Sentenze nº T-123/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 14, 2019

Resolution DateFebruary 14, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-123/18

Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea che raffigura un cuore - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

Nella causa T-123/18,

Bayer Intellectual Property GmbH, con sede a Monheim am Rhein (Germania), rappresentata da V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Graul, S. Hanne e D. Walicka, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2017 (procedimento R 145/2017-1), relativa ad una domanda di registrazione di un segno figurativo che rappresenta un cuore come marchio dell’Unione europea,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, K. Kowalik-Bańczyk (relatore) e C. Mac Eochaidh, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 febbraio 2018,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2018,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 27 luglio 2016 la ricorrente, Bayer Intellectual Property GmbH, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:

Image not found

3 I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 42 e 44 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 42: «Esecuzione di studi scientifici nel settore delle malattie cardiovascolari»;

- classe 44: «Servizi medici nel settore delle malattie cardiovascolari».

4 Con decisione del 24 novembre 2016 l’esaminatore ha respinto la registrazione del marchio richiesto per i servizi di cui al punto 3 supra sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].

5 Il 20 gennaio 2017, la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la decisione dell’esaminatore presso l’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

6 Con decisione del 7 dicembre 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per il motivo che il marchio richiesto sarebbe percepito, dal pubblico di riferimento, come la raffigurazione di un cuore e, conseguentemente, come un riferimento al fatto che i servizi in causa riguardano il settore della cardiologia.

Conclusioni delle parti

7 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- riformare la decisione impugnata accogliendo il ricorso proposto avverso la decisione dell’esaminatore;

- condannare l’EUIPO alle spese.

8 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

9 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e, il secondo, sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001

10 A sostegno del primo motivo la ricorrente deduce, in sostanza, due censure. Con la prima censura, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso non ha tenuto conto, nella sua analisi, dell’elevato livello di attenzione del pubblico di riferimento. Con la seconda censura, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver ritenuto che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo.

11 L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

Osservazioni preliminari

12 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. L’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento dispone che l’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento è applicabile anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione europea.

13 Secondo una giurisprudenza costante, un marchio ha carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, quando tale marchio permette di identificare il prodotto o il servizio per il quale la registrazione è stata richiesta come provenienti da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto o servizio da quelli di altre imprese (v. sentenza del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

14 Il carattere distintivo di un marchio dev’essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per cui si domanda la registrazione del marchio e, dall’altro, in relazione alla percezione da parte del pubblico cui ci si rivolge, che è costituito dal consumatore medio di tali prodotti o servizi (v. sentenza del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI, C-311/11, EU:C:2012:460, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

15 Alla luce di tali considerazioni occorre esaminare successivamente le due censure sollevate dalla ricorrente a sostegno del primo motivo.

Sulla prima censura, vertente sul fatto che la commissione di ricorso non ha tenuto conto dell’elevato livello di attenzione del pubblico di riferimento

16 Con la prima censura, la ricorrente fa valere che, se la commissione di ricorso ha, correttamente, indicato che il livello di attenzione del pubblico di riferimento era elevato, essa non ha tenuto conto di tale livello di attenzione nella valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto.

17 A tale riguardo, occorre rammentare che un marchio deve consentire al pubblico di riferimento di distinguere i prodotti che esso designa da quelli di altre imprese senza che tale pubblico debba dare prova di un’attenzione particolare (v., in tal senso, sentenza del 7 ottobre 2004, Mag Instrument/UAMI, C-136/02 P, EU:C:2004:592, punto 32), cosicché la soglia di distintività necessaria alla registrazione di un marchio non può dipendere dal livello di attenzione di tale pubblico (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punti da 48 a 50).

18 Tale assenza di incidenza del livello di attenzione del pubblico di riferimento sulla valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto è del resto corroborata dal fatto che la ricorrente non precisa nel suo ricorso le conseguenze che la commissione di ricorso avrebbe dovuto trarre, nel caso di specie, dal livello di attenzione elevato del pubblico di riferimento.

19 Conseguentemente, si deve escludere in quanto inconferente la prima censura del primo motivo.

Sulla seconda censura, vertente sull’assenza di carattere distintivo del marchio richiesto

20 Con la seconda censura, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo. Più in particolare, essa fa valere che il pubblico di riferimento percepirà il marchio richiesto, non come la raffigurazione di un cuore, ma come quella della lettera «v» della parola «vericiguat». Essa aggiunge che, quand’anche il marchio contestato fosse percepito come la raffigurazione di un cuore, la commissione di ricorso non avrebbe, in ogni caso, tenuto debitamente conto del carattere insolito dello stesso, in particolare, riguardo agli usi del settore dei servizi in causa.

21 In primo luogo, occorre notare che la ricorrente non contesta la definizione del pubblico di riferimento considerata dalla commissione di ricorso, secondo la quale il pubblico interessato dalla percezione del carattere distintivo del marchio richiesto è costituito, in particolare, dal pubblico dell’Unione specializzato nel settore delle malattie cardiovascolari.

22 In secondo luogo, anzitutto, si deve constatare che i servizi in causa riguardano le malattie cardiovascolari.

23 In seguito, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il marchio richiesto non sarà probabilmente percepito come la raffigurazione...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT