Sentenze nº T-325/18 of Tribunal General de la Unión Europea, May 08, 2019

Resolution DateMay 08, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-325/18

Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di una bottiglia rosa - Impedimenti alla registrazione assoluti - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), da i) a iii), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), da i) a iii), del regolamento 2017/1001]

Nella causa T-325/18,

Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl, con sede in Trebaseleghe (Italia), rappresentata da L. Giove, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Scardocchia e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Sandro Bottega, residente in Colle Umberto (Italia), rappresentato da R. Galli, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 14 marzo 2018 (procedimento R 1037/2017-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la VI.TO. e il sig. Bottega,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da G. Berardis, presidente, S. Papasavvas (relatore) e O. Spineanu-Matei, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 maggio 2018,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 agosto 2018,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° agosto 2018,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 14 novembre 2013 (in prosieguo: la «data di riferimento») l’interveniente, sig. Sandro Bottega, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1) [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno tridimensionale qui di seguito raffigurato, per il quale era stato indicato il colore rosa:

Image not found

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato e corrispondono alla seguente descrizione:

Bevande alcoliche (escluse le birre); acquaviti; alcool di menta; alcool di riso; alcoolici; amari [liquori]; anice [liquore]; anisetta; aperitivi; arack; bevande alcooliche ad eccezione delle birre; bevande alcooliche contenenti frutta; bevande alcooliche premiscelate, tranne che a base di birra; bevande distillate; cocktails; curaçao; digestivi [alcooli e liquori]; essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool; gin [acquavite]; idromele; kirsch; liquori; nira [bevanda alcolica a base di canna da zucchero]; rum; saké; sidro; sidro di pere; vinello; vini; vodka; whisky

.

4 Il 26 marzo 2014 il marchio è stato registrato come marchio dell’Unione europea per tutti i prodotti di cui al precedente punto 3.

5 Il 2 marzo 2016 la ricorrente, Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl, ha presentato una domanda di nullità, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l’articolo 7 di detto regolamento (divenuto articolo 7 del regolamento 2017/1001), contro il marchio contestato, per i prodotti di cui al precedente punto 3.

6 Gli impedimenti dedotti a sostegno della domanda di nullità erano quelli di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001] e all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), da i) a iii), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), da i) a iii), del regolamento 2017/1001].

7 Il 31 marzo 2017 la divisione di annullamento ha respinto la domanda di nullità.

8 Avverso la decisione della divisione di annullamento la ricorrente ha presentato, in data 17 maggio 2017, un ricorso dinanzi all’EUIPO, a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

9 Con decisione del 14 marzo 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso.

10 In particolare per quanto attiene, in primo luogo, all’impedimento di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso ha considerato che, dal momento che il marchio contestato era stato registrato dall’EUIPO a seguito dell’esame effettuato dall’esaminatore, esso beneficiava di una presunzione di validità a partire dalla data della domanda di registrazione, di modo che, conformemente a una giurisprudenza costante, l’EUIPO non era obbligato a effettuare nuovamente l’esame d’ufficio dei fatti di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 95 del regolamento 2017/1001. A tal riguardo, la commissione di ricorso ha rilevato che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, spettava alla ricorrente, in qualità di richiedente la nullità, produrre gli «elementi concreti» idonei a suffragare la sua affermazione secondo cui il marchio contestato, nel suo complesso, era privo di capacità distintiva alla data di riferimento. Orbene, nessuno degli elementi prodotti dalla ricorrente sarebbe stato idoneo a dimostrare l’assenza di capacità distintiva intrinseca del marchio contestato per i prodotti di cui trattasi alla data di riferimento.

11 Per quanto attiene, in secondo luogo, agli impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 207/2009, nella sua versione applicabile ai fatti di causa, la commissione di ricorso ha rammentato, innanzitutto, che i prodotti di cui trattasi non erano bottiglie, bensì bevande le quali, essendo liquide, non potevano avere una forma imposta dalla natura del prodotto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento n. 207/2009, ma assumevano la forma del loro confezionamento, il quale poteva variare. La commissione di ricorso ha poi rilevato che il colore del marchio contestato non era pertinente alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, nella sua versione applicabile ai fatti di causa. Infine, la commissione di ricorso ha ritenuto che la forma della bottiglia e la colorazione rosa a specchio, che costituivano le uniche caratteristiche essenziali del segno, non avessero un design «notevole», «particolare» o di «facile memorizzazione», in modo da poter conferire, sia separatamente sia congiuntamente, un valore sostanziale ai prodotti in questione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), di detto regolamento.

Conclusioni delle parti

12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO alla rifusione delle spese.

13 L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

14 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il secondo, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), i), del medesimo regolamento, il terzo, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di detto regolamento e, il quarto, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del medesimo regolamento.

Osservazioni preliminari

15 In via preliminare, si deve rilevare che il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento n. 207/2009 e del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21), entrato in vigore il 23 marzo 2016, ha modificato il testo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 207/2009, il quale riguarda una norma sostanziale, aggiungendo ai segni costituiti esclusivamente «dalla forma», imposta dalla natura stessa del prodotto, necessaria per ottenere un risultato tecnico o che dà un valore sostanziale al prodotto, il riferimento ad «altra caratteristica» del prodotto di cui trattasi.

16 A tal riguardo, si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, le norme sostanziali sono abitualmente interpretate nel senso che non riguardano situazioni consolidatesi anteriormente alla loro entrata in vigore salvo che emerga chiaramente dalla loro formulazione, dalla loro finalità o dal loro impianto sistematico che si deve ad esse attribuire tale effetto (sentenze del 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e a., da 212/80 a 217/80, EU:C:1981:270, punto 9, e dell’11 dicembre 2008, Commissione/Freistaat Sachsen, C-334/07 P, EU:C:2008:709, punto 44). Orbene, dalla formulazione del...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT