Sentenze nº T-604/15 of Tribunal General de la Unión Europea, May 22, 2019

Resolution DateMay 22, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-604/15

Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - Raccomandazione 2003/361/CE - Decisione del gruppo di esperti di validazione della Commissione relativa alla qualificazione come microimprese, piccole o medie imprese - Richiesta di revisione ai sensi dei punti 1.2.6 e 1.2.7 dell’allegato alla decisione 2012/838/UE, Euratom - Assenza di ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 58/2003 - Diritti della difesa - Principio di buona amministrazione - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Autorità di cosa giudicata - Criteri di definizione delle microimprese, piccole o medie imprese nelle politiche dell’Unione - Nozione di “impresa” - Nozione di “attività economica” - Requisito dell’indipendenza - Obbligo di motivazione

Nella causa T-604/15,

European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe), con sede a Bruxelles (Belgio), rappresentata da M. Wellinger e K. T’Syen, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da R. Lyal e M. Clausen, successivamente da R. Lyal e A. Kyratsou, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione del 18 agosto 2015 del gruppo di esperti di validazione previsto dal punto 1.2.7 dell’allegato alla decisione 2012/838/UE, Euratom della Commissione, del 18 dicembre 2012, sull’adozione delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell’esistenza e dello status giuridico, nonché della capacità operativa e finanziaria, dei partecipanti alle azioni indirette finanziate mediante sovvenzioni nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (GU 2012, L 359, pag. 45), in quanto tale decisione afferma che la ricorrente non può essere qualificata come microimpresa, piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU 2003, L 124, pag. 36),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín e I. Reine (relatrice), giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 ottobre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe), ricorrente, è una società cooperativa a responsabilità limitata di diritto belga costituita nel 1991. Essa fornisce una piattaforma multisettoriale agli attori, tanto privati quanto pubblici, del settore dei sistemi e dei servizi di trasporto intelligenti. Conformemente al suo statuto, essa mira a favorire, a promuovere e ad aiutare a coordinare la realizzazione, nelle infrastrutture di trasporto in Europa, di sistemi telematici di trasporto avanzati.

2 Dal 31 dicembre 2006 la ricorrente era considerata come una microimpresa, piccola o media impresa (in prosieguo: una «PMI») ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU 2003, L 124, pag. 36). Tale status ha consentito a quest’ultima di beneficiare per più anni di ulteriori sovvenzioni da parte dell’Unione europea, in particolare nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (in prosieguo: il «7° PQ»).

3 Nel dicembre 2013, nell’ambito della revisione dello status di PMI dei partecipanti ai programmi di ricerca esistenti, l’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA), in qualità di servizio di validazione dello status di PMI dei partecipanti, ha chiesto alla ricorrente informazioni tali da giustificare che ad essa potesse continuare ad essere applicato lo status di PMI. A seguito di uno scambio di messaggi di posta elettronica, il 27 gennaio 2014 la REA ha deciso che la ricorrente non poteva essere considerata una PMI.

4 Con messaggio di posta elettronica del 7 febbraio 2014, la ricorrente ha contestato la posizione della REA, fornendo due pareri legali redatti da avvocati indipendenti esterni.

5 Con messaggio di posta elettronica del 24 febbraio 2014, la REA ha comunicato alla ricorrente che poteva chiedere la revisione della decisione del 27 gennaio 2014 dinanzi al gruppo di esperti di validazione ai sensi dei punti 1.2.6 e 1.2.7 dell’allegato alla decisione 2012/838/UE, Euratom della Commissione, del 18 dicembre 2012, sull’adozione delle regole destinate a garantire una verifica coerente dell’esistenza e dello status giuridico, nonché della capacità operativa e finanziaria, dei partecipanti alle azioni indirette finanziate mediante sovvenzioni nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (GU 2012, L 359, pag. 45) (in prosieguo: il «gruppo di esperti di validazione»).

6 Con messaggio di posta elettronica del 25 febbraio 2014, la ricorrente ha chiesto, presso la REA, la revisione del caso dinanzi al gruppo di esperti di validazione.

7 Il 15 aprile 2014 la REA ha trasmesso alla ricorrente la decisione del gruppo di esperti di validazione, la quale confermava la decisione della REA del 27 gennaio 2014 (in prosieguo: la «prima decisione negativa»).

8 Avverso la prima decisione negativa la ricorrente ha proposto, il 23 giugno 2014, ricorso dinanzi al Tribunale, iscritto al numero di ruolo T-499/14. Tale ricorso era rivolto, nel contempo, contro la Commissione europea e contro il gruppo di esperti di validazione.

9 Il 18 novembre 2014 la REA ha trasmesso alla ricorrente la decisione del gruppo di esperti di validazione di revocare la prima decisione negativa in attesa dell’adozione di una nuova decisione sul suo status di PMI. Tale revoca era giustificata dalla circostanza che la prima decisione negativa non aveva risposto esplicitamente agli argomenti addotti dalla ricorrente nel suo messaggio di posta elettronica del 7 febbraio 2014. A seguito di detta revoca, il Tribunale ha dichiarato che il ricorso nella causa T-499/14 era divenuto privo di oggetto e ha deciso, con ordinanza del 30 aprile 2015, Ertico - Its Europe/Commissione (T-499/14, non pubblicata, EU:T:2015:285), che non vi era più luogo a statuire su tale ricorso.

10 Il 18 agosto 2015 il gruppo di esperti di validazione ha adottato una nuova decisione (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella quale ha affermato che alla ricorrente non poteva essere applicato lo status di PMI, basandosi su un’argomentazione modificata rispetto a quella contenuta nella prima decisione negativa.

Procedimento e conclusioni delle parti

11 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 2015, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

12 La Commissione ha depositato il proprio controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 2016.

13 La ricorrente ha depositato la propria replica presso la cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2016.

14 Con decisione del 15 giugno 2016 del presidente del Tribunale, dato il parziale rinnovo del Tribunale, la presente causa è stata attribuita a un nuovo giudice relatore.

15 La Commissione ha depositato la propria controreplica presso la cancelleria del Tribunale il 15 giugno 2016.

16 A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Quarta Sezione alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

17 Il 30 novembre 2016 e il 25 luglio 2017 il Tribunale, in applicazione dell’articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto quesiti scritti alla Commissione a titolo di misure di organizzazione del procedimento. La Commissione vi ha risposto entro i termini impartiti.

18 Il 27 gennaio 2017 il Tribunale ha altresì posto un quesito scritto alla ricorrente a titolo di misura di organizzazione del procedimento. La ricorrente vi ha risposto entro il termine impartito.

19 Con decisione del 25 luglio 2017, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha deciso di aprire la fase orale del procedimento, nonostante l’assenza di una domanda delle parti in tal senso.

20 All’udienza del 4 ottobre 2017, le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale.

21 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare la Commissione alle spese.

22 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso in quanto irricevibile;

- respingere il ricorso in quanto infondato;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

23 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce otto motivi vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1); il secondo, sulla violazione del medesimo articolo 22 nonché dei diritti della difesa e del principio di buona amministrazione; il terzo, sulla violazione dei principi della certezza del diritto, di buona amministrazione, di tutela del legittimo affidamento e dell’autorità di cosa giudicata; il quarto, sulla violazione...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT