Tribunale (ordinanza del 27...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT