Sentenze nº T-177/16 of Tribunal General de la Unión Europea, February 05, 2019

Resolution DateFebruary 05, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-177/16

Ritrovati vegetali - Domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà vegetale Braeburn 78 (11078) - Designazione di un altro ufficio d’esame - Portata dell’esame che la commissione di ricorso deve effettuare - Obbligo di motivazione

Nella causa T-177/16,

Mema GmbH LG, con sede in Terlano (Italia), rappresentata da B. Breitinger e S. Kirschstein-Freund, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), rappresentato da M. Ekvad, F. Mattina, O. Lamberti e U. Braun-Mlodecka, in qualità di agenti, assistiti da A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 15 dicembre 2015 (procedimento A 001/2015), riguardante una domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà vegetale Braeburn 78,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

composto da S. Frimodt Nielsen (relatore), presidente, V. Kreuschitz e N. Półtorak, giudici,

cancelliere: R. Ükelyté, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 aprile 2016,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 luglio 2016,

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

vista la decisione di sospensione del procedimento del 24 ottobre 2016,

vista la decisione di sospensione del procedimento del 22 marzo 2018,

in seguito all’udienza del 25 settembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Regolamento di base

1 Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), la privativa comunitaria per ritrovati vegetali viene concessa per varietà distinte, omogenee, stabili e nuove.

2 In forza dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l’espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

3 La questione se i criteri di distintività, omogeneità e stabilità siano soddisfatti in una determinata fattispecie, viene esaminata nell’ambito di un esame tecnico condotto in conformità agli articoli 55 e 56 del regolamento di base.

4 In forza dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di base, è previsto quanto segue:

1. In seguito all’esame [relativo ai requisiti formali e sostanziali] di cui agli articoli 53 e 54 [l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali], constatato che nulla osta alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, adotta le disposizioni necessarie affinché l’esame tecnico inteso a controllare il rispetto [dei criteri di distintività, omogeneità e stabilità] sia effettuato almeno in uno Stato membro dal servizio o dai servizi incaricati dal consiglio d’amministrazione [dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali] dell’esame tecnico delle varietà delle specie considerate, in appresso denominati “l’Ufficio o gli uffici d’esame”

.

5 A norma dell’articolo 56 del regolamento di base, gli esami tecnici sono condotti in conformità alle linee direttrici formulate dal consiglio d’amministrazione e alle istruzioni date dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV). Tali linee direttrici descrivono, segnatamente, il materiale vegetale richiesto per l’esame tecnico, le modalità dei test, i metodi da applicare, le osservazioni da presentare, la suddivisione in classi delle varietà sottoposte al test nonché la tabella dei caratteri da esaminare. Nell’ambito dell’esame tecnico, le piante della varietà interessata vengono coltivate accanto a quelle delle varietà che l’UCVV e il centro designato per l’esame assumono quali varietà cui la varietà candidata è più simile, secondo la descrizione della medesima contenuta nella descrizione tecnica che fa parte della domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

6 L’articolo 57, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di base prevede quanto segue:

1. A richiesta dell’[UCVV] o se l’ufficio d’esame ritiene che i risultati dell’esame tecnico siano sufficienti per valutare la varietà, quest’ultimo trasmette all’[UCVV] una relazione d’esame, accompagnata da una descrizione della varietà, se ritiene che siano soddisfatte le condizioni specificate agli articoli 7, 8 e 9.

2. L’[UCVV] o comunica i risultati dell’esame tecnico e la descrizione della varietà al richiedente e lo invita a formulare osservazioni al riguardo.

3. L’[UCVV] di propria iniziativa, previa consultazione del richiedente o su richiesta di quest’ultimo può chiedere un esame complementare se ritiene che la relazione d’esame non gli consenta di prendere una decisione con cognizione di causa. Ai fini della valutazione dei risultati l’esame complementare eseguito prima che una decisione presa ai sensi degli articoli 61 e 62 diventi definitiva è considerato parte dell’esame di cui all’articolo 56, paragrafo 1

.

7 Quanto alle norme che disciplinano la procedura dinanzi all’UCVV, l’articolo 72 del regolamento di base così dispone:

La commissione di ricorso decide sul ricorso in base all’esame effettuato a norma dell’articolo 71. La commissione di ricorso può esercitare le attribuzioni di competenza dell’[UCVV] o deferire la causa al servizio responsabile dell’[UCVV] per il seguito del ricorso. Quest’ultimo è vincolato dalla decisione della commissione di ricorso in ordine alle questioni di diritto sempreché i fatti siano gli stessi

.

8 L’articolo 75 del regolamento di base recita:

Le decisioni dell’[UCVV] sono motivate. Esse si fondano esclusivamente su motivi o fatti in merito ai quali le parti della procedura hanno potuto prendere posizione oralmente o per iscritto

.

9 L’articolo 76 del regolamento di base così dispone:

Nel corso della procedura, l’[UCVV] procede all’esame d’ufficio dei fatti nella misura in cui questi ultimi sono oggetto dell’esame conformemente agli articoli 54 e 55. L’[UCVV] non tiene conto dei fatti o delle prove che non sono stati prodotti entro i termini fissati dall’[UCVV]

.

Protocollo UCVV-TP/14/2 final

10 Ai sensi del punto I del protocollo TP/14/2 final dell’UCVV, del 14 marzo 2006, relativo all’esame della distintività, omogeneità e stabilità (Mela), (in prosieguo: il «protocollo UCVV-TP/14/2»):

Il protocollo descrive le procedure tecniche da seguire al fine di conformarsi al regolamento di base. Le procedure tecniche sono state approvate dal Consiglio di amministrazione e sono basate sul documento generale TG/1/3 dell’[Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali] e sulle linee direttrici dell’[Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali] TG/14/9 del 6 aprile 2005 per l’effettuazione dei test DOS. Il presente protocollo si applica alle varietà di frutta Malus domestica Borkh

.

11 Il punto III.5, ultimo comma, del protocollo UCVV-TP/14/2 prevede quanto segue:

Le osservazioni sul frutto devono effettuarsi (...) al momento della maturazione ottimale.

12 Conformemente al punto Ad 56 del protocollo UCVV-TP/14/2:

Momento della raccolta

Il momento della raccolta è il momento della raccolta migliore per ottenere un frutto in condizioni ottimali per il consumo (v. [punto] Ad 57)

.

13 Il punto Ad 57 del protocollo UCVV-TP/14/2 è del...

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