Sentenze nº T-647/17 of Tribunal General de la Unión Europea, February 08, 2019

Resolution DateFebruary 08, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-647/17

Nella causa T-647/17,

Serendipity Srl, con sede a Milano (Italia),

Giuseppe Morgese, residente a Barletta (Italia),

Pasquale Morgese, residente a Barletta,

rappresentati da C. Volpi, L. Aliotta e F. Garbagnati Lo Iacono, avvocati,

ricorrenti,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

CKL Holdings NV, con sede a Bussum (Paesi Bassi),

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 17 luglio 2017 (procedimento R 2444/2016-4), relativa a un’opposizione tra, da un lato, la CKL Holdings e, dall’altro, la Serendipity e i sigg. Morgese,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, J. Schwarcz e C. Iliopoulos (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 settembre 2017,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 gennaio 2018,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 9 luglio 2015 i ricorrenti - la Serendipity Srl nonché i sigg. Giuseppe Morgese e Pasquale Morgese - hanno presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo di seguito riprodotto:

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3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, in particolare, nelle classi 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

- classe 18: «Borse; sacche; sacche da viaggio in tela; cuoio; imitazioni di cuoio; valigie; portamonete [pelletteria]; astucci portachiavi; ombrelli»;

- classe 25: «Abbigliamento; camicie; maglioni; pantaloni; gonne; jeans; costumi da bagno; magliette; T-shirt; pantaloncini; abbigliamento sportivo; biancheria intima; cappelleria; calzature».

4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea n. 131/2015, del 16 luglio 2015.

5 Il 16 ottobre 2015 la CKL Holdings NV ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001), alla registrazione del marchio richiesto, in particolare per i prodotti di cui al punto 3 supra.

6 L’opposizione era basata sul marchio denominativo anteriore Chiara, registrato nel Benelux il 29 luglio 2015 con il n. 975272 per prodotti, in particolare, della classe 25 che corrispondono alla descrizione seguente: «Abbigliamento; calzature e cappelleria; costumi da bagno; abbigliamento per lo sport e per il tempo libero».

7 Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello indicato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].

8 Con decisione del 31 ottobre 2016 la divisione di opposizione ha parzialmente accolto l’opposizione per quanto riguarda «borse, sacche; astucci portachiavi; portamonete [pelletteria]» della classe 18 e tutti i prodotti designati dal marchio richiesto rientranti nella classe 25, con la motivazione che sussisteva un rischio di confusione tra i segni in conflitto. La divisione di opposizione ha respinto il ricorso quanto al resto.

9 Il 28 dicembre 2016 i ricorrenti hanno proposto un ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001), avverso la decisione della divisione di opposizione per i prodotti di cui al punto 8 supra.

10 Con decisione del 17 luglio 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso dei ricorrenti contro la decisione della divisione di opposizione. Anzitutto, essa ha constatato che il pubblico di riferimento era costituito dal grande pubblico dei tre paesi del Benelux, che i prodotti rientranti nella classe 25 per i quali è stata richiesta la registrazione erano identici ai prodotti designati dal marchio Benelux anteriore rientranti nella classe 25 e che i prodotti appartenenti alla classe 18 presentavano con questi ultimi una somiglianza di grado medio. La commissione di ricorso ha poi rilevato, da un lato, che i segni in esame presentavano «un grado medio» di somiglianza visiva, un grado di somiglianza fonetica «al di sopra della media» e che la comparazione concettuale era «neutrale» e, dall’altro, che il marchio anteriore presentava un carattere distintivo intrinseco «normale». Essa ha concluso che sussisteva pertanto un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 tra i marchi in conflitto, per quanto concerne i prodotti oggetto del ricorso e rientranti nelle classi 18 e 25, nella mente del pubblico di riferimento con un livello di attenzione medio.

Conclusioni delle parti

11 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO alle spese.

12 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare i ricorrenti alle spese.

In diritto

13 A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Essi addebitano sostanzialmente alla commissione di ricorso di avere, in primo luogo, constatato l’esistenza di un rischio di confusione mentre i ricorrenti erano già titolari del marchio dell’Unione europea denominativo anteriore CHIARA FERRAGNI che copriva le stesse classi designate dal marchio richiesto, in secondo luogo, commesso un errore di valutazione per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i marchi in conflitto e, in terzo luogo, commesso un errore nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione.

14 L’EUIPO contesta gli argomenti dei ricorrenti.

15 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e dell’identità o della somiglianza tra i prodotti o i servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Peraltro, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ii) e iii), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ii) e iii), del regolamento n. 2017/1001], devono intendersi per marchi anteriori i marchi registrati in uno o più Stati membri e i marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in più Stati membri, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio dell’Unione europea.

16 Per giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate tra loro. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione dei segni e dei prodotti o dei servizi di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza tra i segni e la somiglianza tra i prodotti o i servizi designati [v. sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata].

17 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, un rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

18 Alla luce di tali considerazioni si deve esaminare se la commissione di ricorso abbia a ragione ritenuto che sussistesse, nel caso di specie, un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Sul pubblico di riferimento

19 Dalla giurisprudenza risulta che, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o di servizi interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi [v. sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

20 A tale...

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