Ordinanze nº T-125/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 14, 2019

Resolution DateFebruary 14, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-125/18

Nella causa T-125/18,

Associazione Nazionale Granosalus - Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus), con sede a Foggia (Italia), rappresentata da G. Dalfino, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, D. Bianchi, G. Koleva e I. Naglis, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2017, L 333, pag. 10),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, P. Nihoul (relatore) e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1 Il glifosato è una sostanza attiva utilizzata, in particolare, come diserbante.

2 Il glifosato è stato «autorizzato» per l’utilizzo di cui al precedente punto 1, per la prima volta, nell’Unione europea, tramite la sua iscrizione nell’elenco delle sostanze attive dell’allegato I alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1).

3 L’aggiunta del glifosato alla fine della tabella dell’allegato I alla direttiva 91/414 è stata effettuata dalla direttiva 2001/99/CE della Commissione, del 20 novembre 2001, che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE con l’iscrizione delle sostanze attive glifosato e tifensulfuron metile (GU 2001, L 304, pag. 14).

4 In forza della direttiva 2001/99, il glifosato era «autorizzato», come sostanza attiva, dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2012.

5 L’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414 stabiliva che l’iscrizione di una sostanza attiva poteva essere rinnovata su richiesta purché tale richiesta fosse presentata almeno due anni prima della scadenza del periodo d’iscrizione.

6 La Commissione europea ha ricevuto una richiesta di rinnovo concernente il glifosato nel termine stabilito.

7 Tuttavia, è emerso che dovevano ancora essere adottate norme dettagliate concernenti la presentazione e la valutazione delle informazioni complementari necessarie per il rinnovo delle sostanze attive.

8 L’iscrizione del glifosato è stata, pertanto, prorogata fino al 31 dicembre 2015 con la direttiva 2010/77/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le scadenze dell’iscrizione di determinate sostanze attive nell’allegato I (GU 2010, L 293, pag. 48).

9 Successivamente, la direttiva 91/414 è stata abrogata, con effetto dal 14 giugno 2011, dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414 del Consiglio (GU 2009, L 309, pag. 1).

10 Le sostanze attive considerate approvate in forza del regolamento n. 1107/2009 sono elencate nell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento n. 1107/2009 per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU 2011, L 153, pag. 1).

11 Nell’elenco figurante all’allegato del regolamento di esecuzione n. 540/2011 appare il glifosato. La data di scadenza del periodo di approvazione di tale sostanza attiva era fissata al 31 dicembre 2015.

12 Il 20 dicembre 2013 la Repubblica federale di Germania, in qualità di Stato membro relatore, ha presentato, in collaborazione con la Repubblica slovacca, in qualità di Stato membro correlatore, il progetto di relazione di valutazione del rinnovo dell’approvazione del glifosato.

13 L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha trasmesso il progetto di relazione di valutazione di cui trattasi al richiedente nonché agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni. Essa ha trasmesso alla Commissione le osservazioni che aveva ricevuto e ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare.

14 Il 20 marzo 2015 l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha pubblicato la sua analisi riguardo al potenziale cancerogeno del glifosato. Sulla base di tale analisi, essa l’ha classificato nell’elenco dei prodotti probabilmente cancerogeni per l’uomo.

15 Il 29 aprile 2015 la Commissione ha incaricato l’EFSA di esaminare le informazioni figuranti nell’analisi dell’AIRC sul potenziale cancerogeno del glifosato e di tenerne conto, entro il 30 ottobre 2015, nelle sue analisi e conclusioni.

16 Nell’attesa la Commissione ha prorogato il periodo di validità dell’approvazione del glifosato fino al 30 giugno 2016 con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU 2015, L 276, pag. 48).

17 Il regolamento di esecuzione 2015/1885 si fondava sull’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, che prevede che la Commissione possa rinviare la scadenza del periodo di approvazione di una sostanza attiva qualora sembri probabile che l’approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo per motivi che sfuggono al controllo del richiedente.

18 Il 30 ottobre 2015 l’EFSA ha presentato le sue conclusioni sulla possibilità che il glifosato soddisfacesse i criteri di approvazione stabiliti all’articolo 4 del regolamento n. 1107/2009.

19 Nelle sue conclusioni, l’EFSA ha rilevato che «il glifosato non presenta probabilmente un rischio cancerogeno per l’uomo e le prove non giustificano una classificazione in merito al suo potenziale cancerogeno in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1)]».

20 Il 28 gennaio 2016 la Commissione ha presentato il progetto di relazione di riesame al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni.

21 In seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi vari Stati membri hanno ritenuto opportuno, prima di prendere una decisione sul rinnovo dell’approvazione, chiedere il parere di un altro organo, ossia del comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), sulla classificazione armonizzata del glifosato per quanto riguarda la sua cancerogenicità.

22 In considerazione del tempo necessario al comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA per fornire un parere, il periodo di approvazione del glifosato è stato prorogato, una terza volta, in tale occasione fino al 15 dicembre 2017, dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 della Commissione, del 29 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato (GU 2016, L 173, pag. 52).

23 Il comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA ha trasmesso il suo parere alla Commissione il 15 giugno 2017. Nel suo parere, esso ha concluso all’unanimità che, in base alle informazioni attualmente disponibili, una classificazione di...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT