Sentenze nº T-88/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 05, 2019

Resolution DateFebruary 05, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-88/18

Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ARMONIE - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

Nella causa T-88/18,

Gruppo Armonie SpA, con sede in Casalgrande (Italia), rappresentata da G. Medri, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 15 dicembre 2017 (procedimento R 2063/2017-5), concernente la domanda di registrazione del segno figurativo ARMONIE come marchio dell’Unione europea,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen (relatore), presidente, I.S. Forrester e E. Perillo, giudici,

cancelliere: E. Hendrix, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2018,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2018,

in seguito all’udienza del 27 novembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 27 febbraio 2017 la ricorrente, Gruppo Armonie SpA, già Armonie by Arte Casa Ceramiche SpA, presentava una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno figurativo seguente:

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3 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nella classe 19 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Materiali da costruzione per pavimentazione e rivestimenti».

4 Con decisione del 27 luglio 2017, l’esaminatore dell’EUIPO respingeva la domanda di registrazione per tutti i prodotti citati al precedente punto 3 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento 2017/1001].

5 Il 22 settembre 2017 la ricorrente presentava ricorso presso l’EUIPO contro tale decisione, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

6 Con decisione del 15 dicembre 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO respingeva il ricorso. La commissione di ricorso rilevava che i prodotti in oggetto erano destinati «al consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto» e si dirigevano «al grande pubblico composto da consumatori medi» (punto 19 della decisione impugnata). Quanto alla valutazione del carattere descrittivo del marchio richiesto, la commissione di ricorso considerava che il termine italiano «armonie» poteva indicare ai consumatori medi italofoni che i prodotti in oggetto erano idonei a creare un ambiente piacevole e armonioso (punti da 26 a 33 della decisione impugnata). La commissione di ricorso osservava altresì che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo, poiché costituiva un messaggio informativo concernente una caratteristica dei prodotti così designati (punti da 35 a 39 della decisione impugnata). Per quanto riguarda l’esistenza di marchi dell’Unione europea o di marchi italiani che consistano nel termine «armonie» o lo includano, la commissione di ricorso riteneva che essi si riferissero a espressioni diverse o non fossero rilevanti (punti da 41 a 50 della decisione impugnata).

Conclusioni delle parti

7 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.

8 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

9 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce in sostanza un motivo unico, attinente alla violazione dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001, che essa articola in quattro censure, riguardanti le varie tappe del ragionamento esposto dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, ossia, in primo luogo, la definizione del pubblico di riferimento; in secondo luogo, il carattere descrittivo del marchio richiesto alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001; in terzo luogo, l’assenza di carattere distintivo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e, in quarto luogo, i riferimenti operati agli altri marchi citati dinanzi alla commissione di ricorso.

10 L’EUIPO contesta tale argomento e suggerisce di invertire tra loro la seconda e la terza censura.

Sulla definizione del pubblico di riferimento

11 Risulta da costante giurisprudenza che il carattere distintivo o descrittivo di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento 2017/1001 dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento [v. sentenze del 20 ottobre 2011, Freixenet/UAMI, C-344/10 P e C-345/10 P, EU:C:2011:680, punto 43 e giurisprudenza ivi citata, e del 16 ottobre 2014, Larrañaga Otaño/UAMI (GRAPHENE), T-458/13, EU:T:2014:891, punto 17 e giurisprudenza ivi citata].

12 Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che i materiali da costruzione per pavimentazione e rivestimenti designati dal marchio richiesto erano prodotti di consumo di massa, principalmente destinati al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha ritenuto che il pubblico di riferimento per la valutazione di un impedimento assoluto alla registrazione alla luce dell’articolo 7 del regolamento 2017/1001 fosse il grande pubblico (punto 19 della decisione impugnata).

13 La ricorrente afferma che i prodotti in questione non sono prodotti della grande distribuzione acquistati quotidianamente in maniera massiccia da consumatori senza alcuna cognizione tecnica specifica. Tali prodotti sarebbero piuttosto presentati al pubblico in locali d’esposizione e selezionati dopo un’attenta valutazione delle loro caratteristiche, spesso con l’ausilio di un professionista.

14 Nel caso di specie occorre constatare, alla stessa stregua della commissione di ricorso, che, atteso che i prodotti in causa si rivolgono al grande pubblico dell’Unione europea, il livello di attenzione del consumatore medio deve essere qualificato come normale. I materiali da costruzione per pavimentazione e rivestimenti, infatti, possono essere acquistati tanto dai consumatori che intendano procurarsi autonomamente tali materiali da costruzione per procedere a pavimentazione o rivestimenti, ad esempio per piastrellare la parete di un bagno, quanto da quelli che si fanno assistere a tale scopo da un professionista del settore. Pertanto, i prodotti in oggetto possono essere acquistati da consumatori.

15 Occorre peraltro osservare che non basta che una ricorrente affermi che, in un settore determinato, il consumatore è particolarmente attento ai marchi: essa deve invece avvalorare tale asserzione con elementi di fatto e di prova [v., per analogia, sentenza del 13 aprile 2005, Gillette/UAMI - Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, non pubblicata, EU:T:2005:126, punto 21]. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente si limita ad asserire che il livello di attenzione accordato dal pubblico di riferimento ai prodotti in causa è superiore alla media, senza fornire neppure un elemento idoneo ad attestare la veridicità di tale affermazione. Di conseguenza, non constano elementi che consentano di considerare che il pubblico di riferimento sia esclusivamente, o anche solo essenzialmente, costituito da consumatori medi assistiti da professionisti.

16 Del resto, anche ammettendo che i materiali da costruzione per pavimentazione e rivestimenti siano in parte proposti in vendita nel modo descritto dalla ricorrente, quest’ultima non espone alcun argomento che permetta di capire a che titolo la valutazione del carattere distintivo o descrittivo di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento 2017/1001 sarebbe differente se si tenesse conto della percezione di tale parte soltanto del pubblico di riferimento.

17 Ne consegue che la commissione di ricorso non ha commesso un errore considerando, al punto 19 della decisione impugnata, che i prodotti in questione si rivolgevano al grande pubblico e che il livello di attenzione del consumatore di riferimento era medio.

Sull’assenza di carattere distintivo

18 A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

19 L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 stabilisce, da parte sua, che il paragrafo 1 del medesimo articolo si applica anche se le cause di impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione.

20 Il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, significa che tale marchio permette di identificare i prodotti per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese [v., per analogia, sentenza del 17 aprile 2018, Bielawski/EUIPO (HOUSE OF CARS), T-364/17, non pubblicata, EU:T:2018:193, punto 20 e giurisprudenza ivi citata].

21 A questo proposito, occorre...

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