Sentenze nº T-201/17 of Tribunal General de la Unión Europea, February 12, 2019

Resolution DateFebruary 12, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-201/17

Responsabilità extracontrattuale - Concorrenza - Intese - Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE - Ammende - Sentenza che annulla parzialmente la decisione - Rimborso dell’importo di base dell’ammenda - Interessi moratori - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Nesso causale - Danno - Articolo 266 TFUE - Articolo 90, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012

Nella causa T-201/17,

Printeos, SA, con sede in Alcalá de Henares (Spagna), rappresentata da H. Brokelmann e P. Martínez-Lage Sobredo, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Dintilhac e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, una domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno derivante dal rifiuto della Commissione di versare alla ricorrente interessi moratori sull’importo di base di un’ammenda rimborsata in seguito all’annullamento della sua decisione C(2014) 9295 final, del 10 dicembre 2014, relativa a un procedimento di conformità all’articolo 101 [TFUE] e all’articolo 53 dell’accordo EEE (AT.39780 - Buste), mediante la sentenza del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione (T-95/15, EU:T:2016:722), e, in subordine, una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 26 gennaio 2017 recante diniego di detto rimborso,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, V. Kreuschitz (relatore), I.S. Forrester, N. Półtorak ed E. Perillo, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 luglio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La Commissione europea, con la sua decisione C(2014) 9295 final, del 10 dicembre 2014, relativa a un procedimento di conformità all’articolo 101 [TFUE] e all’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39780 - Buste) (in prosieguo: la «decisione del 2014»), accertava, segnatamente, che la ricorrente, Printeos, SA, aveva violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) avendo partecipato, nel periodo compreso tra l’8 ottobre 2003 e il 22 aprile 2008, a un’intesa conclusa e posta in essere nel mercato europeo delle buste standard disponibili su catalogo e delle buste speciali stampate, comprendente la Danimarca, la Germania, la Francia, la Svezia, il Regno Unito e la Norvegia. Tale decisione è stata adottata a conclusione di una procedura di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18) e della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU 2008, C 167, pag. 1).

2 Tenuto conto dell’infrazione accertata all’articolo 1, paragrafo 5, della decisione del 2014, la Commissione infliggeva alla ricorrente, congiuntamente e solidalmente con alcune delle sue controllate, un’ammenda di importo pari a EUR 4 729 000 [articolo 2, paragrafo 1, lettera e), di detta decisione].

3 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale decisione, l’ammenda doveva essere pagata entro il termine di tre mesi dalla sua notifica.

4 L’articolo 2, paragrafo 3, della decisione del 2014 prevede quanto segue:

Dopo la scadenza di detto termine, saranno automaticamente applicati gli interessi, al tasso d’interesse applicato dalla B[anca centrale europea (BCE)] alle sue operazioni principali di rifinanziamento il primo giorno del mese nel quale tale decisione è stata adottata, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Qualora un’impresa di cui all’articolo 1 proponga un ricorso, tale impresa prevede una copertura dell’importo dell’ammenda alla data di scadenza o con la costituzione di una garanzia finanziaria accettabile o con il pagamento a titolo provvisorio dell’importo dell’ammenda conformemente all’articolo 90 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione [, del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1)]

.

5 L’articolo 2, paragrafo 3, primo comma, della decisione del 2014, si basa sull’articolo 83 del regolamento delegato n. 1268/2012 il quale, all’interno della rubrica «Interessi di mora» prevede, segnatamente, quanto segue:

1. [O]gni importo esigibile non rimborsato alla scadenza di cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), produce interessi a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Il tasso d’interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla scadenza di cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di:

(...)

b) tre punti e mezzo percentuali in tutti gli altri casi.

(...)

4. Nel caso delle ammende, quando il debitore costituisce una garanzia finanziaria accettata dal contabile in sostituzione del pagamento, il tasso d’interesse da applicare con decorrenza dalla scadenza cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), è il tasso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in vigore il primo giorno del mese di adozione della decisione che infligge l’ammenda e maggiorato soltanto di un punto percentuale e mezzo

.

6 L’articolo 83 del regolamento delegato n. 1268/2012 si basa sull’articolo 78, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo a modalità dettagliate in materia di interessi di mora.

7 L’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012, menzionato all’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della decisione del 2014 (v. precedente punto 4), prevede, in particolare, quanto segue:

1. Quando dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea è intentata un’azione legale contro una decisione della Commissione intesa a comminare un’ammenda o altre penali previste dal [trattato]FUE o dal trattato Euratom, e fintantoché non sono state esaurite tutte le vie di ricorso, il debitore paga, a titolo provvisorio, gli importi corrispondenti sul conto bancario indicato dal contabile oppure costituisce una garanzia finanziaria accettabile per il contabile. Tale garanzia è distinta dall’obbligo di pagare l’ammenda o le altre penali ed è esigibile alla prima richiesta. Essa copre il debito sia in capitale che in interessi dovuti a norma dell’articolo 83, paragrafo 4 [del regolamento finanziario].

2. La Commissione garantisce gli importi incassati in via provvisoria investendoli in attivi finanziari, assicurando in tal modo la sicurezza e la liquidità delle somme di denaro e prefiggendosi al tempo stesso di ottenere un rendimento positivo.

(...)

4. Quando sono state esaurite tutte le vie di ricorso e l’ammenda o la penale è stata annullata o ridotta è adottata una delle seguenti misure:

a) gli importi indebitamente riscossi e gli interessi prodotti sono rimborsati al terzo interessato; nei casi in cui il rendimento complessivo per il periodo in questione sia stato negativo è rimborsato il valore nominale degli importi indebitamente riscossi;

b) se è stata costituita una garanzia finanziaria, essa viene di conseguenza liberata

.

8 L’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012 è basato sull’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento finanziario che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 210 del medesimo regolamento riguardo a norme dettagliate concernenti gli importi riscossi a titolo di ammende, penali e interessi.

9 La decisione del 2014 è stata notificata alla ricorrente l’11 dicembre 2014.

10 Con messaggio di posta elettronica del 16 febbraio 2015 la Commissione ha rammentato alla ricorrente che l’ammenda irrogata doveva essere pagata entro il termine di tre mesi a decorrere dalla notifica di detta decisione e che, nel caso in cui avesse deciso di presentare un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, essa doveva costituire una garanzia bancaria sufficiente oppure effettuare il pagamento provvisorio dell’ammenda.

11 A tale messaggio di posta elettronica era allegata una nota intitolata «Information Note on Provisionally Paid or Guaranteed Fines» (Nota informativa sulle ammende oggetto di un pagamento provvisorio o di una garanzia) del 20 luglio 2002. In tale nota si precisava, in particolare, quanto segue:

Ai sensi dell’articolo 85 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 [della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, pag. 1)], il contabile riscuote a titolo provvisorio gli importi oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea dall’impresa interessata oppure può esigere che quest’ultima costituisca una garanzia. Quando sono state esaurite tutte le vie di ricorso, gli importi riscossi a titolo provvisorio e gli interessi da essi prodotti sono iscritti in bilancio oppure rimborsati in tutto o in parte all’impresa...

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